T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-01-2011, n. 650

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che le opere sanzionate, non contestate nella loro consistenza, risultano essere le seguenti:

– Senza regolare titolo edilizio abilitativo, e in totale difformità dal programma di fabbricazione vigente e dalle norme del piano di lottizzazione, che prevedono relativamente fabbricato in legno e alla tettoia distacchi dal confine e dal filo stradale di metri 5 assoluti e accessori non consentiti:

– piattaforma in calcestruzzo delle dimensioni di centimetri 310 x 215 x un’altezza di centimetri 10 circa;

– installazione prefabbricato in legno di dimensioni metri lineari 1,80 x 1,40 con un’altezza media di metri lineari 2, a scopo di rimessa attrezzi, provvisto di porta di accesso e finestrella laterale. La copertura risulta in tavolato con sovrastante guaina ardesiata;

– tettoia precaria in legno a protezione di legnami di dimensioni metri lineari 1,35 per metri lineari 1,90 ed un’altezza media di metri lineari 1,60 addossata ad una manufatto legnaia e forno in muratura;

Rilevato che le censure in ricorso (mancata comunicazione dell’avvio del procedimento; mancata motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico alla demolizione anche in relazione all’articolo 3 della legge 241/1990; carenza di poteri nel soggetto da cui promana l’atto impugnato; violazione del dovere di astensione del soggetto titolare dell’organo che emesso l’atto impugnato; presentazione postuma di istanza di sanatoria al Comune) risultano da respingere per le seguenti, rispettive considerazioni:

– la comunicazione dell’avvio del procedimento non può ritenersi requisito di legittimità dell’atto impugnato poiché l’articolo 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (aggiunto dall’art. 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15) ha espressamente sancito (conformemente a una pregressa giurisprudenza) che non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato;

– i vizi di "violazione e falsa applicazione di legge per difetto assoluto di motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico alla demolizione anche in relazione all’articolo 3 della legge 241/1990"; e di "eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di pubblico interesse. Violazione dei principi generali in materia" appaiono da escludere in considerazione della natura vincolata dell’atto impugnato, la quale non lascia spazio a valutazioni circa l’interesse pubblico alla demolizione;

– la censura secondo cui il provvedimento in questione risulterebbe promanare da soggetto non provvisto di poteri della specifica funzione a tal fine richiesti appare da respingere perché l’atto impugnato risulta emanato dal Responsabile servizio tecnico e cita espressamente il decreto sindacale di attribuzione delle funzioni;

– la censura secondo cui il soggetto titolare dell’organo che emesso l’atto impugnato avrebbe dovuto estraniarsi alla pratica in quanto risulterebbe essere il figlio del confinante dal quale derivava la segnalazione riguardante il presunto abuso appare da respingere perché l’atto impugnato risultato atto comunque dovuto;

– la presentazione postuma di istanza di sanatoria al Comune non incide sulla legittimità di un atto ormai già emanato alla data di presentazione della istanza;

Considerato pertanto che il ricorso risulta infondato;

Considerato che nulla va disposto quanto alle spese di giudizio, non essendovi stata costituzione avversaria.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Nulla dispone per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 gennaio 2011.

Elia Orciuolo, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore

Pierina Biancofiore, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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