T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-01-2011, n. 606

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

che i ricorrenti impugnano i seguenti provvedimenti:

a) determinazione dirigenziale n. 2055 prot. n. 55631 del 26/10/10 con cui il Comune di Roma ha ordinato a F.D. di demolire le opere ivi indicate e consistenti nell’ampliamento di 6 mq. del locale sovrastante l’appartamento sito al piano IV e nel mutamento di destinazione d’uso dello stesso avvenuto con opere;

b) determinazione dirigenziale n. 1972 prot. n. 52154 dell’08/10/10 con cui il Comune di Roma ha ordinato a N.R. e L.L. di demolire le opere ivi indicate e consistenti nel mutamento di destinazione d’uso, con opere, del locale "lavatoio" e nella realizzazione di una tettoia di mt. 6,80 x 1,50;

c) determinazione dirigenziale n. 1971 prot. n. 52152 del 26/10/10 con cui il Comune di Roma ha ordinato a L.D. di demolire le opere ivi indicate e consistenti nel mutamento di destinazione d’uso, con opere, del locale "lavatoio";

Motivi della decisione

che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con la prima censura i ricorrenti prospettano l’illegittimità del provvedimento impugnato che non recherebbe motivazione alcuna sulla mancanza di pregiudizio, per la parte conforme, derivante dalla demolizione e, comunque, avrebbe applicato la sanzione ivi prevista in assenza dei presupposti di legge;

Rilevata l’infondatezza del motivo in questione;

Considerato, in particolare, che correttamente i provvedimenti impugnati non contengono alcun riferimento al pericolo di pregiudizio derivante, per la parte legittima dell’immobile, dall’esecuzione dell’ordinanza di demolizione;

Considerato che tale pregiudizio, secondo quanto previsto dall’art. 33 comma 2° d.p.r. n. 380/01, applicabile alla fattispecie, deve essere individuato nell’oggettiva impossibilità di ripristinare lo stato dei luoghi senza pregiudicare la preesistenza;

Considerato che nella fattispecie tale pregiudizio non è ravvisabile non avendo i ricorrenti fornito prova alcuna dello stesso;

Rilevato, in particolare, che le relazioni tecniche allegate al ricorso non specificano, in alcun modo, le ragioni della dedotta impossibilità di ripristino dello stato dei luoghi che, in realtà, risulta eseguibile alla luce delle opere in concreto realizzate (trattasi, per lo più, di mutamenti di destinazione d’uso di locali situati all’ultimo piano dell’edificio);

Considerato, poi, che il mutamento di destinazione d’uso, l’ampliamento e la tettoia, per la natura e l’entità degli interventi e il conseguente aumento del carico urbanistico che ne consegue, costituiscono interventi che avrebbero dovuto essere assentiti con permesso di costruire;

Ritenuta, pertanto, corretta la qualificazione delle fattispecie ai sensi degli artt. 33 d.p.r. n. 380/01 e 16 l. r. n. 15/08, operata dall’amministrazione nei provvedimenti impugnati;

Ritenuta, poi, infondata la seconda censura con cui i ricorrenti prospettano l’applicabilità alla fattispecie della l. r. n. 13/2009;

Considerato, infatti, che la normativa in esame abilita al recupero, a fini abitativi, dei sottotetti esistenti sul presupposto del "previo rilascio del relativo titolo edilizio abilitativo", così come previsto dall’art. 3 comma 1° l. r. n. 13/09, non riscontrabile nella fattispecie in cui le opere sono state realizzate in assenza del titolo stesso;

Ritenuta, infine, inaccoglibile la terza censura con cui è stata contestata la violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità e l’ingiustizia manifesta degli atti impugnati;

Considerato, infatti, che l’esistenza dei vizi in esame è smentita dall’accertata correttezza sostanziale degli atti impugnati di cui si è dato atto in precedenza;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che i ricorrenti, in quanto soccombenti, debbono essere condannati a pagare, in favore del Comune di Roma, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida come da dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna i ricorrenti a pagare, in favore del Comune di Roma, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 20 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Michelangelo Francavilla, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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