T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 21-01-2011, n. 147

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

La presente sentenza viene redatta, per quanto possibile, nell’ordinaria forma semplificata prescritta dall’art. 120 comma 10 del Codice del processo amministrativo, in virtù del quale "Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza è redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all’articolo 74", che disciplina appunto la pronuncia in forma semplificata.

La ricorrente riferisce di aver partecipato alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria (1° e 2° lotto) e altre infrastrutture logistiche a servizio del porto di Valdaro.

Il sistema di aggiudicazione previsto era quello del prezzo più basso, per un importo complessivo a base d’asta di 8.066.200,01 Euro oltre IVA.

All’esito del confronto comparativo che ha coinvolto 62 imprese, la ricorrente si è piazzata al secondo posto con un ribasso del 47,74%, dietro al Consorzio imprenditori edili (CME) che presentava il maggiore sconto (pari al 56,28%) e immediatamente prima della controinteressata che esibiva un ribasso del 45,67%. Con nota del 16/11/2009 (doc. 3 amministrazione) la stazione appaltante decideva di invitare le prime 5 ditte classificate a produrre le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo a base di gara, così come previsto dall’art. 88 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e dall’art. 15.3 del disciplinare di gara.

I. rassegnava le proprie giustificazioni l’1/12/2009, l’esame delle quali era compiuto da un organismo esterno – la Società "R.C. Srl’ – all’uopo incaricata dall’amministrazione. Quest’ultima redigeva il 30/1/2010 un primo rapporto di controllo tecnico finale (doc. 5), ritenuto da I. erroneo, superficiale e inidoneo ai fini della valutazione di anomalia. Sostiene la ricorrente che:

o la Provincia non chiedeva spiegazioni più dettagliate ma anticipava indebitamente un giudizio sfavorevole e la convocava per il 18/2/2010 (doc. 7 I.); diversamente il raggruppamento controinteressato veniva notiziato con una lettera dettagliata, che renderebbe evidente la disparità di trattamento tra i due concorrenti;

o dopo l’annullamento della prima convocazione, con nota del 15/2/2010 la Provincia dava conto di un’anomala indagine di mercato, effettuata con la media dei prezzi praticati dai 4 concorrenti che avevano presentato le offerte più basse: la nota conterrebbe un altro giudizio anticipatorio (di natura definitiva) sull’incongruità dell’offerta;

o il 19/2/2010 I. presentava giustificazioni ed ampia documentazione – accompagnati dalla nota dell’Ing. M., Preside della Facoltà di Ingegneria di Parma – sufficienti secondo parte ricorrente ad acclarare l’affidabilità dell’offerta (per approfondimenti essa rinvia alla relazione tecnica di parte dell’Ing. F. – doc. 19);

o la Società R. redigeva il 3/3/2010 un rapporto finale aggiuntivo che considerava i chiarimenti non sufficienti, mentre l’amministrazione organizzava un colloquio orale che si svolgeva il 16/3/2010;

o la ricorrente criticava il metodo osservato con nota conclusiva del 18/3/2010, che non veniva ritenuta degna di apprezzamento, e subiva l’esclusione dalla gara con atto di aggiudicazione provvisoria del 17/5/2010, preceduto dal rapporto sfavorevole del RUP datato 14/4/2010.

L’aggiudicazione definitiva era accompagnata dalla consegna anticipata dei lavori per motivi d’urgenza, avvenuta il 19/5/2010.

Puntualizza I. che l’offerta più bassa veniva esclusa dalla stazione appaltante, cosicchè vanta un interesse a contestare la scorrettezza del giudizio di anomalia formulato nei propri confronti.

Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione la ricorrente impugna gli atti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:

a) Violazione degli artt. 10 comma 7 e 88 del D. Lgs. 163/2006, poiché la stazione appaltante ha affidato ad un soggetto estraneo al proprio apparato il procedimento di verifica dell’anomalia;

b) Difetto di imparzialità dell’organo incaricato, dato che R.C. annovera tra i propri clienti C.E. S.r.l. e I. S.r.l., ed ha pertanto assunto il ruolo di verificatore malgrado un chiaro conflitto di interessi;

c) Lesione del diritto al contraddittorio e disparità di trattamento, poiché nel procedimento di verifica è necessario enunciare con precisione i punti di incongruità ed inaffidabilità dell’offerta e stimolare un confronto su tutti gli elementi ritenuti utili per giungere ad un giudizio complessivo, ma ciò non è avvenuto;

d) Erroneità sostanziale della verifica, come risulta dalla relazione tecnica di parte;

e) Illegittimità derivata di tutti i provvedimenti successivi.

I. chiede altresì il risarcimento del danno patito.

Si sono costituite in giudizio la Provincia di Mantova e l’A. controinteressata, chiedendo la reiezione del gravame. La prima sostiene che è mancata l’informazione preventiva dell’intenzione di ricorrere (art. 243bis del Codice dei contratti) e chiede di tenerne conto nell’eventualità di una condanna ad una riparazione pecuniaria ed altresì in sede di statuizione sulle spese di giudizio.

Con ordinanza n. 334, adottata nella Camera di consiglio del 10/6/2010, questo Tribunale ha motivatamente respinto la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati, evidenziando la carenza del fumus boni juris, ed il Consiglio di Stato – con ordinanza resa dalla sez. V il 31/8/2010 – ha respinto l’appello, confermando il provvedimento cautelare di primo grado.

Alla pubblica udienza del 13/1/2011 il ricorso veniva chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere respinto, per le ragioni di seguito precisate.

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 10 comma 7 e 88 del D. Lgs. 163/2006, poiché la stazione appaltante ha affidato ad un soggetto estraneo al proprio apparato il procedimento di verifica dell’anomalia. Sostiene I. che l’incombente doveva essere assolto dall’amministrazione ovvero da una Commissione esaminatrice interna, come dispongono il Codice dei contratti ed il disciplinare di gara (art. 15.3), ed in ogni caso occorreva dare atto delle carenze dell’organico e ciò non è avvenuto.

A prescindere dall’eccezione in rito formulata dall’amministrazione provinciale, la censura è priva di pregio.

1.1 Osserva anzitutto il Collegio che l’invocato art. 15.3 del disciplinare demandava al Responsabile unico del procedimento (RUP) l’attività di verifica delle offerte sospettate di anomalia, ai sensi dell’art. 89 comma 2 del D.P.R. 554/99. Sul punto questo Tribunale ha già affermato che "Quanto alla verifica dell’anomalia, la stessa è demandata, dall’art. 89, D.P.R. n. 554 del 1999, al responsabile del procedimento, salva la possibilità di avvalersi dell’ausilio di organismi tecnici della stazione appaltante come, ad esempio, una Commissione di gara" (sentenza sez. II – 2/10/2009 n. 1725).

Il RUP è stato poi affiancato da un organismo tecnico qualificato (R. Services S.p.a., che ha poi conferito il ramo d’azienda a R.C. S.r.l.), nominato con determinazione dirigenziale 4/2/2010 n. 300 (cfr. doc. 24 Provincia). L’atto in questione richiama testualmente l’art. 10 comma 7 del Codice dei contratti – che disciplina la possibilità di affidare "i compiti di supporto al RUP" a soggetti esterni all’Ente procedente, "aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, organizzativo,…" – e di seguito attesta la sussistenza dei presupposti legittimanti la decisione mediante il riferimento alla carenza di organico presso l’amministrazione aggiudicatrice.

1.2 Il potere di individuazione e valutazione delle offerte anomale appartiene nella fattispecie all’organo espressamente individuato dalla lex specialis, ma esso – ove siano richieste cognizioni specialistiche – può ricorrere a professionisti esterni per la formulazione di pareri e di altri ragguagli tecnici, utili per esprimersi sull’attendibilità e remuneratività delle proposte (T.A.R. Puglia Bari, sez. I – 5/4/2004 n. 1726). Nell’assetto organizzativo dell’amministrazione il RUP è dunque l’organo titolare della competenza a condurre il subprocedimento di verifica e può avvalersi di esperti non appartenenti all’Ente per meglio formulare il proprio giudizio tecnico sulla congruità delle offerte, purchè tali soggetti si limitino a prestare attività di consulenza e di assistenza (Consiglio di Stato, sez. V – 31/12/2008 n. 6765; T.A.R. Lazio Roma, sez. III – 29/4/2008 n. 3577).

1.3 Nella fattispecie, l’attività di supporto non ha invaso – come asserisce parte ricorrente – la sfera di attribuzioni propria del RUP, espropriandone le funzioni valutative. Peraltro secondo la giurisprudenza (T.A.R. Campania Napoli, sez. I – 6/5/2008 n. 3379) anche la semplice presa d’atto manifesta un’inequivoca volontà di recepimento del parere di incongruità espresso dall’organo tecnico, che il soggetto preposto può evidentemente condividere e fare integralmente proprio a fondamento della decisione di procedere all’esclusione dell’offerta anomala: in tal modo la motivazione del provvedimento emerge per relationem dall’articolata e compiuta analisi dell’offerta e delle relative giustificazioni contenuta nella relazione conclusiva dell’esperto. Ad ogni modo nella fattispecie esaminata il RUP – contrariamente a quanto sostiene I. – non si è limitato a recepire le conclusioni rassegnate dalla Società di consulenza, poiché la relazione finale del 14/4/2010 dà conto in modo articolato dell’iter procedimentale e del contraddittorio instaurato con la concorrente interessata, dei due rapporti predisposti da R.C., ed altresì delle deduzioni di parte ricorrente e del contraddittorio orale svoltosi in data 16/3/2010: le riflessioni e le conclusioni sono state elaborate in autonomia, seppur valorizzando i rilievi espressi da R.C.: questi ultimi, nello specifico, sono stati condivisi dal RUP ma anche integrati con ulteriori argomentazioni autonomamente elaborate (cfr. raffronto tra rapporto tecnico finale R.C. e relazione conclusiva RUP).

2. Con altra doglianza parte ricorrente deduce il difetto di imparzialità dell’organo incaricato, dato che R.C. annovera tra i propri clienti C.E. S.r.l. e I. S.r.l., ed ha pertanto assunto il ruolo di verificatore malgrado un chiaro conflitto di interessi: ciò emergerebbe dalle attestazioni SOA rilasciate da R.C. alle controinteressate.

Anche detta doglianza è priva di fondamento.

2.1 Il Collegio non ritiene necessario approfondire la questione della struttura Societaria di R. e la separazione – formale o sostanziale – tra la capogruppo R. e R.C., aventi la stessa sede legale (cfr. memoria finale ricorrente del 21/12/2010). Risulta infatti condivisibile la deduzione che R.C. S.r.l. è un organismo di certificazione e controllo degli operatori economici, che agisce in posizione di assoluta indipendenza e terzietà conformemente alla "mission" delle aziende di quel settore. L’imparzialità è pertanto un elemento enunciato negli atti fondamentali della Società incaricata e qualificante la sua azione, indispensabile per attestarne la serietà e la buona reputazione. Ciò implica che i soggetti già sottoposti ad un controllo a determinati fini possono essere nuovamente assoggettati a verifiche senza alcun rischio di condizionamenti originati dall’instaurazione di pregresse relazioni professionali. La Società R. opera nel mercato quale organismo terzo poiché l’estraneità agli interessi particolari è (indispensabile) garanzia di qualità della certificazione, e pertanto non le è precluso di intervenire in più occasioni per analizzare l’attività di una stessa impresa o gruppo di imprese.

2.2 Nessuna apprezzabile conseguenza pertanto è riconducibile al fatto che l’incarico sia stato conferito con la determinazione n. 300 del 4/2/2010, adottata quando le offerte e le giustificazioni erano già note. L’imparzialità dell’attività di accreditamento e valutazione impedisce di insinuare dubbi sulla scelta del consulente, qualunque sia il momento della nomina. Anche il fatto che il primo rapporto di R.C. rechi la data del 30/1/2010 non determina alcuna conseguenza sulle conclusioni appena raggiunte, provocando eventualmente riflessi sul piano della corretta gestione contabile dell’Ente.

3. Con ulteriore censura la ricorrente si duole della lesione del diritto al contraddittorio e della disparità di trattamento, poiché nel procedimento di verifica è necessario enunciare con precisione i punti di incongruità ed inaffidabilità dell’offerta e stimolare un confronto su tutti gli elementi ritenuti utili per giungere ad un giudizio complessivo, ma ciò non è avvenuto: secondo I. vi sono state soltanto generiche e superficiali valutazioni ed un giudizio sfavorevole emesso in via anticipata, a fronte di un indebito favoritismo riservato alla terza classificata.

Detto ordine di idee non merita condivisione, e pertanto ci si può esimere dall’affrontare le eccezioni in rito formulate.

3.1 I chiarimenti forniti dall’amministrazione provinciale e i documenti depositati in atti avvalorano la linearità, l’esaustività e la correttezza del percorso logicoprocedimentale da essa intrapreso.

In prima battuta la Provincia ha chiesto alle concorrenti meglio piazzate in graduatoria – compresa dunque la ricorrente – di presentare "le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo a base di gara" (nota 16/11/2009 – doc. 3 Provincia). Dopo la risposta di I. ed un primo rapporto tecnico di R.C., con lettera del 12/2/2010 l’amministrazione ha sollecitato la presentazione dei giustificativi dei prezzi elementari, indispensabili per una corretta valutazione della congruità dell’offerta. Al contempo sono stati avanzati i primi consistenti dubbi sulla sostenibilità della proposta, supportati dal parere formulato dall’organo di consulenza in data 30/1/2010. All’invio della documentazione e di una relazione accompagnatoria da parte di I., seguiva un ulteriore rapporto tecnico di R.C. del 3/3/2010. In data 16/3/2010 si svolgeva l’incontro tra le parti, che ha costituito oggetto di verbale (doc. 13 amministrazione) e, dopo ulteriori delucidazioni trasmesse da I. il 18/3/2010, il 14/4/2010 il RUP elaborava il proprio giudizio finale, recepito nei successivi atti dell’amministrazione. Appare chiaro che il principio del contraddittorio è stato pienamente rispettato, avendo parte ricorrente potuto – in un congruo lasso temporale – produrre a più riprese la documentazione richiesta e prospettare (anche oralmente) le proprie ragioni.

3.2 Non corrisponde al vero che alcuni elementi di giudizio siano stati evidenziati tardivamente, soltanto al momento dell’esclusione dell’offerta, poiché le voci di prezzo che concorrevano a formare l’importo complessivo posto a base di gara – le quali dovevano ricadere nel raggio delle giustificazioni – erano proprio la manodopera, il materiale a piè d’opera, i noleggi, i trasporti, le spese generali e l’utile d’impresa (cfr. punto 15.3 disciplinare). Inoltre durante l’audizione I. poteva esibire ogni elemento ritenuto "utile per la valutazione conclusiva dell’offerta" (cfr. doc. 14 Provincia). Ciò chiarito può soprassedersi sulla questione del corretto esperimento dell’indagine di mercato, a fronte dell’ampia ed articolata motivazione esposta a sostegno dell’esclusione che sarà esaminata al successivo punto 4.

3.3 Quanto al denunciato favoritismo del quale avrebbe beneficiato la terza classificata, è sufficiente osservare che l’iter procedimentale – attivato per le 5 imprese con la stessa nota del 16/11/2009 (doc. 3 Provincia) – non poteva coincidere perfettamente e snodarsi parallelamente per tutti i soggetti coinvolti, tenuto conto che la controinteressata (a differenza della ricorrente) risulta aver messo tempestivamente a disposizione i giustificativi dei prezzi elementari.

3.4 La perentorietà di alcuni termini, formalmente inseriti dalla stazione appaltante a pena di esclusione, non si è nei fatti tradotta in alcuna conseguenza pregiudizievole per la ricorrente, che ha potuto interloquire fino al termine della procedura e le cui deduzioni sono state integralmente esaminate sia nel rapporto finale di R.C. sia soprattutto nella relazione conclusiva del responsabile del procedimento. Sotto altro punto di vista non si registra alcuna contraddittorietà nelle dichiarazioni della stazione appaltante, che nella nota del 12/2/2010 distingue le schede giustificative (correttamente presentate dalla ricorrente – cfr. doc. 7 Provincia) dai giustificativi dei prezzi elementari (assenti).

4. Con ulteriore doglianza la ricorrente lamenta l’erroneità sostanziale della verifica, sulla base di una relazione tecnica di parte: dopo aver richiamato i principi che presiedono al corretto espletamento della verifica di anomalia, contesta le conclusioni raggiunte dall’amministrazione con riguardo ai giustificativi dei prezzi elementari, al costo del personale, alle spese di sede, ai costi esibiti per i calcestruzzi, alla questione del franco cantiere e all’utile.

Dette argomentazioni non appaiono persuasive.

4.1 Premette il Collegio che la verifica di anomalia dell’offerta costituisce un subprocedimento formalmente distinto (ancorché collegato) rispetto al procedimento di evidenza pubblica di individuazione della proposta migliore, e si esprime in un’indagine di contenuto tecnicoeconomico secondo una precisa ratio di fondo che è quella di evitare l’aggiudicazione a prezzi tali da non garantire la qualità del lavoro, fornitura o servizio oggetto di affidamento.

La giurisprudenza ha ripetutamente osservato che il giudizio di verifica della congruità di un’offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme (Consiglio di Stato, sez. V – 8/9/2010 n. 6495) e costituisce espressione di un potere tecnicodiscrezionale dell’amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto (Consiglio di Stato, sez. V – 11/3/2010 n. 1414; sez. IV – 20/5/2008 n. 2348).

4.2 Anche nella specifica materia delle offerte anomale si è registrata una significativa evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale che, dalle originarie e consolidate posizioni di chiusura ad un’indagine penetrante sullo svolgimento del subprocedimento di verifica – con contestuale affermazione dell’insindacabilità di quest’ultimo salvi i casi di manifesta illogicità o di travisamento dei fatti – è progressivamente giunto ad ammettere il controllo della correttezza del criterio valutativo adottato e del relativo procedimento applicativo oltre che l’esame della coerenza e dell’uniformità del parametro prescelto (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III – 10/1/2007 n. 92; sentenza Sezione 14/11/2007 n. 1173).

4.3 Nella fattispecie l’anomalia accertata si fonda sull’inattendibilità di una pluralità di voci che – per la loro rilevanza ed incidenza complessiva – rendono l’intera operazione economica non plausibile e, per l’effetto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante: affiorano consistenti dubbi sulla capacità dell’offerta, minata da spie strutturali di inaffidabilità, a garantire l’efficace perseguimento dell’interesse pubblico.

I. Sotto un primo profilo nella relazione finale la Società R.C., dopo aver sottolineato la necessità di una maggiore presenza in cantiere (la proposta contempla l’utilizzo del direttore tecnico al 30% e di un contabile per il 50%), avverte che il costo orario esibito per il topografo (pari a 11,36 Euro) è già incongruente con lo stipendio tabellare di un operaio (22,67 Euro), così come appaiono assolutamente sottostimate le spese mensili per il direttore tecnico (3.200 Euro), per il capo cantiere (2.500 Euro) e per il contabile (1.600 Euro); detta riflessione è stata condivisa dal RUP e l’amministrazione ha concluso che per il personale tecnicoamministrativo del cantiere si registra una sottostima di 95.000 Euro (105.000 Euro dichiarati in luogo di effettivi 200.000 Euro). La ricorrente sostiene l’adeguatezza di siffatto utilizzo parziale (cfr. deduzioni del 19/2/2010) e specifica che prevede di impiegare al 100% un geometra junior, per tutta la durata del cantiere (relazione Ing. F. 25/5/2010). Rileva il Collegio che dal verbale dell’incontro del 16/3/2010 (cfr. pag. 2) emerge che la stazione appaltante ha chiesto chiarimenti sul numero dei dipendenti presso la sede dell’impresa e sui relativi costi, senza ottenere risposta alcuna. La nota di controdeduzioni del R.U.P. in data 1/7/2010 mette in evidenza tra l’altro l’anomalia di un capocantiere apprendista, alla luce sia della normativa contrattuale che della complessità e rilevanza economica del cantiere; sottolinea inoltre l’omessa previsione (proquota) della figura del direttore tecnico dell’impresa.

II. Le spese di sede (poco più di 3.000 Euro annui) risultano nettamente inferiori a quelle reali, come emerge dal calcolo percentuale dell’intervento sul fatturato annuo dell’impresa (il minimo sarebbe 10.000 Euro per capannoni, piazzali, uffici, magazzini, aree stoccaggio materiali e attrezzi). La relazione dell’Ing. F. censura la correttezza del ragionamento, poiché le spese generali dovrebbero rapportarsi "alle attività finalizzate al cantiere specifico", tenuto conto che i cantieri del nord Italia "pesano" per il 20% del fatturato e si configurano come unità operative secondarie autonome, salvo il servizio di contabilità generale. Il RUP nelle controdeduzioni dell’1/7/2010 rileva che il cantiere in questione rappresenta da solo già il 25% del fatturato, mentre è contraddittorio invocare un’autonomia marcata delle sedi periferiche ed insistere ad esibire costi di gestione così modesti. La difesa della ricorrente obietta inoltre che la maggior parte degli operai e dei tecnici sono già assunti a tempo indeterminato alle dipendenze dell’impresa e che inoltre I. è affidataria di altre commesse pubbliche nelle vicinanze. Sul punto l’amministrazione replica efficacemente osservando che il personale assunto a tempo indeterminato comporta in via generale maggiori costi e che in proposito non sono state dettagliate le unità di risorse umane da impiegare, salve le figure tecniche e amministrative delle quali già si è dato conto; se le altre commesse non possono incidere sensibilmente – poiché il personale di un cantiere non può essere impiegato altrove – la stessa relazione I. del 19/2/2010 dà atto che la sovrapposizione del cantiere tangenziale sud di Quistello – asseritamente distante 20 Km. – potrebbe al massimo registrarsi per il 50% della durata dei lavori.

III. sui calcestruzzi R.C. si sofferma sull’offerta del magrone di sottofondazione (prezzo elementare n. 1), per il quale l’impresa ha previsto 1 q.le di cemento/mc mentre il capitolato speciale d’appalto prevede 2 q.li al mc. Nella sua relazione l’Ing. F. si limita a rappresentare le modeste quantità previste.

IV. Sui preventivi esibiti a giustificazione dei prezzi il RUP, dopo aver dato atto del loro mancato tempestivo deposito, osserva che la loro validità è in generale di soli 180 giorni a fronte di un appalto della durata di 606 giorni, con conseguente aleatorietà degli aumenti successivi alla scadenza (per talune offerte – ad es. 185 e 186 – non è neppure specificata la durata dell’impegno); l’amministrazione evidenzia l’inusuale modo di procedere di I., che ha estrapolato i prezzi più convenienti da preventivi composti da più voci: tale scelta insinua il rischio che il fornitore rifiuti di aderire ad un ordine frazionato e di praticare il singolo prezzo, che era valido per la proposta formulata nel suo insieme; le offerte sono sintetiche e non specificano se debbono considerarsi "franco cantiere", elemento rilevante tenuto conto che in diversi casi le imprese interessate a divenire fornitori sono ubicate a notevole distanza dal luogo dei lavori; la precisazione postuma sul "franco cantiere" – espressa per tutte le offerte – conferma la loro inattendibilità per il mancato inserimento dei costi di trasporto, che spesso assumono un peso considerevole.

V. La relazione finale del RUP evidenzia che l’armamento ferroviario contempla alcune voci con i soli costi di manodopera edile, senza i ricarichi dovuti per le spese generali e l’utile del subappaltatore; peraltro in sede di controdeduzioni dell’1/7/2010 il RUP puntualizza che per alcune voci della lista prezzi dell’offerta generale del 26/11/2009 (dal n. 48 al n. 57) non è neppure contemplata la posa in opera ma soltanto la fornitura.

VI. Ulteriori incongruenze investono il noleggio dell’impianto di betonaggio (incidenza dichiarata dell’impianto 0,7 Euro al mc. in luogo di verosimili 1314 Euro al mc.) – rispetto al quale la nota dell’Ing. F. è stata contestata in sede di controdeduzioni dal RUP – ed i costi per i calcestruzzi, oltre alla mancata analisi dei costi della sicurezza.

VII. Numerosi ulteriori indici di inaffidabilità investono poi i singoli preventivi, come evidenzia il rapporto tecnico finale di R..

In conclusione si stimano in 280.000 Euro i maggiori oneri trascurati, ed in definitiva l’offerta I. è stata correttamente dichiarata nel suo complesso inattendibile.

5. Essendo di conseguenza insussistente il dedotto vizio di invalidità derivata, il gravame è infondato e deve essere respinto, come pure la domanda risarcitoria e di caducazione del contratto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto che parte ricorrente ha omesso di comunicare l’intento di proporre ricorso giurisdizionale e dunque non ha consentito lo svolgimento di un ulteriore contraddittorio procedimentale (art. 243bis comma 5 del D. Lgs. 163/2006).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando dichiara l’infondatezza del ricorso in epigrafe e, per l’effetto respinge:

– la domanda di annullamento dell’aggiudicazione alla controinteressata e le altre domande caducatorie;

– l’istanza di risarcimento del danno;

– la domanda tesa ad ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto.

Condanna la ricorrente a corrispondere all’amministrazione resistente la somma di Euro 3.500 a titolo di competenze ed onorari di difesa, oltre alle spese generali.

Condanna la ricorrente a corrispondere alla controinteressata la somma di Euro 3.500 a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre alle spese generali.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Primo Referendario

Stefano Tenca, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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