Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-07-2012, n. 13680

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Svolgimento del processo

I fatti di causa rilevanti ai fini della decisione del ricorso possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

Sa.Se. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Pordenone S.G., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali infertegli dallo stesso nel corso di una colluttazione avvenuta il giorno 19 agosto 1987.

Il convenuto, costituitosi in giudizio, contestò le avverse pretese e, in via riconvenzionale, lamentando di avere, a sua volta, riportato lesioni personali, chiese di esserne risarcito dall’attore.

Il giudice adito, con sentenza del 25 gennaio 2002, rigettò entrambe le domande.

Proposto gravame principale dal Sa. e incidentale dallo S., la Corte d’appello di Trieste, in data 23 agosto 2004, li respinse. Affermò la Curia in motivazione che la contraddittorietà del materiale istruttorio non consentiva di ricostruire l’esatta dinamica del fatto, di talchè ad ambedue i corrissanti andava riconosciuta la scriminante della legittima difesa.

Su ricorso del Sa., tale decisione venne tuttavia cassata dal Supremo Collegio con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione: nella sentenza n. 4492 del 2009 affermò il giudice di legittimità che, costituendo la scriminante della legittima difesa elemento negativo di un fatto illecito in sè perfetto, ex art. 2043 cod. civ., il dubbio sull’esistenza dei relativi presupposti a favore dell’uno o dell’altro dei corrissanti, si risolveva in mancanza (assoluta) di prova sull’esistenza degli elementi costitutivi della stessa scriminante.

Riassunto il giudizio, il giudice di rinvio con sentenza del 24 novembre 2010, ha accolto l’appello del Sa. e, in parziale riforma della impugnata sentenza, ha condannato lo S. al pagamento in favore dello stesso della somma di Euro 23.523,00, oltre interessi.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte S. G., formulando un solo motivo. Resiste con controricorso Sa.Se..

Motivi della decisione

1 Con l’unico motivo l’impugnante lamenta violazione degli artt. 2043 e 2044 cod. civ., artt. 116 e 132 cod. proc. civ., nonchè vizi motivazionali. Oggetto delle critiche è l’affermazione del giudice di merito secondo cui la preclusione del giudicato impediva di rivalutare gli esiti della espletata istruttoria – già ritenuta oggettivamente contraddittoria – nonchè di dare corso alle ulteriori prove articolate dallo S., considerate inammissibili dal giudice della sentenza cassata, da tanto deducendo che si era formato il giudicato e in ordine alla non punibilità del Sa. (per avere lo stesso agito in stato di legittima difesa), e in ordine alla responsabilità del medesimo S. per le lesioni da lui procurate al Sa..

Sostiene per contro l’esponente che l’insussistenza di una presunzione di reciproca responsabilità dei corissanti (in ragione della impossibilità di riconoscere ad ambedue tout court la scriminante della legittima difesa) , avrebbe dovuto indurre il giudice di merito ad accertare, sulla base del materiale acquisito, a chi fosse, in concreto, addebitabile il fatto, piuttosto che limitarsi a considerare pacifica la colpevolezza dello S..

2 Le critiche sono fondate.

Mette conto evidenziare che la sentenza n. 4492 del 2009 di questa Corte, dopo avere escluso che la sussistenza di lesioni volontarie reciproche implichi necessariamente che una delle parti abbia agito in stato di legittima difesa nonchè la possibilità di presumere nella rissa una legittima difesa reciproca, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall’intento reciproco di offendersi e accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, ha statuito che la natura di elemento negativo di un fatto illecito della scriminante in parola, comporta la necessità di valutare il dubbio sull’esistenza dei relativi presupposti a favore dell’una o dell’altra parte, come mancanza (assoluta) di prova in ordine alla sua sussistenza.

3 Così statuendo, il giudice di legittimità ha determinato il criterio in base quale il giudice del rinvio avrebbe dovuto rivalutare il materiale probatorio acquisito, limitatamente, peraltro, alla sola domanda risarcitoria proposta dal Sa., atteso che, essendo stata la sentenza impugnata cassata su ricorso di quest’ultimo, doveva e deve ritenersi ormai coperto dal giudicato il rigetto delle pretese azionate nei confronti dello stesso dallo S., e quindi definitivamente preclusa la possibilità che questi lo chiami a rispondere delle lesioni da lui medesimo patite.

4 L’errore di diritto in cui è incorso il giudice a quo è insomma stato quello di ritenere definitivamente acclarata anche la responsabilità dello S. in ordine alle lesioni subite dal Sa., laddove era proprio questo l’oggetto dell’indagine a lui demandata, indagine che restava, e resta ancora da effettuare, sulla base dei criteri enunciati dalla Corte Regolatrice nella sentenza n. 4492 del 2009. Ne deriva che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Brescia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Brescia.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012
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