T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 21-01-2011, n. 665

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che all’odierna pubblica udienza di trattazione della causa il difensore intervenuto per la ricorrente ha dichiarato che per quest’ultima, essendole stata pagata l’indennità rivendicata, è ormai cessata la materia del contendere;

Ritenuto, ciò stante, che altro non resti al Collegio che prendere atto di quanto sopra e conseguentemente dichiarare la cessazione della materia del contendere;

Ritenuto, tuttavia, che sussistano sufficienti ragioni per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere, Estensore

Giuseppe Sapone, Consigliere

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