Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-01-2013) 05-04-2013, n. 15852

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Ricorrono C.M. e Ca.Ma. avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa del 2-12-2011, che ha applicato nei confronti della prima la pena di anni due e mesi dieci di reclusione e nei confronti del secondo la pena di anni uno e mesi nove di reclusione, ex art. 444 c.p.p., per il reato di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, comma 1, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 1992, n. 356.

Col ricorso gli imputati si dolgono del fatto che non è stata dichiarata la prescrizione del reato, intervenuta prima della sentenza di patteggiamento, e del fatto che il giudice non abbia indicato i motivi per cui non ritiene applicabile l’art. 129 c.p.p..

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato. Nonostante significative decisioni di senso contrario, ritiene questo collegio di seguire l’orientamento di gran lunga prevalente (cfr. fra le più recenti Sez. 1, n. 18391 del 13.3.2007 Rv. 23675; Sez. 5, n. 3548 del 26.11.2009 Rv. 245841), secondo cui, ai sensi della L. n. 251 del 2005, art. 6 la rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti. Ne consegue che la richiesta di applicazione di una pena concordata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., non costituisce Ipotesi di rinuncia alla prescrizione non più revocabile. L’omesso rilievo della prescrizione può pertanto essere legittimamente dedotto con il ricorso per cassazione, inverando un’ipotesi di violazione di legge, atteso che ai sensi dell’art. 129 c.p.p. incombeva al giudice del merito l’obbligo di riscontrare che il reato era prescritto, e di non convalidare perciò l’accordo raggiunto sulla pena dalle parti sulla base dell’erroneo presupposto che il termine prescrizionale non fosse interamente decorso.

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, poichè al momento della pronuncia della sentenza di patteggiamento il reato era già prescritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, essendo il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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