T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 21-01-2011, n. 144

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
P.P., proprietario in Padenghe del Garda di terreni censiti al catasto di detto Comune ai mappali 74, 75, 76, 332 e 41 (fatto non contestato in causa), impugna, nella parte in cui riguardino detti terreni, le previsioni del Piano regolatore comunale adottato e approvato con gli atti meglio indicati in epigrafe (doc. ti ricorrente 1, 4 e 5, copie delibera di adozione, delibera di modifica di ufficio e delibera di approvazione), sulla base di quattro motivi:
– con il primo di essi, deduce eccesso di potere per illogicità manifesta e comunque violazione dell’art. 23 della allora vigente l.r. Lombardia 15 aprile 1975 n°51. Premette in fatto che il terreno di sua proprietà, composto appunto dai mappali 74, 75, 76, 332 e 41, nello strumento urbanistico previgente era classificato come zona C e inserito in un piano di lottizzazione denominato PE 12, con una volumetria edificabile di 6.000 mc. Premette ancora che il nuovo Piano regolatore ha previsto in generale la possibilità di edificare nel Comune ulteriore volumetria per 47.000 mc.; ha però concentrato tali nuove edificazioni in nuove aree, e corrispondentemente ridotto di circa un terzo l’edificabilità dei piani di lottizzazione già previsti: nel caso del fondo del ricorrente, ora compreso nel piano di lottizzazione PE 4, ciò ha comportato la riduzione a 4.000 mc. della volumetria in questione (v. doc. 9 ricorrente, estratto elaborati di Piano; il dato comunque è incontroverso): Ciò premesso, censura tale scelta come illogica, perché a suo dire sarebbe stato necessario, prima di consentire nuove costruzioni in altre zone del territorio, esaurire la volumetria già assegnata ai piani esecutivi già previsti, e comunque perché asseritamente in contrasto con l’art. 23 comma 1 della l. r. 51/1975, in quanto suscettibile di ridurre al di sotto di quanto previsto da tale norma il rapporto fra superficie interessata ed edificazione consentita;
– con il secondo motivo, deduce ulteriore eccesso di potere, ritenendo illogica la motivazione con la quale è stata respinta la propria osservazione volta ad ottenere il ripristino della predetta volumetria edificabile, motivazione fondata sulla "volontà di ridurre la volumetria prevista… onde evitare l’eccessiva edificazione della zona… viste le caratteristiche ambientali che la contraddistinguono e la vicinanza al "Castello’" (doc. 3 ricorrente, copia scheda osservazione). Fa infatti presente in proposito che il Piano cui il ricorso si riferisce prevedrebbe proprio nella zona del castello una imponente nuova edificazione;
– con il terzo motivo, deduce ulteriore profilo di eccesso di potere per illogicità con riguardo alle previsioni di piano le quali per il terreno di sua proprietà, a fronte della già censurata riduzione della edificabilità, elevano da 1590 a 2500 mq, comprensivi di verde pubblico e di parcheggi, le aree a standard (doc. ti ricorrente 7 e 8, copie elaborati di piano corrispondenti; si tratta però anche in tal caso di circostanza non contestata);
– con il quarto ed ultimo motivo, deduce ancora eccesso di potere per illogicità quanto alla previsione di piano dell’art. 11.8. che per gli appartamenti di nuova costruzione prevede una superficie minima di 70 mq (doc. 11 ricorrente, estratto norme di piano; trattasi ancora di circostanza pacifica).
Con memoria 26 novembre 2010, il ricorrente ha ribadito le proprie tesi.
Resiste il Comune di Padenghe, con atto 10 settembre 1999 e memoria 10 novembre 2010, e deduce:
– in via preliminare, la irricevibilità del ricorso, in quanto tardivamente rivolto avverso un piano che era stato pubblicato il 10 febbraio 1999 sul BURL e per quindici giorni dal 21 dicembre 1998 all’albo pretorio comunale (cfr. doc. ti ricorrente 5 e 6);
– sempre in via preliminare, la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo il ricorrente impugnato il nuovo strumento urbanistico comunale, successivo a quello per cui è causa, ovvero il Piano per il governo del territorio approvato con deliberazione consiliare 18 aprile 2009 n°15 e relativo anche al fondo del ricorrente (doc. 8 Comune, certificazione in merito);
– nel merito, comunque l’infondatezza del ricorso.
La Sezione all’udienza del giorno 16 dicembre 2010 tratteneva il ricorso in decisione, avendo il ricorrente dichiarato la permanenza del proprio interesse ai sensi dell’art. 82 coma 2 c.p.a.
Motivi della decisione
1. E’fondata e assorbente l’eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso perché tardivo. E’ noto in giurisprudenza che, ove come nella specie si controverta di "disposizioni dirette a regolamentare l’uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi contenute nel piano regolatore" le quali "in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata", sussiste per le stesse "un onere di immediata impugnativa, in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio": così per tutte la recente C.d.S. sez. VI 8 settembre 2009 n°5258.
2. A tale onere, ciò posto, il ricorrente non ha tempestivamente assolto, dato che la delibera di approvazione impugnata è stata pubblicata (doc. 1 ricorrente, copia di essa) all’albo pretorio comunale per quindici giorni dal 21 novembre 1996, e il ricorso è stato proposto con notifica il 7 giugno 1999, a termine quindi già scaduto.
3. Va comunque per completezza ricordato che il ricorso sarebbe stato comunque improcedibile per carenza di interesse, in quanto, secondo l’insegnamento contenuto anche nella recente C.d.S. sez. IV 3 giugno 2010 n°3538, il ricorso avverso un piano urbanistico diviene improcedibile se nelle more del processo il piano stesso viene sostituito da altro, anche contenente prescrizioni identiche a quelle impugnate. Ciò perché non vi è più alcun interesse a discutere della legittimità di una disciplina non più vigente, nemmeno sotto un eventuale profilo risarcitorio, che anzi riguarderebbe una domanda non ancora presentata e si tradurrebbe quindi "in un inammissibile accertamento preventivo" valido oltretutto "nei confronti… di una generalità di parti indeterminate non costituite" nel processo di che trattasi.
4. Nella specie, allora, come non è contestato, lo strumento urbanistico impugnato è stato sostituito dal nuovo PGT, approvato nei termini di cui in premesse.
5. Le ragioni della decisione sono giusto motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Compensa per intero le spese di lite fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Primo Referendario
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *