Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-01-2013) 01-03-2013, n. 9846

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione D.R. avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova in data 13 dicembre 2011 con la quale, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Cassazione, della sentenza di primo grado (emessa il 27 marzo 2007), di assoluzione dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13 – accertato il (OMISSIS) – è stata invece riformata la stessa sentenza di primo grado e per l’effetto è stato dichiarato lo stesso imputato responsabile del reato lui contestato. Il ricorrente era stato tratto a giudizio per rispondere della condotta consistita nel rientro nel territorio dello Stato, dopo essere stato espulso ed accompagnato alla frontiera, in esecuzione di un provvedimento del prefetto di Brindisi del 10 agosto 2006.

La Corte di cassazione aveva ritenuto che la assoluzione fosse stata pronunciata sulla base dell’apprezzamento del tutto apodittico della tesi dell’imputato sulla non esatta comprensione dell’ordine di espulsione: ed invece il giudice avrebbe dovuto accertare l’esistenza di un eventuale giustificato motivo, da parte dell’imputato, nel contravvenire all’ordine di espulsione regolarmente notificatogli. Il giudice del rinvio aveva sostenuto che tale giustificato motivo non fosse rinvenibile in atti. Deduce il ricorrente il vizio della motivazione che connotava la sentenza di appello, dimostratasi incapace di superare gli argomenti del primo giudice: e cioè il rilievo del non avere, l’imputato, esattamente compreso il senso del provvedimento di espulsione, per avere egli, successivamente, richiesto ed ottenuto , nel suo Paese d’origine, un visto consolare per rientrare in Italia.

Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata appare in linea col principio enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 Ud.

(dep. 20/09/2005) Rv. 231679 ). Ed infatti deve ritenersi una plausibile e non censurabile motivazione quella secondo cui, in primo luogo, è stata registrata la consumazione del reato in contestazione, consistita nella accertata trasgressione, da parte dell’imputato, del provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato.

Risulta altresì logica l’affermazione della Corte d’appello secondo cui, in presenza della non contestata notificazione dell’ordine di espulsione, il successivo conseguimento, in territorio albanese, di un visto per il reingresso non può costituire prova del difetto dell’elemento psicologico del reato o comunque di un giustificato motivo per il rientro (peraltro previsto normativamente con riferimento a solo mancato allontanamento, rv. 252045) dal momento che l’ordine di espulsione aveva un contenuto precettivo chiaro e univoco nonchè incompatibile con eventuali diverse determinazioni di enti non direttamente competenti e comunque soltanto verbalmente e indirettamente evocate dall’interessato mediante la produzione di biglietti aerei relativi all’area Shengen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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