T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-01-2011, n. 611Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
che con il ricorso in esame si censura il silenzio rifiuto che si sarebbe formato sulla istanza del ricorrente, volta a conseguire la riapertura del procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 449/1992;
che l’Amministrazione ha osservato che l’atto contenente la predetta istanza sarebbe privo della sottoscrizione del ricorrente, recando la firma dell’Avv. G., che sarebbe privo dei poteri;
Ritenuto:
che detta eccezione non possa essere esaminata dal Collegio, in quanto non ritualmente proposta con memoria dell’Avvocatura dello Stato, che patrocina in giudizio l’Amministrazione resistente;
che, tuttavia, ai fini dell’accertamento dell’avvenuto perfezionamento o meno del silenzio rifiuto, occorra verificare se sia stato correttamente introdotto il procedimento teso alla riapertura del procedimento disciplinare, rispetto al quale si assume essersi perfezionato;
che, al riguardo, debba rilevarsi che l’istanza in parola deve essere sottoscritta o direttamente dall’interessato o dal suo rappresentante, munito dei poteri;
Considerato che la domanda di che trattasi non è stata sottoscritta dal Sig. F., bensì dall’Avv. G., ma non risulta esservi stata allegata una procura che ne conferisse i relativi poteri;
Ritenuto:
che, pertanto, la domanda sia inesistente, in quanto non riferibile ad alcun soggetto, e conseguentemente, non essendo mai stato attivato alcun procedimento, non possa essersi formato il silenzio rifiuto;
che, per quanto sopra rilevato, il ricorso debba essere rigettato;
che, in considerazione delle ragioni che hanno determinato il rigetto, si ravvisino, tuttavia, i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2011, con l’intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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