Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-01-2013) 30-04-2013, n. 18992

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con decreto pronunciato il 21.11.2011 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano disponeva l’archiviazione del procedimento sorto contro M.A. e V.B. C.M. per i reati di cui agli artt. 110, 582 e 583 c.p., in cui assumono la qualità di persona offese G.A.F. R. e C.D.P., non ravvisando l’utilità di ulteriori indagini, "in quanto anche quelle espletate ad integrazione non hanno sortito effetto".

Avverso tale decreto, di cui chiedono l’annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso i suddetti G.A.F.R. e C.D.P., denunciando i vizi di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), in relazione agli artt. 127, 409 e 410 c.p.p., per avere il giudice per le indagini preliminari pronunciato il decreto di archiviazione, omettendo la fissazione della udienza camerale prevista ex lege, senza prendere in alcuna considerazione il contenuto dell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero il 20.9.2011 e notificata alle persone offese il 28.9.2011, depositato dai ricorrenti in data 8.10.2011.

Motivi della decisione

Il ricorso appare fondato e va accolto.

Ed invero, come è stato da tempo affermato in sede di legittimità secondo un orientamento condiviso da questo Collegio, l’omessa fissazione da parte del giudice per le indagini preliminari dell’udienza camerale di cui all’art. 410 c.p.p., e l’omessa motivazione in ordine all’inammissibilità dell’opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata dal pubblico ministero costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), deducibile in quanto tale come motivo di ricorso per Cassazione (cfr. Cass., sez. 6, 30.9.2008, n. 40601, p.o. in proc. Berdini e altro, rv.

241322; Cass., sez. 6, 4.12.2002, n. 1801, U.). Nel caso in esame, dunque, la mancata fissazione dell’udienza camerale, in presenza di formale opposizione all’archiviazione depositata dalla persona offesa il 13.4.2001, senza che il giudice per le indagini preliminari si sia pronunciato in ordine alla inammissibilità dell’opposizione all’archiviazione ed alla infondatezza della notizia di reato, ha determinato la nullità del decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), conseguente alla violazione del combinato disposto dell’art. 410 c.p.p., comma 3 e art. 409 c.p.p., comma 2.

Nè assume rilievo la circostanza che lo stesso giudice per le indagini preliminari, nell’accogliere l’opposizione delle persone offese ad una precedente richiesta di archiviazione del pubblico ministero, all’esito della camera di consiglio prevista dal citato art. 409, con ordinanza del 17.12.2010 aveva imposto all’organo della pubblica accusa il compimento di indagini suppletive.

Anche in questo caso, infatti, come statuito dal Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole, il giudice può provvedere "de plano" sulla reiterata richiesta di archiviazione – proposta a seguito dello svolgimento di indagini suppletive, indicate dal giudice all’esito del contraddittorio camerale – qualora la persona offesa non abbia presentato una nuova opposizione ovvero quest’ultima sia inammissibile (cfr. Cass., sez. un., 27.5.2010, n. 23909, rv.

247124, P.O. in proc. Simoni).

Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente annullamento dell’impugnato decreto con rinvio per un nuovo esame al tribunale di Milano, ufficio del giudice per le indagini preliminari.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia al tribunale di Milano per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2013

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