Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-01-2013) 27-02-2013, n. 9385

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione il difensore di S.L. – parte offesa del procedimento penale iscritto a carico di ignoti in ordine al reato di cui all’art. 616 c.p. (soppressione di corrispondenza) – avverso il decreto di archiviazione adottato dal Gip di Crotone in data 26 ottobre 2011.

Deduce la violazione del contraddittorio per avere, il Gip, adottato la propria decisione senza in alcun modo motivare in ordine all’opposizione formulata tempestivamente con atto depositato il 17 ottobre 2011.

Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con pronuncia di annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Il ricorso è fondato.

Come bene evidenziato nella requisitoria scritta del Procuratore generale, l’orientamento costante della giurisprudenza sul tema è quello secondo cui l’omessa motivazione in ordine all’inammissibilità dell’opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata dal P.M. costituisce violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) deducibile in quanto tale come motivo di ricorso per cassazione (Sez. 6, Sentenza n. 40601 del 30/09/2008 Cc. (dep. 30/10/2008) Rv. 241322; Conformi: N. 5031 del 1993 Rv. 195930, N. 1801 del 2003 Rv. 223282, N. 35183 del 2003 Rv. 226311).

Dall’esame del provvedimento impugnato si evince che il Gip non ha espresso alcuna valutazione in ordine all’opposizione della persona offesa contro la richiesta di archiviazione del pubblico ministero.

P.Q.M.

annulla il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Crotone per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013
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