T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-01-2011, n. 657

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

in udienza pubblica il difensore del Comune di Frascati, con dichiarazione messa a verbale, ha affermato che, a seguito di diversa valutazione da parte dell’Ufficio tecnico, le opere sanzionate con il provvedimento impugnato costituiscono attività libera, riscontrandosi una sostanziale corrispondenza con la struttura preesistente, così come sostenuto in ricorso, ed ha, perciò, chiesto che fosse dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso stesso e che il difensore della Società ricorrente, alla luce di quanto dichiarato ed appena richiamato, si è associato alle asserzioni di parte resistente, chiedendo, a sua volta, che il ricorso fosse dichiarato improcedibile;

Ritenuto:

che, stante la dichiarazione, da parte di entrambi i difensori, della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, lo stesso debba essere dichiarato improcedibile;

che, a fronte di detta dichiarazione congiunta, debba disporsi l’integrale compensazione tra le parti delle spese, dei diritti e degli onorari;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2011, con l’intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

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