Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-01-2013) 27-02-2013, n. 9386

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione Z.D. avverso l’ordinanza del Tribunale di Pescara in data 25 maggio 2012 con la quale è stata disposta la convalida dell’arresto in ordine al reato di lesioni personali aggravate dall’uso di un’arma.

Deduce:

1) la violazione di legge dovuta alla assenza dei presupposti per la configurazione della flagranza o della quasi flagranza.

In particolare, sostiene la difesa, sulla base anche del tenore della relazione della polizia giudiziaria, che non ricorre nel caso di specie la ipotesi evocata dal Tribunale e cioè quella dell’inseguimento, da parte della polizia giudiziaria, del responsabile del reato.

In realtà i Carabinieri si erano dapprima recati sul luogo dei fatti dal quale l’indagato si era allontanato e soltanto un’ora dopo avevano rintracciato il ricorrente nella questura di (OMISSIS) ove lo stesso si era recato per denunciare a sua volta quanto accadutogli;

2) il vizio di motivazione in ordine alla dichiarata legittima difesa.

L’indagato aveva prodotto al riguardo le certificazioni mediche riguardanti le lesioni riportate sia da esso ricorrente che dalla presunta persona offesa, tutte compatibili con la descrizione di un’aggressione che quest’ultima aveva portato ai danni del primo con una sbarra metallica.

Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte di legittimità è nel senso evocato nel ricorso essendo stato più volte enunciato il principio secondo cui non sussiste lo stato di quasi flagranza che rende legittimo l’arresto, se l’inseguimento da parte della polizia giudiziaria, che poi culmina con l’arresto, trova causa non già nella diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria ma nella denuncia della persona offesa (Sez. 2, Sentenza n. 7161 del 18/01/2006 Cc. (dep. 24/02/2006) Rv. 233345;

conformi: N. 3414 del 1991 Rv. 186332, N. 2105 del 1992 Rv. 189544, N. 798 del 1993 Rv. 194136, N. 1646 del 1994 Rv. 198882, N. 2738 del 1999 Rv. 214469, N. 2879 del 1999 Rv. 212711, N. 5508 del 1999 Rv.

211654, N. 3980 del 2000 Rv. 215441, N. 4348 del 2003 Rv. 226984, N. 10392 del 2004 Rv. 228466; n. 19078 del 2010; n. 34918 del 2011 Rv.

247248).

Deve al riguardo ritenersi che l’inseguimento operato dalla polizia giudiziaria o dal privato si salda con lo stato di flagranza descritto dall’art. 382 c.p.p. e consente dunque l’arresto dell’inseguito quando vi è continuità tra commissione de reato e lo stesso inseguimento, sicchè l’arresto sia il frutto e l’effetto della diretta percezione dei fatti di rilievo penale ad opera della polizia giudiziaria o del privato che è ugualmente facoltizzato a procedere all’arresto dall’art. 383 c.p.p..

L’inseguimento che invece sia posto in essere dalla PG sulla base degli elementi informativi raccolti sul luogo del fatto e nell’immediatezze di questo legittima l’arresto in flagranza soltanto con riferimento alla seconda ipotesi prevista dall’art. 382 c.p.p. e cioè a quella del sorprendere l’inseguito con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima:

una situazione che, al pari di quella precedentemente descritta, contiene in sè l’analogo presupposto dell’apprezzamento da parte della polizia giudiziaria, se non della commissione dell’evento da parte dell’indagato, tuttavia di tracce connesse alla persona dell’inseguito e rilevate immediatamente dopo la commissione del fatto (analogamente v. Sez. 6, Sentenza n. 19002 del 03/04/2012 Cc. (dep. 17/05/2012) Rv. 252872).

Nel caso di specie, la motivazione esibita dal giudice della convalida è assolutamente inadeguata e non in linea con i principi di diritto sopra enunciati, essendo limitata all’attestazione dell’inseguimento del soggetto poi arrestato, in un caso in cui risulta che tale inseguimento, ad opera della PG, iniziò a seguito delle informazioni rese sul posto dalla presunte persone offese e senza che l’indagato fosse poi stato trovato con tracce del reato.

P.Q.M.

annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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