Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-01-2013) 05-04-2013, n. 15851

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Ricorre G.A.A.D. avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice delle indagini preliminari di Castroviliari in data 17/2/2012 ai sensi dell’art. 410 c.p.p. nel procedimento n. 1388/2011 RGNR. La ricorrente lamenta che il giudice abbia disposto, su richiesta del Pubblico Ministero, l’archiviazione della denuncia da lei presentata senza la previa convocazione delle parti, nonostante fosse stato richiesto l’espletamento di ulteriori atti istruttori.

Il 15-1-2013 la ricorrente ha depositato memoria, con cui insiste nei motivi di ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

L’art. 410 c.p.p., consente al Giudice delle indagini preliminari di archiviare de plano la notizia di reato allorchè l’opposizione sia inammissibile e la notizia di reato sia infondata.

L’opposizione è inammissibile allorchè non sono indicati l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. Per rispettare la ratio della norma, che è quella di evitare il dispendio di attività processuale destinata a rimanere infruttuosa, le investigazioni suppletive proposte devono anche essere rilevanti, nel senso che, pur senza estendere il giudizio ad una vera e propria valutazione di merito, deve trattarsi di indagini idonee ad incidere sulle risultanze dell’attività già compiuta, siccome preordinate ad acquisire elementi non già noti.

Ciò non può dirsi nel caso di specie, giacchè con l’atto di opposizione G.A. chiedeva di acquisire, in originale, gli atti comprovanti la notifica al Ministero dell’atto pubblico rogato in data 16-10-1988 e l’acquisizione del fascicolo di controparte nella causa civile n. 309/2001. Chiedeva, inoltre, di esaminare il notaio Forte sui motivi che lo avevano indotto "a non dare atto con atto pubblico del (presunto) avveramento della condizione sospensiva con i relativi adempimenti di trascrizione presso la competente Conservatoria dei RR.II.".

Il tutto per dimostrare un falso documentale utilizzato dalla controparte della causa civile.

Per contro, il Giudice delle indagini preliminari ha dato atto, nel provvedimento impugnato, che "le indagini espletate hanno consentino di accertare la conformità agli originali dei documenti prodotti nel corso della controversia civili", così come erano "risultate genuine le attestazioni circa l’adempimento della formalità relative alla notifica al Ministero, all’avveramento della condizione e alla registrazione presso l’Ufficio del registro". Appare evidente che la richiesta di integrazione istruttoria della persona offesa si appalesava del tutto irrilevante, in quanto rivolta ad acquisire elementi già noti attraverso la verifica della Guardia di Finanza.

Correttamente, pertanto, l’opposizione è stata ritenuta inammissibile, indipendentemente dalle espressioni, più o meno appropriate, usate in decreto.

Si deve rammentare, poi, che in casi siffatti il giudice di legittimità non può sindacare la valutazione di merito (di infondatezza della notizia di reato) svolta dal giudice delle indagini preliminari. Ne deriva che la violazione del diritto al contraddittorio – che legittima il ricorso della persona offesa in sede di legittimità – può essere ritenuta sussistente solo nel caso in cui non si contesti la ritenuta infondatezza della notizia di reato (Cassazione penale, sez. 5, 08/02/2007, n. 11524); mentre, nel caso di specie, è proprio di questa valutazione giudiziale che il ricorrente si duole.

Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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