Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-01-2013) 14-03-2013, n. 12013

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 3/5/2012, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, provvedendo sull’incidente di esecuzione promosso da P.N., che contestava il cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Roma per omessa applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 c.p. e contestualmente chiedeva l’applicazione della continuazione su alcuni reati compresi nel provvedimento di cumulo, fissava la pena residua da espiare in anni 18, mesi dieci e giorni sette di reclusione, con decorrenza dal 12/12/2007, e in Euro 15.493 di multa, rigettando per il resto l’istanza.

Il Tribunale accoglieva la censura concernente l’erronea applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 c.p. prima della detrazione della custodia cautelare e del presofferto; respingeva, invece, l’istanza concernente la continuazione tra i reati giudicati, rilevando che l’istante non aveva indicato nessuno specifico elemento idoneo a rendere plausibile la tesi secondo cui il condannato, fin dal gennaio 1985, avesse concepito alcuni o tutti i delitti commessi fino al 2007; rilevava che i reati erano eterogenei tra loro, erano intervallati da periodi di detenzione, erano distanti cronologicamente tra di loro; erano stati commessi in concorso con persone diverse ed erano stati commessi con modalità diverse, cosicchè non apparivano riconducibili ad un medesimo disegno criminoso, essendo, piuttosto, indicativi di una escalation criminale espressione del sistema di vita votato al crimine posto in essere dal P.; mancava, poi, la dimostrazione dello stato di tossicodipendenza per tutto l’arco di tempo, nulla emergendo dalle sentenze di condanna.

2. Ricorre per cassazione il difensore di P.N., deducendo la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione.

Il Tribunale avrebbe dovuto valutare il vincolo, non solo a partire dal gennaio 1985, ma anche con riferimento a diversi periodi storici;

inoltre il Tribunale aveva effettuato un giudizio svincolato dall’acclarato stato di tossicodipendenza del P..

La documentazione prodotta dimostrava che P. era tossicodipendente fin dal 1983, quando aveva iniziato ad assumere cocaina, per poi passare all’eroina nel 1988. Tale condizione era rimasta stabile, cosicchè era illogica la valutazione del Tribunale che aveva sottolineato che la documentazione riguardasse solo alcuni anni, come se un tossicodipendente potesse entrare ed uscire dal suo stato.

Tutti i reati, quindi, erano stati prestabiliti dal P., che aveva deciso di commettere reati per procacciarsi il denaro che serviva per l’acquisto dello stupefacente, fin dai primi reati contro il patrimonio commessi nel periodo (OMISSIS).

Il ricorrente evidenziava, poi, che i reati sub 3, 10, 9 e 6 erano stati commessi nell’arco ristretto di un anno ( (OMISSIS)) ed erano legati allo stato di tossicodipendenza.

I successivi periodi di detenzione non avevano risolto i problemi attinenti alla tossicodipendenza, come dimostrava la successione cronologica esposta in ricorso.

L’analisi complessiva della carriera criminale del P. indicava che egli aveva commesso soltanto reati contro il patrimonio o delitti attinenti agli stupefacenti. Ben avrebbe potuto il giudice ritenere la continuazione tra gruppi di reati (il ricorrente ne individua quattro), tenuto conto della loro vicinanza cronologica.

Il ricorrente conclude per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, conclude per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, osservando che il Giudice non aveva valutato la documentazione che dimostrava che il P. era tossicodipendente fin dal 1983 e non aveva esaminato la possibilità di riconoscere la continuazione per gruppi di reato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Il Tribunale mostra di ritenere che la continuazione tra i numerosi reati per i quali è intervenuta condanna sia stata richiesta e sia ipotizzabile solo se "il condannato avesse concepito, fin dal gennaio 1985, l’esecuzione di tutti, ovvero di alcuni, dei reati commessi negli undici anni successivi, fino al (OMISSIS)": in realtà il vincolo può essere ritenuto sussistente anche all’interno di gruppi più ristretti di reati, per i quali si possa ipotizzare che, al momento di commettere il primo di essi, l’autore si fosse rappresentato, anche se genericamente, anche i successivi.

Come anticipato, il ricorrente individua quattro gruppi di reati:

l’analisi degli stessi permetterà al Giudice di esprimere una valutazione dell’istanza maggiormente legata alla concretezza del percorso criminale del ricorrente.

Il possibile frazionamento dei reati in gruppi, d’altra parte, permetterà di meglio valutare anche l’incidenza dello stato di tossicodipendenza del soggetto sulla loro consumazione; sotto questo profilo, appare manifestamente illogica la considerazione effettuata nell’ordinanza impugnata che fa discendere dalla documentazione allegata all’istanza la mancata prova della protrazione dello stato di tossicodipendenza nei periodi non "coperti" dalle certificazioni:

ciò in quanto, come può considerarsi notorio, l’uscita dallo stato di tossicodipendenza è evento raro, assai faticoso e frutto di un lavoro che può durare anni, cosicchè la mancanza di ulteriore certificazione per determinati anni può assumere il significato opposto a quello ritenuto dal Giudice, vale a dire di protrazione nello stesso stato (salvo che emerga il contrario).

L’ordinanza deve, quindi, essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *