Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-01-2013) 20-02-2013, n. 8121

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Con decreto del 4.5.2012, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari dispose il sequestro preventivo di un capannone industriale e del saldo attivo di due conti correnti fino a concorrenza di Euro 71.121,00, nei confronti di M.A. indagato per il reato di cui all’art. 474 aggravato ai sensi dell’art. 474 ter c.p..
Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Bari, con ordinanza del 5.6.2012, la respinse.
Ricorre per cassazione il difensore del deducendo:
1. violazione della legge sostanziale e processuale in relazione alla eccepita incompetenza per territorio del Tribunale di Bari, risultando dagli atti che l’introduzione della merce nel territorio dello Stato avvenne attraverso il porto di (OMISSIS); il Tribunale di Bari ha ritenuto che ai fini della competenza si dovesse tenere conto del più grave reato di ricettazione, che sarebbe stato commesso in territorio modugnese, che non è descritto in imputazione e non è indicato nel decreto di sequestro; in mancanza di specificazione il reato di ricettazione (il quale ha natura istantanea e si perfeziona nel luogo di ricezione della cosa compendio di delitto), non rileverebbe in punto di competenza per territorio;
2. violazione di legge sostanziale e processuale in relazione alla perdita di efficacia del sequestro per la omessa tempestiva trasmissione degli atti di tutta la documentazione di cui all’allegato 10 dell’informativa della G.di.F. in data 21.11.2011 ai sensi dell’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10 richiamato dall’art. 324 c.p.p., comma 7; inoltre la difesa non veniva posta in condizione di controllare la determinazione del profitto di reato; sarebbe irrilevante la ipotizzata mancanza di prova che tale documentazione fosse stata trasmessa al G.I.P. con la richiesta di sequestro preventivo;
3. violazione della legge sostanziale e processuale in quanto per il reato per il quale si procede non sarebbe consentito il sequestro per equivalente; nell’ipotesi che il sequestro fosse stato disposto ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 2 il decreto sarebbe privo di motivazione in ordine all’uso del potere discrezionale da parte del G.I.P.; il Tribunale sarebbe incorso in una erronea interpretazione delle norme processuali laddove ha affermato che l’art. 321 c.p.p., comma 2 non implica alcuna prognosi di pericolosità delle cose di cui è consentita la confisca e che la differenza fra l’art. 321 c.p.p., comma 2 e comma bis risieda nel fatto che nella prima ipotesi è necessaria la richiesta del P.M., mentre nella seconda il giudice potrebbe procedere d’ufficio; quanto al primo punto la difesa non aveva dedotto il mancato giudizio di pericolosità di beni, ma la mancata indicazione dei criteri di uso del potere discrezionale;
quanto al secondo punto la differenza fra le due figure di sequestro sarebbe la discrezionalità nel disporlo per il sequestro ordinario e la obbligatorietà nell’altra figura;
4. violazione della legge processuale in relazione alla omessa valutazione delle investigazioni difensive e mancanza di motivazione;
il 28.11.2011 la difesa aveva depositato presso la cancelleria del G.I.P. il fascicolo delle indagini difensive; il decreto 4.4.2012 non contiene alcun riferimento alle investigazioni difensive; a fronte dell’eccezione formulata il Tribunale di riesame ha ritenuto che la violazione dell’art. 391 octies c.p.p., non comporti conseguenze;
dalla carenza di motivazione sul punto deriverebbe la nullità di cui all’art. 125 c.p.p., comma 3; le indagini difensive avevano evidenziato che sui ricambi era impressa la dicitura K. ed anche sulle confezioni vi era la indicazione che si trattava di ricambi non originali; ciò avrebbe escluso la sussistenza del fumus commissi delicti;
5. violazione della legge sostanziale e processuale e mancanza di motivazione in relazione alla condotta presa in esame ai fini della determinazione del profitto di reato e del sequestro per equivalente;
la condotta fra il giorno (OMISSIS), antecedente al sequestro dei ricambi in questione, avvenuto il (OMISSIS), non essendovi prova di ricambi contraffatti; il decreto genetico è privo di motivazione; il riferimento alla documentazione contabile sarebbe improduttivo, posto che dalla stessa non risulta se vi fosse sui ricambi il marchio K.; peraltro lo stesso ricambio (spazzola H.), preso in esame ai fini della determinazione del profitto, veniva commercializzato anche nella versione priva del marchio K., tanto che con ordinanza del 20.10.2011 il G.I.P. disponeva la restituzione dei ricambi privi del citato marchio; a fronte delle specifiche censure il provvedimento impugnato è privo di motivazione;
6. violazione della legge sostanziale e processuale in quanto la difesa aveva eccepito che, a norma del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 241, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto; a fronte della deduzione dell’inesistenza del fumus commissi delicti non sono state valutate le indagini difensive e comunque il Tribunale ha richiamato un precedente inconferente in quanto relativo a sequestro probatorio e non preventivo; il Tribunale ha ritenuto che la normativa invocata non fosse applicabile all’aspirapolvere perchè non rientrerebbe nella categoria del prodotto complesso, ma per il D.Lgs. citato, art. 31 non rileva il criterio della grandezza del prodotto, ma solo che sia formato da più componenti che possono essere sostituiti; neppure rileva il valore dei componenti; quanto al fatto che sulle spazzole non vi fosse la indicazione dell’origine dei prodotti, la giurisprudenza di legittimità si è espressa in senso contrario (Cass. Sez. 5 sent. n. 47081 del 18.11.2011); la giurisprudenza di legittimità richiamata nell’ordinanza impugnata non sarebbe pertinente; peraltro la identificabilità del ricambio era evidenziata in sede di commercializzazione;
7. violazione di legge in relazione alla violazione del principio di irretroattività della confisca per equivalente ed al divieto di disporre il sequestro per equivalente per un ammontare eccedente il profitto di reato; infatti il sequestro non poteva essere disposto per la condotta antecedente il 15.8.2009, data di entrata in vigore della L. n. 99 del 2009, che ha introdotto l’art. 474 bis c.p.; non si comprende come il giudice di riesame possa affermare che la G. di F. avesse operato un calcolo "plausibilmente" favorevole alla parte, tanto più che è stata omessa la trasmissione dell’allegato 10;
8. violazione di legge in relazione all’effettuazione di sequestro per equivalente pur essendo stato operato il sequestro sia del capannone, in quanto ritenuto bene strumentale, che dei pezzi di ricambio e quindi il sequestro di cui all’art. 474 bis c.p., comma 1, non era possibile effettuare anche il sequestro per equivalente. Con motivi nuovi, presentati all’odierna udienza, il difensore deduce violazione della legge processuale anche per la mancanza assoluta di motivazione per avere il Tribunale mutato, rispetto al provvedimento genetico le ragioni legittimanti il provvedimento in questione.
Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
Il Tribunale del riesame, nel rigettare la eccezione di incompetenza per territorio dell’A.G. di Bari, ha affermato che "ove anche dove accedersi alla tesi difensiva, per la determinazione della competenza deve tenersi conto del reato più grave in contestazione e, nel caso di specie – in base all’invocato capo di imputazione – reato più grave è la ricettazione, che, evidentemente non può che essere stata svolta in territorio modugnese dove le merci venivano ricevute dal ricorrente per essere immagazzinate e successivamente commercializzate, derivandone la competenza dell’A.G. di Bari.
Tuttavia tale delitto di ricettazione non è indicato nel provvedimento di sequestro d’urgenza, ma solo nel decreto del G.I.P..
Non è dato comprendere se vi sia stata iscrizione della relativa notizia di reato e dove sia stata ipotizzata la intervenuta consumazione del delitto di ricettazione, dato che la merce è sbarcata a (OMISSIS), sicchè deve essere accertato il luogo di consumazione del reato.
Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio affinchè il Tribunale di Bari riesamini la questione della competenza territoriale accertando e specificando l’eventuale pendenza del procedimento anche per il delitto di ricettazione ed il luogo di consumazione del reato.
La decisione assunta rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

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