Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-07-2012, n. 13724

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Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Genova – adito da G.M. in opposizione all’ordinanza ingiunzione in data 10 agosto 2004, con la quale gli era stata irrogata la sanzione pecuniaria di 57,00 Euro dalla Capitaneria di porto di Genova, per la mancata tenuta del prescritto patentino a bordo di una imbarcazione – ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendo stato il provvedimento annullato di ufficio in via di autotutela; ha condannato l’amministrazione convenuta a rimborsare all’attore le spese di giudizio, liquidate in complessivi 300,00 Euro, oltre agli accessori di legge.

G.M. ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. Il Ministero dei trasporti – Capitaneria di porto di Genova si è costituito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso G.M. lamenta che il Giudice di pace ha liquidato le spese di giudizio in maniera globale, senza indicare le ragioni della decurtazione dell’importo di lire 3.131,85, che era stato richiesto dall’opponente nella nota delle spese, con dettagliata indicazione delle singole voci.

La censura va disattesa, in applicazione del principio, costantemente enunciato da questa Corte e ribadito da ultimo con Cass. 25 marzo 2011 n. 6950, secondo cui "in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione della eliminazione o della riduzione di voci eventualmente operata, al fine di consentire l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione alla inderogabilità dei relativi minimi; tuttavia, al fine di consentire – da parte della Corte di cassazione – la verifica della corretta liquidazione delle spese processuali, il ricorrente non può limitarsi alla denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità, ma ha l’onere della specifica ed analitica indicazione delle voci e degli importi spettantigli". Tale specifica ed analitica indicazione è mancata dei tutto da parte del ricorrente.

Il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare al resistente le spese prenotate a debito, oltre agli onorari, che si liquidano in 300,00 Euro.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese prenotate a debito, oltre a 300,00 Euro per onorari.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012

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