Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 30-01-2013) 15-02-2013, n. 7531

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 26.9.2012 il Tribunale del riesame di Palermo confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di S.C. indagato di illecita coltivazione di 299 piante di cannabis indica.

2. Avverso l’ordinanza propone personalmente ricorso per cassazione l’indagato deducendo violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e e) in relazione agli artt. 192, 273 e 274 c.p.p. in quanto il Tribunale avrebbe fondato la sua decisione sulle sole risultanze del verbale di sopralluogo e di arresto omettendo di considerare le emergenze provenienti dall’attività difensiva svolta dalla quale emergeva lo stato di abbandono del fondo in cui erano state trovate le piante e la denuncia sporta dallo stesso indagato prima del suo arresto.

Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di considerare le dichiarazioni rese dal figlio dell’indagato – in particolare, in ordine alla denuncia prima del sopralluogo – e te conclusioni tecniche dell’agronomo. Ancora, priva di motivazione sarebbe la ritenuta non credibilità del ricorrente e la mancata considerazione delle dichiarazioni rese da G.C., della certificazione rilasciata da R.R. e delle conclusioni della consulenza tecnica. Infine, carente di motivazione sarebbe il ritenuto profilo cautelare siccome privo di elementi concreti ai quali agganciare le valutazioni espresse, rispetto alla condotta anteatta ed all’età del ricorrente.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il Tribunale ha logicamente desunto la gravità indiziaria a carico del ricorrente sulla base del rinvenimento sul suo fondo – lavorato, ben curato e privo di erbacce – delle 299 piante di cannabis indica di altezza variabile tra i 70 e 170 cm. irrigate da un apposito impianto spinto da un motore a gasolio.

5. Manifestamente infondata è la censura di omessa considerazione delle proposizioni difensive. Il Tribunale, invero, ha ritenuto destituite di fondamento la versione difensiva secondo la quale si trattava di un fondo in stato di abbandono, trattandosi di piante di cannabis coltivate tra i filari di piante di pomodoro godendo di una perfetta irrigazione a scapito degli stessi pomodori. Ha, inoltre, considerato l’irrilevanza della denuncia sporta dallo stesso indagato appena prima del suo arresto, ma dopo che si era verificato, nella notte precedente alla denuncia, un sopralluogo sulla proprietà dell’indagato. Infine, sono state considerate le dichiarazioni del figlio – ben tenendo presente la posizione dello stesso rispetto alle accuse mosse al padre che con lui coltivava il fondo – escludendo per assenza di riscontri il preteso contatto con i CC nel pomeriggio del (OMISSIS). Onde per cui del tutto logica è la conclusione del Tribunale circa il tentativo dell’indagato di distrarre le accuse con la denuncia (peraltro in termini fattuali ridottissimi) anticipata dei fatti.

6. Non inficia affatto il richiamato percorso logico e valutativo il generico riferimento agli esiti della consulenza tecnica di parte e gli altri elementi pure genericamente evocati dalla difesa.

7. Quanto al profilo delle esigenze cautelari la doglianza si risolve in una mera riproposizione della valutazione in fatto, in assenza di vizi logici e giuridici della motivazione che fa leva sull’entità della coltivazione e della non occasionante della condotta oltre che sui verosimili contatti con soggetti dediti alla commercializzazione dello stupefacente.

8. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

9. Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla cassa della ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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