Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-01-2013) 30-04-2013, n. 18991

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Con decreto pronunciato il 12.4.2012 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma dichiarava inammissibile l’opposizione all’archiviazione presentata da F.G. e disponeva l’archiviazione del procedimento sorto contro ignoti per il delitto di diffamazione a mezzo stampa commesso in danno del suddetto F., in qualità di legale rappresentante della società "N. P. s.r.l.", ritenendo impossibile, anche attraverso l’eventuale ricorso ad una rogatoria internazionale, l’identificazione dell’autore dell’articolo pubblicato il (OMISSIS) sul sito web "(OMISSIS)", dal contenuto che lo stesso giudice per le indagini preliminari qualificava "diffamante", in cui si definiva "raid criminali la installazione di ignobili cartelloni in zone vietate, storiche", affermandosi, inoltre, che "il proprietario della N. P. venne intercettato nel 2004 mentre pianificava la uccisione di V.W.".
Ad avviso del giudice procedente, in particolare, trattandosi di una pubblicazione su di un sito web, peraltro successivamente oscurato, di libero accesso da parte di chiunque possa utilizzare una connessione internet, l’identificazione dell’autore materiale dell’articolo costituisce una mera eventualità, anche in considerazione, come rilevato dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione, del "probabile utilizzo di accorgimenti tali da generare indirizzi di posta fittizia e da nascondere ogni tipo di indicazione tecnica utile per risalire ad una identificazione".
Avverso tale decreto, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso F.G., c.p.p., denunciando violazione di legge in relazione all’art. 127, comma 5, art. 409 c.p.p., comma 6 e art. 410, per avere il giudice per le indagini preliminari pronunciato il decreto di archiviazione, omettendo la fissazione della udienza camerale prevista ex lege in esito alla rassegnata opposizione, con evidente violazione del diritto di difesa della persona offesa, procedendo ad una valutazione nel merito dei fatti dai quali è sorto il procedimento penale, che non rientrava nei suoi poteri effettuare.
Motivi della decisione
Il ricorso appare fondato e va accolto.
Ed invero, come è noto, l’archiviazione può essere pronunciata "de plano", in presenza di opposizione della persona offesa alla richiesta, ove ricorrano due condizioni, delle quali si deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l’inammissibilità dell’opposizione, per l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva, e l’infondatezza della notizia di reato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 4, 24/11/2010, n. 167, rv.
249236).
Tuttavia in relazione al giudizio sull’ammissibilità dell’opposizione, si deve tenere conto soltanto della pertinenza (cioè l’inerenza rispetto alla notizia di reato) e della rilevanza (cioè l’incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari) degli atti di indagine richiesti e non anche della possibile capacità dimostrativa dei mezzi di prova indicati, non essendogli consentito procedere a valutazioni anticipate di merito, ossia a una valutazione prognostica circa la fondatezza di tali investigazioni suppletive, giacchè in questa evenienza è necessario procedere con il rito camerale, nel contraddittorio delle parti (cfr. Cass., sez. 4, 06/10/2010, n. 40509; Cass., sez. 4, 22/06/2010, n. 34676, rv. 248085; Cass., sez. 4, 19/04/2011, n. 24563, nonchè Cass., sez. un. 14 febbraio 1996, T.).
Nel caso in esame, dunque, il giudice per le indagini preliminari non ha fatto buon governo di tali principi, in quanto la sua pronuncia in ordine alla inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione si fonda su di una valutazione di merito sulla efficacia dimostrativa delle investigazioni suppletive indicate attraverso l’opposizione alla richiesta di archiviazione, che avrebbe potuto essere effettuata solo all’esito del contraddittorio tra le parti realizzato con la fissazione dell’udienza camerale prevista dall’art. 409 c.p.p., comma 2.
Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto da F. G. va, pertanto, accolto, con conseguente annullamento dell’impugnato decreto con rinvio per un nuovo esame al tribunale di Roma, ufficio del giudice per le indagini preliminari.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia al tribunale di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2013
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