Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-01-2013) 20-02-2013, n. 8126

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con ordinanza del 22.2.2012, il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Bari ripristinò, ai sensi dell’art. 307 c.p.p., la custodia cautelare in carcere di B.A. imputato per i reati di traffico di stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi anche da guerra, tutti aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7.

Avverso tale provvedimento l’indagato propose appello, ai sensi dell’art. 310 c.p.p., ma il Tribunale di Bari, con ordinanza del 17.5.2012, respinse l’impugnazione.

Ricorre per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274 c.p.p., lett. b) basata anche su una assoluzione ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2 per il delitto di favoreggiamento. Il pericolo di fuga va ravvisato come ragionevole probabilità e non come mera possibilità.

I contatti con il fornitore olandese T., neppure identificato, sarebbero ininfluenti.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di merito.

Il Tribunale ha motivato il pericolo di fuga in ragione della condanna dell’imputato, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni 13 mesi 2 di reclusione ed Euro 100.000,00 di multa ed alla pronunzia di altra sentenza di condanna alla pena di anni 16 di reclusione per reati associativi.

Ai fini del ripristino della custodia cautelare, contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna ai sensi dell’art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), l’entità della pena inflitta costituisce un elemento di imprescindibile valenza che, in presenza di ulteriori circostanze oggettive, rende ragionevolmente probabile il pericolo di fuga del condannato. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 30972 del 10/07/2007 Cc. dep. 30/07/2007 Rv. 237331). Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che assumono significativo rilievo anche l’inserimento dell’imputato in una pericolosa associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti e la sua frequentazione con persone di particolare spessore delinquenziale).

Le ulteriori circostanze sono state ravvisate nella pericolosità sociale dell’imputato, sottoposto a misura di prevenzione e con i collegamenti con un narcotrafficante internazionale chiamato T., inserito nella criminalità organizzata olandese.

La mancata identificazione di T. non elide affatto la valenza di siffatto elemento.

Nella motivazione rassegnata non vi è nè violazione di legge nè manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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