Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-07-2012, n. 13730

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Svolgimento del processo

B.W. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dep. il 14 febbraio 2006 con cui il Giudice di Pace di Roma aveva rigettato l’opposizione dalla medesima proposta avverso l’ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Comune di Roma per violazione del D.Lgs. n. 114 del 1998, artt. 8 e 22.

Ha resistito l’intimato, proponendo ricorso incidentale affidato a un unico motivo.

Motivi della decisione

Va esaminato innanzitutto il ricorso incidentale proposto dal Comune di Roma, che ha carattere pregiudiziale rispetto all’esame del ricorso principale. L’unico motivo, lamentando violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1 censura la sentenza impugnata che non aveva dichiarato inammissibile l’opposizione, che era stata proposta oltre il termine decadenziale di 30 giorni.

Il motivo è fondato.

Dalle stesse dichiarazioni rese dalla B. con l’atto di opposizione è risultato che l’ingiunzione opposta le era stata notificata il 10 maggio 2005 mentre, secondo quanto ancora dalla medesima affermato con il ricorso per cassazione, l’atto di opposizione venne depositato il 28 settembre 2005; d’altra parte, il riferimento alla notificazione del 16-11-2005 relativa alla determinazione dirigenziale che sarebbe stata emessa il 28-4-2005, alla quale pure si fa cenno nel ricorso per cassazione, non potrebbe assumere alcuna rilevanza sotto il profilo in esame, posto che la predetta notificazione sarebbe addirittura successiva al deposito dell’opposizione.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio e, ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ., deve dichiararsi che l’opposizione proposta da B.W. era inammissibile, perchè tardiva in quanto depositata il termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1;

il ricorso principale è assorbito, in quanto il suo esame è evidentemente precluso dalla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione.

Le spese del giudizio di merito e quelle della presente fase vanno poste a carico della ricorrente principale, risultata soccombente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso incidentale assorbito quello principale cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’originaria opposizione proposta da B.W..

Condanna la ricorrente principale al pagamento in favore del Comune di Roma delle spese relative: a) al giudizio di merito, che liquida in Euro 600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; b) alla fase di legittimità che liquida in Euro 800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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