Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-07-2012, n. 13662

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Svolgimento del processo
L’O. S. C. srl otteneva dal Giudice di pace di C. decreto ingiuntivo per la somma di Euro 381,15, oltre spese di procedura, nei confronti della Azienda USL n. (OMISSIS) di C., che proponeva opposizione.
La USL contestava, tra l’altro, l’erronea attribuzione dell’IVA a favore del procuratore distrattario della società.
L’opposizione veniva respinta e le spese processuali compensate (sentenza del Giudice di pace 2 dicembre 2005).
Avverso la suddetta sentenza, la AUSL propone ricorso con unico motivo.
Gli intimati non svolgono difese.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso, la AUSL deduce la violazione dei principi regolatori relativi alla normativa in materia di IVA. 2. Il ricorso per cassazione avverso sentenza del giudice di pace secondo equità, nel regime previsto dall’art. 339 cod. proc. civ., anteriormente alla modifica di cui alla L. n. 40 del 2006, è ammissibile vertendo in tema di violazione di principi regolatori della materia.
3. Secondo la USL ricorrente, in particolare, la disciplina in materia di IVA è ispirata al principio della neutralità dell’imposta, con la conseguenza che, potendo l’imprenditore creditore detrarre l’IVA indicata nella fattura del professionista (avvocato) che lo ha assistito, la debitrice (AUSL) non sarebbe tenuta alla corresponsione dell’imposta. Altrimenti, si verificherebbe un arricchimento ingiustificato dell’ingiungente, che da un lato incasserebbe l’IVA refusagli, dall’altro porterebbe in detrazione l’IVA versata. In definitiva, il professionista distrattario può richiedere al soccombente solo l’importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l’importo dell’IVA che gli sarebbe dovuta – a titolo di rivalsa – dal proprio cliente, abilitato a detrarla.
3.1. Il ricorso è fondato.
Di recente (Cass. 21 febbraio 2012, n. 2474) la Corte si è pronunciata espressamente sulla questione, affermando il seguente principio di diritto: L’avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l’importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l’importo dell’IVA che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla. Invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l’addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest’ultimo venga normalmente recuperato, poichè non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro.
Il Collegio condivide il suddetto principio, che va applicato alla identica fattispecie, con conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata.
4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 cod. proc. civ., la Corte revoca il decreto ingiuntivo limitatamente all’applicazione dell’IVA a favore del difensore distrattario della O. S. C. srl.
5. Gli aspetti di novità della questione, decisa dalla Corte di legittimità solo nell’anno corrente, giustificano l’integrale compensazione delle spese processuali, sia del giudizio di merito – per il quale le spese erano già state compensate – che del presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo limitatamente all’applicazione dell’IVA a favore del difensore, distrattario, della O. S. C. srl. Compensa integralmente le spese processuali del giudizio di opposizione e del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012

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