T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-01-2011, n. 612

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità stabilite dal citato art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato:

che il presente gravame ha per oggetto il provvedimento, recante ordine di ripristino dello stato dei luoghi in relazione al cambio di destinazione d’uso da abitazione a laboratorio medico, nei piani terra, primo e secondo, ed a quello da garage a commerciale ed artigianale, per il piano seminterrato, di un fabbricato di proprietà del ricorrente;

che essa consegue all’annullamento delle concessioni edilizie, che avevano assentito tali opere, disposto dal Consiglio di Stato con decisione n. 2609/2009;

che detta decisione ha stabilito, con riguardo al primo cambio di destinazione d’uso, su cui si appunta il presente gravame, che "resta fermo (…) il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi, su impulso degli interessati, sulla pratica di condono edilizio", con il "necessario coinvolgimento dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico", stante l’avvenuto accoglimento del ricorso in appello, per assenza del relativo nulla osta, e l’annullamento del titolo edilizio in precedenza rilasciato;

che, al fine di una pronuncia dell’Amministrazione intimata, era, pertanto, necessario un impulso ad opera dell’interessato, vale a dire un’apposita domanda, corredata dell’autorizzazione paesaggistica, indirizzata alla stessa, non potendo e non dovendovi intervenire d’ufficio;

Considerato che non risulta essere stata rivolta alcuna istanza specifica in tal senso al Comune di Grottaferrata, da parte del ricorrente, il quale si è attivato unicamente nei confronti dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo de quo, dalla quale ha conseguito il relativo parere favorevole;

Ritenuto:

che, pertanto, il provvedimento sia stato correttamente adottato, in mancanza, allo stato, del titolo edilizio legittimante le opere in questione;

che il ricorso debba essere conseguentemente rigettato, in quanto infondato;

che, in ordine alle spese, ai diritti ed agli onorari, nulla debba disporsi, in assenza di costituzione del Comune di Grottaferrata;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2011, con l’intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

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