Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-07-2012, n. 13721

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con citazione del settembre 1992 (susseguente ad azione di danno temuto) M.A. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Messina, Gi.An. esponendo che questi aveva addossato una notevole quantità di materiale di risulta a ridosso del confine del fondo di sua proprietà, determinando, a carico dello stesso, una situazione di pericolo. Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto ad eseguire le opportune opere di contenimento ed a cessare l’attività di scarico.

Contumace il convenuto,espletata C.T.U., con sentenza 25.7.2000, il Tribunale condannava il Gi. al ripristino dello stato dei luoghi o, in subordine, ad eseguire le opere indicate dal C.T.U..

Avverso tale sentenza F.R. (in proprio e n.q. di legale rappresentante della minore G.I.), An., A., D. e G.M., quali eredi dell’originario convenuto, proponevano appello cui resisteva la M..

Con sentenza 3.2.2005 la Corte d’appello di Messina, in parziale accoglimento dell’appello, rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dall’appellata e dichiarava compensate le spese del grado.

La Corte di merito disattendeva l’eccezione di nullità del giudizio di primo grado per l’omessa comunicazione, da parte della cancelleria,del decreto con cui veniva fissata l’udienza di comparizione avanti al GOA, per il tentativo di conciliazione, come prescritto dalla L. n. 276 del 1997, art. 13, n. 2; rilevava che la pronuncia interpretativa della Corte Costituzionale n. 130/02, in ordine alla questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all’omessa previsione della comunicazione di detta udienza al contumace, non comportava un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in questione essendo fondata sulla confusione di due istituti processuali differenti: la notifica al contumace, a cura di parte, ex art. 292 c.p.c. e la comunicazione di atti e provvedimenti, a cura della cancelleria, ex art. 134 c.p.c., comunicazione prevista unicamente per le parti costituite e che, nella specie, era stata omessa (con riferimento alla udienza di comparizione innanzi al Goa), stante la contumacia del convenuto;

il deposito di materiale di risulta nel fondo del G. aveva determinato, come accertato dal C.T.U., una potenziale fonte di pregiudizio per il fondo M. e le colture ivi allocate e, dato il concreto rischio di smottamenti, doveva riconoscersi il diritto della M. di ottenere una pronuncia che la salvaguardasse "dal pericolo di smottamenti o di deflusso di acque idonei a pregiudicare e a ledere il suo diritto di proprietà".

Tale decisione è impugnata con ricorso per cassazione da Gi.

A., G.A., G.D., F.R. e G.I., sulla base di due motivi di ricorso. L’intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

Motivi della decisione

I ricorrenti deducono:

1) violazione e falsa applicazione della L. n. 279 del 1997, art. 13, comma 2 e dell’art. 292 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

erroneamente era stata disattesa detta eccezione di nullità del giudizio di primo grado, considerato il tenore dell’ordinanza n. 130 del 22.4.2002 con cui la Corte Cost. aveva affermato, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, che il provvedimento di convocazione delle parti per l’esperimento del tentativo di conciliazione, doveva essere comunicato al contumace, in forza dell’art. 292 c.p.c., da ritenersi tacitamente modificato dalla L. n. 276 del 1997, art. 13, "con la previsione di un ulteriore atto da comunicare al contumace, rappresentato dal provvedimento di convocazione delle parti per l’esperimento del tentativo di conciliazione"; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; con motivazione contraddittoria la Corte di merito, da un lato, aveva affermato (pag.10 sent.) che la modificazione dello stato dei luoghi, attuata dal G., era legittima in quanto costituente esercizio del diritto di proprietà, dall’altra, aveva ritenuto che detta modifica, in quanto suscettibile di arrecare pregiudizio al fondo M., determinava l’esperibilità dell’azione di responsabilità extracontrattuale, pur dovendosi escludere, nella specie, la risarcibilità di un danno futuro, per difetto di un pregiudizio certo o di una concreta situazione di pericolo.

Il primo motivo di ricorso è infondato. Come già osservato dalla Corte di merito, con motivazione condivisibile, l’omissione del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del GOA, non costituisce una formalità essenziale e non determina la nullità del procedimento, non essendo tale nullità sancita dalla legge, alla stregua di quanto disposto dall’art. 156 c.p.c. (principio della cd.

tassatività delle nullità) e non potendo, quindi, essere affermata dall’interprete. Va aggiunto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la mancata conoscenza, da parte del contumace, dell’udienza fissata per il tentativo di conciliazione può determinare la nullità della sentenza di primo grado solo qualora abbia comportato, in concreto, un pregiudizio del diritto di difesa, ipotesi che i ricorrenti non hanno neppure prospettato (Cfr. Cass. n. 10329/2008;

n. 11411/2010).

Del pari infondata è la seconda censura; nella specie era stata esperita un’azione di danno temuto e, coerentemente, con l’accoglimento della relativa domanda, i giudici di merito hanno disposto l’esecuzione di opere dirette ad eliminare il pericolo.

In relazione a tale statuizione,peraltro, non è dato ravvisare alcuna contraddizione per il fatto che il giudice di appello ha escluso il risarcimento del danno in difetto di un danno attuale,essendo consentito il riconoscimento di danni futuri solo ove la relativa esistenza sia incontestata e non solo configurabile come possibile. Il ricorso, per quanto osservato, va rigettato.

Nulla per le spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *