Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-07-2012, n. 13716

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Svolgimento del processo

Con citazione del 30.12.1999 e successiva riassunzione del 31.3.2000 D.G. e P.G. esponevano di essere comproprietari dell’immobile in (OMISSIS), confinante con M.T., al civico (OMISSIS), che aveva da poco realizzato un manufatto a distanza non legale ai sensi dell’art. 873 c.c. e del regolamento comunale, realizzando anche un cornicione esterno che occupava per cm 25 il muro di confine nella parte di proprietà di essi istanti.

Chiedevano la demolizione della parte di fabbrica in sopraelevazione e l’eliminazione del cornicione aggettante nella proprietà attorea.

La convenuta resisteva, deducendo che aveva diritto a mantenere il cornicione quale prolungamento del solaio di copertura, e svolgeva riconvenzionale lamentando, tra l’altro, che gli attori avevano appoggiato nel muro di confine di proprietà comune un solaio per tutta la larghezza dello stesso muro senza rispettare le distanze e chiedeva la condanna degli attori ai danni, all’esecuzione delle opere necessarie per preservare l’integrità del muro di confine e all’eliminazione della parte di solaio a distanza illegale.

Espletata ctu il Tribunale di Napoli, sez. di Frattamaggiore, con sentenza 285/2004, rigettava le domande attorce ed accoglieva in parte la riconvenzionale, condannando D. e P. ad eliminare quella parte di solaio di loro proprietà costruita in appoggio nel muro di confine a distanza non regolamentare, decisione riformata dalla Corte di appello di Napoli, con sentenza 266/2009, che condannava la M. ad arretrare sino a metri 5 dalla mezzeria del muro di confine la costruzione realizzata al di sopra della preesistente costruzione a quota 4,40 metri nonchè a rimuovere il cornicione, rigettando la riconvenzionale accolta in primo grado, col favore delle spese, richiamando le norme del PRG di Crispano che non solo prevedono espressamente la distanza di metri 5 dal confine e non consentono espressamente la costruzione in aderenza ma stabiliscono anche che, nel caso delle pur consentite sopraelevazioni, si dovranno rispettare le distanze dal confine di m. 5 di modo che non può operare il principio della prevenzione. Il cornicione occupava la metà del muro di pertinenza degli appellanti.

Quanto al cordolo non rientrava nella disciplina delle travi, era semplice opera di trasformazione della struttura del muro comune per tutta la sua larghezza, non danneggiava nè incideva sulla stabilità del muro stesso, per cui rimaneva assicurata la parità di uso sancita dall’art. 1102 c.c..

Ricorre M. con quattro motivi e relativi quesiti, illustrati da memoria, resistono le controparti proponendo ricorso incidentale.

Motivi della decisione

Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 34 del sopravvenuto regolamento edilizio del comune che consente la costruzione in aderenza, con relativo quesito.

Col secondo motivo si lamenta nullità della sentenza in relazione all’art. 112 epe in ordine all’accoglimento della domanda di demolizione del cornicione.

Col terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 1102 c.c. perchè l’odierna ricorrente aveva svolto riconvenzionale accolta dal primo giudice e rigettata in appello perchè l’avere realizzato all’interno del muro comune un cordolo per appoggiarvi un proprio solaio costituiva attività legittima, non impedendo il pari uso alla M..

Col quarto motivo si deducono vizi di motivazione sempre in relazione alla riconvenzionale.

Col ricorso incidentale si lamentano vizi di motivazione in ordine all’individuazione del cornicione.

Le censure meritano accoglimento.

La prima del ricorso principale invoca il sopravvenuto regolamento edilizio mentre i controricorrenti (pagina dodici del controricorso) invocano l’art. 8, comma 4, delle norme di attuazione del PRG, senza contestare l’esistenza del nuovo strumento urbanistico.

Si fa carico alla Corte di appello di aver omesso di considerare che, nel corso del giudizio di secondo grado, era stato approvato il nuovo regolamento edilizio, il cui art. 34 consente la costruzione in aderenza tra fabbricati confinanti e sui confini inedificati, norma la cui esistenza non era nota alle parti.

Il secondo motivo del ricorso principale e l’incidentale, da esaminarsi congiuntamente, vanno del pari accolti, attesa la sostanziale convergenza sull’errore nella individuazione del cornicione.

Il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale contestano la decisione della Corte di appello che ha applicato l’art. 1102 c.c., nel senso che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso.

Le censure sono fondate perchè l’art. 884 c.c. è norma speciale, che prevede limitazioni allo spessore del muro e per la fattispecie da esso disciplinata deroga alle norme generali sulla comunione fra cui l’art. 1102, che regola l’uso della cosa comune, come da consolidata giurisprudenza (Cass. 24.2.1966 n. 572, Cass. 6.3.1968 n. 723, Cass. 5.3.1970 n. 538, Cass. 26.10.1981 n. 5596, Cass. 24.8.1981 n. 4985, Cass. 10.3.1981 n. 1336, età).

Donde l’accoglimento di entrambi i ricorsi e la cassazione con rinvio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li accoglie, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, altra sezione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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