Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-01-2013) 30-04-2013, n. 18990

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con ordinanza pronunciata il 9.10.2011 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Cosenza, all’esito dell’udienza camerale prevista dall’art. 409 c.p.p., disponeva l’archiviazione del procedimento sorto a carico di G.E. e D.E., in ordine al reato di cui all’art. 476 c.p., in cui assume la qualità di persona offesa P.M.C.. Avverso tale decreto, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso la suddetta persona offesa, per mezzo del suo difensore, da un lato sollecitando questo Collegio a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 409 c.p.p., nella parte in cui prevede, irragionevolmente ad avviso del ricorrente, che avverso l’ordinanza di archiviazione pronunciata dal giudice per le indagini preliminari sia esperibile il rimedio del ricorso per Cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost.; dall’altro denunciando i vizi di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in quanto il giudice procedente avrebbe fondato la sua decisione unicamente su quanto riferito dagli indagati in sede di interrogatorio di garanzia, senza verificare la veridicità del loro assunto e senza pronunciarsi in ordine ad una specifica questione prospettata dalla ricorrente, in ordine alla possibilità di qualificare i fatti per cui si procedeva ai sensi dell’art. 479 c.p., previo sequestro dei verbali del collegio dei docenti e del presunto cui fa riferimento il suddetto giudice nella motivazione del provvedimento oggetto di ricorso.

Con memoria depositata il 18.1.2013, la ricorrente, nel replicare alle osservazioni del pubblico ministero, insisteva sul profilo riguardante la questione di legittimità costituzionale, rimarcando come essa sia stata prospettata nell’ottica, nuova, della violazione del principio stabilito dall’art. 111 Cost., secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Motivi della decisione

Il ricorso appare manifestamente inammissibile. Come è noto da tempo la giurisprudenza assolutamente dominante in sede di legittimità ha affermato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 127 c.p.p., comma 5 e art. 409 c.p.p., comma 6, il ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione è consentito nelle sole ipotesi di mancata osservanza delle norme concernenti la citazione delle parti e la possibilità delle stesse di intervenire, quando cioè le parti non siano state poste in grado di esercitare la facoltà loro riconosciuta dalla legge di intervenire in camera di consiglio.

Di conseguenza, alla luce del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, fissato dall’art. 568 c.p.p., comma 1, allorchè sia stato garantito il contraddittorio, come nel caso in esame, non possono in alcun modo costituire oggetto di censura in sede di legittimità le valutazioni espresse dal giudice a fondamento dell’ordinanza di archiviazione (cfr. Cass., sez. 6, 15/04/2008, n. 20328, B.; Cass., sez. 6, 05/12/2002, n. 436, M.; Cass., sez. 5, 12/01/1999, n. 87, Pietrogrande; Cass., sez. 6, 16/12/1997, n. 5144 Sofri e altro; Cass., sez. un., 09/06/1995, n. 24, Bianchi).

D’altra parte questa Corte, in più occasioni, ha già ritenuto manifestamente infondata la eccezione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 111 e 112 Cost., nei riguardi dell’art. 409 c.p.p., comma 6, nella parte in cui consente il ricorso per cassazione contro l’ordinanza di archiviazione solo per i motivi indicati nell’art. 127 c.p.p., comma 5, (Cass. 20 settembre 1991, Di Salvo; 26 ottobre 1995, Ronchetti), per cui, anche sotto questo profilo le osservazioni difensive non possono essere condivise.

Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell’interesse di P.M.C. va dichiarato inammissibile, con condanna di quest’ultima, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento, nonchè in favore della cassa delle ammende di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in Euro 1000,00, tenuto conto delle questioni prospettate, che, come si è detto, da tempo hanno trovato adeguata risposta ad opera della giurisprudenza di legittimità, circostanza facilmente verificabile dal difensore della ricorrente, che, quindi, non può ritenersi immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale ed inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2013

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