Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 30-01-2013) 15-03-2013, n. 12371

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. A.M., per il tramite del difensore fiduciario, propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna con la quale, fermo il giudizio di responsabilità reso in primo grado in ordine alla ipotesi delittuosa contestata, ascritta all’egida di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, l’ A. è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, ridotta nell’entità rispetto al trattamento sanzionatorio disposto dal GUP presso il Tribunale di Modena.

2. La difesa dell’ A. articola due diversi motivi di ricorso ribaditi anche con le memorie difensive depositate il 24 gennaio 2013.

2.1 Con il primo lamenta la manifesta illogicità della motivazione segnalando un sostanziale travisamento del fatto considerato che gli sviluppi investigativi deporrebbero in senso diametralmente opposto rispetto alle conclusioni assunte dai giudici del merito. Al fine, l’analisi dei tabulati telefonici, alla luce dei rapporti di frequentazione occorsi con il G., sarebbe priva di conducenza nell’ottica del coinvolgimento dell’ A. nel fatto contestato, considerato peraltro che manca ogni contatto diretto tra il ricorrente e A.K. mentre le deduzioni rese dalla Corte sul tenore di tali contatti telefonici sono prive di fondamento probatorio. Del resto, all’atto dell’arresto, la consegna della merce non si era verificata sì che arbitraria doveva ritenersi la considerazione in forza alla quale tutta la sostanza era destinata al ricorrente; quest’ultimo peraltro era privo di denaro in quel frangente e dunque difficilmente avrebbe potuto provvedere all’acquisto dovendosi altresì ritenere una mera congettura quella, evidenziata dalla Corte distrettuale, della prassi dell’acquisto a credito della sostanza. Se è vero, poi, che, per quanto affermato dalla Corte, certo il coinvolgimento del G. nell’operazione concordata con l’ A.K., difficilmente il primo avrebbe consentito ad un soggetto estraneo al programma illecito di presenziare all’incontro funzionale alla consegna della sostanza, per altro verso siffatta considerazione logica risulta smentita dalla incertezza in punto al luogo di concordata consegna dello stupefacente. Le emergenze probatorie non danno riscontro inoltre sia della conducenza del materiale rinvenuto in esito alle perquisizioni sia della riferibilità dello stesso, avuto riguardo in particolare alla perquisizione operata dopo la scarcerazione, al ricorrente e non agli altri soggetti che in comune abitavano l’appartamento di riferimento, tra i quali il coimputato S.. Il dato posto a fondamento della decisione impugnata non solo è indiziario ma è stato travisato dai giudici del merito; del resto l’ A., a conferma di siffatta inadeguatezza, venne scarcerato per inconsistenza del materiale indiziario posto a fondamento dell’arresto.

2.2 Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione avuto riguardo alla ritenuta consumazione del contestato reato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 quando invece la specie andava ricondotta alla ipotesi del reato tentato.

Assume la difesa che al momento di esecuzione dell’arresto non poteva ritenersi raggiunto l’accordo sulla cessione della sostanza stupefacente nella disponibilità dell’ A.K. deponendo in tal senso la rilevante quantità della sostanza sequestrata e il modesto ammontare della disponibilità finanziaria rinvenuta in capo al G., così da ritenere verosimile che non fosse stato ancora raggiunto un accordo nè sul quantitativo nè sul prezzo.

Ed a conferma evidenzia che proprio al G., separatamente processato con posizione definita ex art. 444 c.p.p., è stata ascritta l’ipotesi del tentativo e non del reato consumato.

Motivi della decisione

3. Il ricorso per le ragioni di seguito precisate non merita l’accoglimento.

4. Prendendo le mosse dal primo motivo di ricorso, mette conto di evidenziare che all’ A. viene imputata la detenzione, in concorso con A.K.A., Sa.Mo. e G.F. di sostanza stupefacente del tipo eroina (in misura di 4.821 dosi medie) suddivisa in tre panetti confezionati con nastro adesivo ed occultati sotto il sedile posteriore dell’autovettura di proprietà dei coimputato Sa.. In particolare, A.K.A. e Sa.Mo., d’accordo con gli altri imputati in virtù di un acquisto preconcordato, trasportavano la sostanza in via (OMISSIS) all’altezza del civico 13 ove li attendevano il ricorrente con G.F.; questi ultimi, una volta ricevuta la merce, avrebbero poi proceduto, in uno ad altro concorrente, Sa.

L., alle operazioni di frazionamento e confezionamento presso la abitazione dell’odierno ricorrente all’interno della quale era stato rinvenuto il materiale all’uopo funzionale (segnatamente nastro adesivo e forbici).

5. Il percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata non soffre di vuoti o incongruenze logiche, appare conforme al dato probatorio acquisito ed a quello normativo applicato, e sfugge, per tali motivi, alle censure sollevate dalla difesa del ricorrente.

In particolare, la valutazione di responsabilità resa conformemente nei due gradi di giudizio si fonda primariamente sull’esito del servizio di appostamento reso in occasione dell’incontro tra i diversi coimputati legato alla consegna della sostanza stupefacente oggetto della illecita transazione in imputazione nonchè su quello della perquisizione effettuata nella immediatezza dell’arresto ;

ancora, risulta puntualmente ancorata alle risultanze dei tabulati telefonici che danno immediato riscontro dei molteplici contatti occorsi tra il G. e l’ A.K. in funzione dell’acquisto e della consegna della sostanza trasportata dal secondo primo a bordo della autovettura del Sa. e parallelamente, tra il G., l’ A. ed il coimputato S., sia nella fase immediatamente legata alla contrattazione funzionale all’acquisto, direttamente curata dal G., sia in quella precedente l’arresto, prodromica alla consegna della eroina; infine sull’esito della successiva perquisizione presso il nuovo domicilio del l’ A., nel frattempo scarcerato dopo l’originario arresto per insussistenza di un adeguato quadro indiziario, dove venivano rinvenuti somme di denaro ingenti in contanti suddivise in banconote di vario taglio, materiale per confezionamento dello stupefacente e un bilancino oltre che una lettera proveniente dal carcere scritta In arabo dall’ A.K. con la quale il suddetto chiedeva aiuto ad una tale V. e documentazione relativa a trasferimento di rilevanti importi in denaro operati dal ricorrente verso l’estero.

6. Coerentemente, nel ritenere logico della Corte distrettuale, alla luce di siffatti elementi risulta adeguatamente riscontrato il coinvolgimento dell’ A. nelle trattative, condotte dal G. ma sistematicamente seguite dal ricorrente, volte all’acquisto della sostanza stupefacente poi sequestrata. E puntualmente a fronte delle obiezioni mosse già in appello dalla difesa del ricorrente, siffatta conclusione viene supportata dal riferimento ai citati (in numero di dieci) contatti telefonici con il G., nelle circostanze di tempo e azione sopra ricordate, e in ragione della presenza del ricorrente sul luogo e al momento della consegna di una così rilevante partita di droga, tale da rendere apertamente inverosimile l’asserto difensivo della mera casualità della presenza ivi riscontrata.

Casualità destinata ad apparire ancor più inverosimile, seguendo il ragionare coerente della Corte, se ci si sofferma sul luogo di concordata definizione della stessa, non a caso in prossimità al domicilio originario dell’ A., posto presso il quale, secondo quanto emerso in esito alla perquisizione successiva all’arresto, la merce doveva essere trattata e confezionata in funzione dello smercio.

7. Questa la linea tracciata dall’argomentare della Corte distrettuale – ulteriormente corroborata, nel convincimento dei giudici di merito, anche dalla risultanze della perquisizione resa successivamente alla scarcerazione che danno conto tra l’altro di una disponibilità in capo al ricorrente di rilevanti somme di denaro in contanti nonchè di importi dallo stesso inviati all’estero in un quadro logico poco compatibile con una provenienza lecita – ritiene il Collegio che le contestazioni mosse dalla difesa del ricorrente, volte ad inficiare la ricostruzione operata dai giudici del merito, siano state affrontate e superate dalla Corte distrettuale con valutazioni complete nella disamina ed immuni da manifesta illogicità; ciò non senza rimarcare che siffatte contestazioni, oltre che smentite dal tenore della motivazione in esame, a ben vedere, si risolvono in una rivisitazione della vicenda in fatto per il tramite di una valutazione alternativa del medesimo materiale probatorio preso in considerazione dai Giudici del merito, come tale estranea al perimetro cognitivo proprio del controllo di legittimità.

8. Altrettanto infondata è la valutazione sottesa al secondo motivo di gravame.

Giova precisare che la diversa qualificazione del fatto data in separato e parallelo giudizio, peraltro definito a pena concordata, avuto riguardo alla posizione del coimputato non vincolava in alcun modo il Giudice distrettuale, libero di valutare diversamente la fattispecie, così come avvenuto nel caso a mano.

Muovendosi, poi, dentro la ricostruzione in fatto operata dai Giudici del merito, deve altresì concordarsi anche in punto alla conclusione in forza alla quale la sostanza sequestrata in occasione dell’arresto sopra citato era da ritenersi integralmente destinata al ricorrente ed ai suoi complici nell’acquisto in virtù di un accordo in precedenza definito cui doveva fare seguito solo la fase della consegna.

In coerenza alla conclusione in tal senso raggiunta dalla Corte distrettuale lasciano deporre tutte le modalità di contatto che ebbero a precedere l’Intervento della polizia giudiziaria all’atto dell’arresto in flagranza; ancora, la entità della sostanza, che diversamente avrebbe reso eccessivamente rischioso il trasporto della stessa se non immediatamente destinato alla consegna diretta ai destinatari in precedenza individuati; infine la presenza in capo al G. di una somma in contanti compatibile con un mero anticipo del dovuto a titolo di corrispettivo secondo la linea interpretativa, tracciata dal Giudice di secondo grado in termini conformi con la prassi e comunque estranea a qualsivoglia illogicità del ritenere, in virtù della quale, per consegne così ingenti, il pagamento pattuito viene di norma differito all’atto dello smercio sul mercato della sostanza ceduta.

Ne viene, in coerenza, che all’atto dell’arresto il reato in contestazione era già stato consumato avendo le parti pienamente definito i termini della relativa transazione nei pur essenziali (qualità, quantità e prezzo della sostanza oggetto di cessione) ed essendo caduto l’intervento della PG nella frazione di tempo che corre tra definizione dell’accordo e tradito della merce allorquando la fattispecie in contestazione doveva ritenersi certamente consumata secondo il costante orientamento espresso in tal senso da questa Corte (cfr. da ultimo in tal senso cfr. Sez. 4, Sentenza n. 3250 del 11/10/2011, Rv. 251736).

9. Alla reiezione del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2013

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