T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-01-2011, n. 651 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
orale della possibile decisione della causa nel merito, con rito abbreviato;
Visto l’atto impugnato, il quale sanziona ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale n. 15/2008, per ristrutturazione in assenza di titolo abitativo, le seguenti opere:
– villino distinto al civico : al piano interrato realizzazione di una camera, un bagno e una sala hobby con predisposizione per un angolo cottura; al piano terra aumento della volumetria mediante la tamponatura di parte del portico antistante via XXX per circa metri quadrati 6 per 2,70 di altezza; al piano sottotetto realizzazione di un servizio igienico;
– villino civico : al piano interrato realizzazione di due camere, un bagno, una sala hobby e una cucina; al piano sottotetto realizzazione di un servizio igienico;
– villino civico : al piano interrato realizzazione di una camera, un bagno e una sala hobby con angolo cottura; al piano terra aumento della volumetria mediante l’aumento della tamponatura di parte del portico antistante via XXX per circa metri quadrati 6 per 2,70 di altezza; al piano sottotetto realizzazione di un servizio igienico;
Considerato che le censure il ricorso risultano da respingere per le considerazioni di seguito specificate:
– la censura la quale asserisce che dalla descrizione dell’atto impugnato parrebbe che gli interi villini siano abusivi è da respingere perché dal provvedimento si percepisce con sufficiente chiarezza che le opere sanzionate sono di ristrutturazione;
– la censura che afferma difetto di motivazione è da respingere perché – diversamente da quanto asserito da parte ricorrente – l’atto impugnato dà conto con adeguata chiarezza sia delle opere oggetto di sanzione edilizia (sufficientemente descritte nel provvedimento) sia delle ragioni giuridiche (violazione dell’articolo 16 della legge regionale 15/2008), in relazione alle risultanze dell’istruttoria, sulle quali esso fonda;
– la censura la quale lamenta che il termine ingiunto per demolire è confuso ed erroneo (30 giorni a fronte del termine di 60 giorni per impugnare) è infondata tenuto conto del principio di esecutività degli atti amministrativi: un atto amministrativo immediatamente efficace non può subordinare l’operatività dei propri effetti ad un avvenimento futuro ed incerto quale una possibile impugnazione;
– la censura alla quale afferma che le opere sanzionate non sarebbero suscettibili di demolizione ma, eventualmente, soltanto di sanzione pecuniaria è da respingere perché le opere concretano la fattispecie, prevista dall’articolo 16 della legge regionale n. 15/2008 – applicato dall’atto impugnato – di rilevanti interventi di ristrutturazione edilizia senza titolo edificatorio (vedi articolo 16 citato, comma 1);
– la censura la quale lamenta disparità di trattamento è da respingere perché il vizio di disparità di trattamento è proprio di atti aventi contenuto discrezionale e non di atti che, come quello impugnato, hanno natura vincolata;
Considerato pertanto che il ricorso in epigrafe risulta da rigettare;
Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1000,00 (mille/00), seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’intimato Comune di Roma, e le liquida in Euro 1000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 dicembre 2010.
Elia Orciuolo, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore
Pierina Biancofiore, Consigliere

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