T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-01-2011, n. 655

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato alla resistente Amministrazione comunale di Gerano in data 25 gennaio 2006 e depositato il successivo 20 febbraio, espone il ricorrente di avere realizzato un bagnetto in adiacenza ad un vecchio fabbricato che costituisce la sua abitazione. Espone, altresì di avere presentato domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 relativamente al piccolo abuso realizzato, ma di non avere ancora ottenuto risposta, quando l’Amministrazione comunale gli ha ingiunto la demolizione, motivandola, fra l’altro, con la circostanza che la richiesta di sanatoria "risulta non conforme a quanto prescritto nelle NTA del vigente PRG approvato con deliberazione del 13 luglio 1998, al regolamento edilizio ed alla normativa urbanistica in genere, in quanto non vengono rispettate le distanze dalla via pubblica, così come comunicato all’interessato con nota del 23 novembre 2005". Rappresenta ancora che il piccolo manufatto insiste su una porzione di terreno che apparteneva al Comune il quale lo ha poi venduto al ricorrente con atto notarile del 3 agosto 2002 e che, nel 1986, la sua dante causa aveva presentato domanda di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, successivamente integrata con domanda del 15 ottobre 1997.

Avverso l’ordinanza di demolizione l’interessato deduce la illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione, contraddittorietà ed eccesso di potere. Lamenta che il modesto manufatto è essenziale per consentire normali condizioni di vivibilità dell’immobile, che esso costituisce una pertinenza, oltre tutto inglobato nella veranda di proprietà del ricorrente, già condonata e posta a copertura e delimitazione del modesto spazio di accesso alla sua abitazione. Rappresenta ancora che il condono pure richiesto dalla dante causa non era stato concesso, perché il terreno sul quale insisteva il manufatto era di proprietà comunale, sicchè, una volta rimossa la causa principale per la quale il bene non poteva essere sanato, appariva del tutto contraddittoria la motivazione del provvedimento, laddove il Comune prima vende la porzione di terreno poi ne lamenta il mancato rispetto delle distanze dalla via pubblica.

Conclude per l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

In assenza di costituzione dell’Amministrazione comunale alla Camera di Consiglio del 16 marzo 2006 l’istanza cautelare è stata accolta.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 20 gennaio 2011 alla quale il Collegio ne ha constatato la improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Infatti parte ricorrente ha depositato in atti una memoria per l’udienza odierna dalla quale risulta che egli aveva presentato domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e che il Comune di Gerano ha accolto la richiesta, anche alla luce dell’accoglimento dell’istanza cautelare ed ha rilasciato la concessione in sanatoria in data 18 febbraio 2008.

Di conseguenza non residua in capo al ricorrente più alcun interesse alla coltivazione del gravame siccome rivolto contro un provvedimento che appare superato dalle determinazioni dell’Amministrazione.

Per le superiori considerazioni il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Non vi è luogo a procedere sulle spese di giudizio, non essendosi costituita l’Amministrazione comunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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