Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-07-2012, n. 13709

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Svolgimento del processo
C.S., socio e amministratore della società commerciale N. S. s.r.l., si opponeva alla cartella esattoriale notificatagli dall’INPS, anche quale mandatario della S.C.C.I., s.p.a. per il recupero di contributi dovuti alla gestione commercianti perchè versati solamente nella gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, affermando l’abitualità e la prevalenza dell’attività di amministratore.
Il Tribunale di Lucca rigettava l’opposizione ritenendo cumulabili le due contribuzioni, a fronte della coesistenza di attività riconducibili al commercio e all’amministrazione societaria.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Firenze accoglieva il gravame del C., osservando che, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di socio di s.r.l. che partecipi al lavoro aziendale e, contemporaneamente, sia anche amministratore della società, unica è la gestione di iscrizione, che va individuata dall’INPS in base al criterio della prevalenza;
nella specie, peraltro, l’Istituto non aveva fornito alcuna prova della prevalenza dell’attività commerciale rispetto a quella di amministrazione, onde non potevano essere pretesi i relativi contributi.
L’INPS ricorre per la cassazione di questa sentenza con due motivi.
Resiste con controricorso il C.. La B. riscossioni s.p.a., anch’essa intimata, non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Nel primo motivo di ricorso l’INPS, con denunzia di violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203, 207 e 208 e di vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver interpretato le norme in questione nel senso della incompatibilità della doppia iscrizione (alla gestione commercianti e alla gestione separata introdotta dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26), del socio di s.r.l. che, contemporaneamente e abitualmente, amministri la società e partecipi al lavoro aziendale. Assume che il criterio della prevalenza, di cui al comma 208 dell’arti della L. n. 662 del 1996, vale solo per stabilire quale, tra le attività riconducibili alle gestioni ordinarie (agricola, commerciale e artigiana) che pure possono essere contemporaneamente svolte da uno stesso soggetto, sia, tra queste, prevalente; altrimenti sono necessarie entrambe le iscrizioni.
Nel secondo motivo, con denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione alla L. n. 1397 del 1960, art. 1, come modificato dalla L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, e della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, nonchè di vizi di motivazione, la sentenza di merito è censurata per aver addossato all’Istituto l’onere di provare l’esercizio di attività commerciale da parte del C. nonostante le dichiarazioni, comprovanti tale esercizio, da costui rese in sede di domanda di iscrizione alla gestione commercianti e le risultanze delle visure catastali, attestanti la mancanza di dipendenti.
Preliminarmente va esaminata e respinta – alla luce della giurisprudenza di questa Corte, che consente di denunciare, nello stesso motivo di ricorso, violazioni di legge e vizi di motivazione, purchè sia possibile enucleare, dalle prime il fatto controverso (Cass. n. 27649/2011, Sez. un. n. 7770/2009, Cass. n. 976/2008) – l’eccezione di inammissibilità del ricorso dell’INPS per inosservanza delle previsioni di cui all’art. 366 bis c.p.c. (nella specie applicabile ratione temporis). Infatti, il primo motivo, malgrado la denuncia anche di vizi di motivazione, è, in realtà, un motivo in diritto, corredato da idoneo quesito; mentre il secondo motivo consente di distinguere le proposizioni in diritto – anche in tal caso accompagnate da idoneo quesito – dalla indicazione del fatto controverso (consistente nella valutazione delle caratteristiche della partecipazione del C. all’attività aziendale) in relazione al quale si censura la motivazione della sentenza impugnata.
Tanto precisato, osserva la Corte che i proposti motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente per l’evidente connessione, sono fondati.
In effetti, la Corte territoriale ha mancato di dare rilievo a circostanze che possono ritenersi pacifiche in causa – risultando dall’accertamento effettuato in primo grado (e non specificamente contestato dall’appellante) che il C. svolgeva, nell’ambito della s.r.l. da lui amministrata, anche attività di lavoro qualificata dal Tribunale come commerciale – per aver interpretato le norme regolatrici del caso concreto (L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208), nei sensi espressi (al tempo) dalla giurisprudenza della cassazione (Cass. n. 20886/2007, n. 4676/2008, n. 13215/2008), ossia come affermative della giuridica incompatibilità di una duplice iscrizione; conseguendone, per l’INPS, che pretenda di iscrivere il socio – amministratore di s.r.l. alla gestione commercianti, anzichè alla gestione separata prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, l’onere di dimostrare la prevalenza dell’attività commerciale rispetto a quella di amministrazione.
all’interno dell’azienda risulti, nei fatti, del tutto analoga (vale a dire personale, abituale e prevalente).
Nel caso di specie, non è controverso che l’odierno resistente sia socio e amministratore della N. S. s.r.l. e che sia iscritto alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2.
Ma altrettanto pacifica, come già detto, è la circostanza che, nell’impresa commerciale di cui è socio, egli collabora personalmente al normale andamento dell’attività commerciale oggetto della costituita società.
Ciò vuol dire, alla stregua della ripetuta norma di interpretazione autentica, che il suo caso resta escluso dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, per rientrare, invece, in quello di cui al precedente comma 203, lett. c) relativo all’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966 e successive modificazioni ed integrazioni.
In altre parole, non gli si applica il regime contributivo dell’attività prevalente, bensì quello della doppia iscrizione a forme diverse di assicurazione, fra loro compatibili perchè fondate su presupposti e redditi diversi: uno da impresa (consistente negli utili percepiti come socio della N. S. s.r.l.), che implica l’iscrizione alla gestione commercianti; l’altro da lavoro (quello di amministratore per il quale percepisce il relativo compenso) che comporta l’iscrizione alla gestione separata.
Nè può dirsi che la sovrapposizione di fatto delle due qualità rivestite dall’odierno resistente – amministratore e socio – implichi una sostanziale confusione dei relativi redditi, che restano concettualmente e normativamente distinti.
In conclusione il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa direttamente da questa Corte nel merito (art. 384 c.p.c.) nel senso del rigetto della domanda di C.S., di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
11. La problematicità delle questioni dibattute (tale da aver determinato l’intervento legislativo di interpretazione autentica e quello della Corte costituzionale) costituisce (art. 92 c.p.c.) giusto motivo di compensazione fra le parti delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di C.S..
Compensa fra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012

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