Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-01-2013) 14-03-2013, n. 11992

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 29/2/2012, la Corte Militare di Appello, in riforma della sentenza del Tribunale militare di Verona, assolveva G.S. perchè il fatto non sussiste dai reati di simulazione d’infermità aggravata e truffa militare pluriaggravata, commessi in (OMISSIS).

Secondo l’imputazione, l’imputato, per sottrarsi all’obbligo militare, dapprima telefonava al Reparto riferendo di sentirsi male e poi produceva un certificato medico attestante la necessità di un riposo domiciliare per tre giorni, con la diagnosi di gastroenterite, nonostante non fosse affetto da detta patologia, come dimostrava la sua partecipazione, in qualità di indossatore, ad una sfilata di moda tenutasi nel pomeriggio e nella sera del (OMISSIS) presso uno stabilimento balneare; l’imputazione di truffa conseguiva al versamento della retribuzione per i giorni 28 e 29 giugno 2008, nonostante il servizio non fosse stato prestato, pur in assenza di malattia.

La Corte Militare di Appello, ribaltando la valutazione del Tribunale, negava la debolezza delle affermazioni della moglie dell’imputato, che aveva confermato la patologia, e rilevava che la certificazione del medico curante faceva fede fino a prova contraria;

osservava che l’imputato si era recato dal medico al termine dell’orario di servizio del (OMISSIS), notando che non poteva si escludere che i sintomi della gastroenterite si fossero manifestati in modo virulento solo successivamente: ciò spiegherebbe perchè, la mattina del (OMISSIS), l’imputato non avesse fatto cenno dei sintomi ai militari della Stazione.

La circostanza che il G. avesse atteso solo la mattina del (OMISSIS) per avvisare della sua assenza non era ritenuta significativa, nè lo era quella di non avere avvisato del malore l’organizzatrice della manifestazione cui avrebbe dovuto partecipare quella sera: il malore poteva essere stato risolto con l’uso dei medicinali. Il medico curante, infine, aveva riferito che, nella quasi generalità dei casi, ella non rilascia certificazioni senza aver visitato il paziente.

La partecipazione alla sfilata la sera del (OMISSIS) era considerata, unitamente alla risposta al Maresciallo P. che gli chiedeva notizie, sospetta e formalistica: ma, non potendosi escludere che i farmaci assunti avessero messo in grado il G. di partecipare alla sfilata, detta partecipazione non aveva la capacità di provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l’imputato avesse simulato un malessere inesistente. Il Tribunale aveva evidenziato che, se era in grado di partecipare alla sfilata di moda, avrebbe potuto anche recarsi in servizio: in realtà, poichè la sfilata era fissata per le 20’30, quindi dopo il termine dell’orario in cui il G., quel giorno avrebbe dovuto prestare servizio (le ore 20’00), si trattava di due impegni compatibili che, quindi, rendevano del tutto inutile la predisposizione di artifici e raggiri da parte del militare.

Il fatto che il G. apparisse in buono stato di salute ai militari che erano intervenuti alla sfilata, poi, non dimostrava la simulazione della patologia ab origine, non potendosi escludere un recupero del paziente, come confermato dal medico curante.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare d’appello, deducendo la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Travisando le risultanze dibattimentali, la Corte Militare non aveva tenuto conto che la testimonianza del Maresciallo P. e le fotografie della sfilata dimostravano che il G. era in perfetta salute, ciò indicando che la testimonianza della moglie S., che, al contrario, lo raffigurava come sofferente nell’intera giornata del (OMISSIS) e anche nel corso della sfilata, era decisamente compiacente e inattendibile; che il medico curante non aveva affatto confermato di avere visitato il G. e, per di più, che la ricetta non conteneva alcuna indicazione terapeutica, così dovendosi ritenere che la stessa fosse stata "carpita" alla professionista, che mostrava particolare confidenza con l’imputato;

che il G. aveva preso l’impegno di partecipare alla sfilata molti giorni prima e che i militari della Stazione avevano subito collegato il suo malessere all’impegno che aveva assunto; che, pur essendo compatibile l’orario di servizio con l’inizio della sfilata, il G. era giunto sul luogo della manifestazione assai prima dell’inizio, come confermato dall’organizzatrice e dalla stessa moglie.

Le risultanze dibattimentali, in definitiva, provavano la responsabilità dell’imputato per i reati contestati.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Il Procuratore Generale ricorrente si limita a prospettare una diversa ricostruzione del fatto e a proporre una diversa valutazione delle prove, senza affatto dimostrare la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

Ciò vale per la considerazione dello stato in cui si trovava il G. nel corso della sfilata, pretendendosi da questa Corte di aderire al giudizio dei militari intervenuti, anche sulla base delle fotografie scattate; ma anche per il giudizio concernente le modalità con cui il certificato medico sarebbe stato "carpito" al medico curante, basato, tra l’altro, su una "particolare confidenza" tra l’imputato e la professionista, la cui valutazione è ovviamente preclusa in questa sede.

La circostanza che i militari della Stazione, avuto conoscenza della telefonata del G. che preannunciava la propria assenza per un malore, avessero immediatamente collegato la sua assenza all’impegno dallo stesso preso di sfilare quella sera è un dato decisamente privo di consistenza, così come non appare affatto decisivo l’orario di arrivo dell’imputato sul luogo della sfilata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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