T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 21-01-2011, n. 143

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che con atto sottoscritto per accettazione dalla controparte costituita Provincia di Bergamo e depositato in segreteria il 29 ottobre 2010 le parti ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con spese compensate e contributo unificato a loro definitivo carico;

– che pertanto occorre dichiarare l’estinzione del giudizio ex art. 84 c.p.a., regolando le spese come da accordo intervenuto tra le parti;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia. Spese compensate e contributo unificato a definitivo carico dei ricorrenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Primo Referendario

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore
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