Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-01-2013) 14-03-2013, n. 12014

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Perugia, Sezione distaccata di Assisi, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’incidente di esecuzione promosso dal difensore di I.G.A..

Il ricorso deduceva che la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza del 3/2/2009 (emessa dopo che l’imputato, nel corso del processo, era stato dichiarato irreperibile ed era stato assistito da difensore di ufficio) era stata effettuata presso un indirizzo di Roma dove il soggetto non aveva mai risieduto, come dimostrava il certificato storico di residenza contestualmente prodotto; chiedeva, quindi, in via principale la declaratoria di non esecutività della sentenza e di inesistenza del titolo esecutivo; in via subordinata, la remissione in termini del condannato per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2.

Il Giudice rilevava che la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza era stata eseguita presso l’indirizzo di (OMISSIS) ove l’imputato, come risultava da informazioni assunte tramite Polizia Giudiziaria, risultava dimorante e si era perfezionata per compiuta giacenza; osservava, ancora, che il diverso indirizzo di (OMISSIS) indicato dalla difesa del condannato si era rivelato inidoneo per irreperibilità del destinatario, come dimostrava l’esito della notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale; concludeva ritenendo che la notifica dell’estratto contumaciale doveva ritenersi correttamente eseguita.

2. Ricorre per cassazione il difensore di I.G.A., deducendo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il Giudice non aveva valutato le censure mosse dal ricorrente ed, in particolare, la produzione del certificato storico di residenza che attestava, in maniera inconfutabile, che il luogo dove il ricorrente risiedeva era diverso da quello in cui era stata inviata la notifica.

Eppure il Giudice avrebbe dovuto tenere conto che, durante il processo, l’imputato era stato dichiarato irreperibile e, quindi, avrebbe dovuto approfondire la questione, anche tenendo conto che il ricorso alla notifica a mezzo posta riduceva le garanzie difensive del soggetto.

In un secondo motivo, il ricorrente deduce la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta di restituzione nel termine per l’impugnazione. Poichè doveva escludersi la conoscenza effettiva della sentenza di condanna da parte dell’ I., che doveva, comunque, essere provata dall’Autorità Giudiziaria, la richiesta avrebbe dovuto essere obbligatoriamente accolta.

Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ritenendo fondati entrambi i motivi di ricorso, conclude per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Come esattamente notato nell’ordinanza impugnata, la notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna, effettuata a mezzo posta, è andata a buon fine, con attestazione di "compiuta giacenza": in effetti, ai sensi della L. 20 novembre 1983, n. 890, art. 8, commi 2, 3 e 4, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata con cui l’agente postale, che ha effettuato il tentativo di consegna e non l’ha potuto portarlo a termine per temporanea assenza del destinatario, ha dato avviso al destinatario del tentativo di notifica e del deposito del piego presso l’ufficio postale.

Se vengono eseguiti gli adempimenti descritti dalla norma, nessun altro è richiesto: in particolare, qualora la raccomandata spedita a seguito dell’inutile accesso ai luoghi indicati dalla legge per avvisare l’interessato dell’avvenuto deposito presso la casa comunale dell’atto da notificare non possa essere recapitata per assenza od inidoneità delle persone chiamate a riceverla e non venga ritirata nei termini, l’ufficiale giudiziario non è tenuto ad informare il destinatario della notifica del deposito e delle formalità compiute mediante la spedizione di una ulteriore raccomandata, mentre l’ufficio postale ha solo l’obbligo di mantenere in deposito il plico non recapitato. (Sez. 2, n. 6953 del 02/02/2010 – dep. 19/02/2010, D’Ambra, Rv. 246486).

La constatazione dell’esito positivo della notifica rende irrilevanti le considerazioni del ricorrente in ordine alle modalità di individuazione del luogo dove tentare la notifica, dopo che una prima presso la residenza a (OMISSIS), non era andata a buon fine: il ricorrente contrappone il certificato storico di residenza, che indica un diverso indirizzo di (OMISSIS), all’esito delle ricerche di polizia giudiziaria che avevano individuato l’indirizzo di (OMISSIS) come sua dimora; ma, come emerge chiaramente dall’art. 157 c.p.p., il criterio della notifica presso la "temporanea dimora" è esattamente quello indicato dal codice di rito in caso di impossibilità di notifica presso la casa di abitazione.

Questa Corte ha affermato che, in tema di notifica all’imputato a mezzo posta, l’obbligo di effettuare ricerche e di ripetere l’operazione di consegna dell’atto alla nuova residenza, al nuovo domicilio o alla nuova dimora, deve essere correlato all’ipotesi concreta che l’agente postale sia venuto a conoscenza del nuovo indirizzo in base ad indici e riscontri in loco che consentono di superare la presunzione di collegamento fra il destinatario ed il luogo indicato, mentre deve escludersi un preventivo riscontro anagrafico di residenza (Sez. 1, n. 33233 del 15/06/2004 – dep. 03/08/2004, Saccenti, Rv. 229919): nel caso di specie era stata la polizia giudiziaria a fornire elementi concreti che indicavano – esattamente, come si è detto – che la nuova dimora dell’imputato era in (OMISSIS); quindi correttamente la notifica è stata tentata con successo in quel domicilio, nè era necessario un preventivo riscontro anagrafico di residenza.

2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato: il Giudice non ha provveduto sulla richiesta di remissione in termini proposta ai sensi dell’art. 175 c.p.p., nè l’esito positivo della notifica dell’estratto contumaciale (avvenuto, si ricordi, in conseguenza di compiuta giacenza e, quindi, senza consegna del plico al destinatario) impedisce tale remissione, in quanto deve essere provato (e non può essere presunto) che l’imputato rimasto contumace nel processo abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento.

Il Giudice dovrà, quindi, verificare se tale prova sussiste e, nel caso contrario, se la richiesta è stata proposta tempestivamente in relazione al termine di decadenza di cui all’art. 175 c.p.p., comma 2 bis, restituire l’imputato nel termine per proporre impugnazione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla restituzione in termini e rinvia per nuovo esame al riguardo al Tribunale di Perugia – Sezione distaccata di Assisi.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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