Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 30-01-2013) 15-02-2013, n. 7530

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza dei 28.2.2012 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Campobasso dichiarava non doversi procedere nei confronti di S.M.C. ed altri accusati di (capo A) concorso in turbativa d’asta e (capo B) concorso in tentativo di abuso d’ufficio in relazione all’appalto – concorso indetto dal Comune di Bojano per opere di adeguamento degli impianti di depurazione dei collettori fognari e della rete idrica.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso deducendo:

2.1. inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 425 c.p.p. in quanto il Giudice di prime cure avrebbe ingiustificatamente impedito la verifica dibattimentale dell’accusa effettuando un giudizio di merito dell’accusa ed in ordine alla responsabilità degli imputati.

2.2. mancanza, illogicità e contradditorietà della motivazione avendo omesso il Giudice di valutare la valenza sintomatica della illegittima nomina della S. a presidente detta commissione aggiudicatrice, oltre agii altri elementi provenienti dalle informazioni testimoniali rese dal responsabile unico del procedimento e dal vice-sindaco; inoltre, la sentenza non avrebbe motivato in ordine alla esclusione della rilevanza della violazione delle norme richiamate nell’ambito della ipotesi di abuso di ufficio;

ancora, il G.U.P. non avrebbe indicato in relazione a quali elementi di prova, pur offerti dall’accusa, non vi sarebbe stata alcuna possibilità di sviluppo dibattimentale, anche tenendosi conto di ulteriori prove dibattimentali, quale l’interrogatorio degli imputati, da esperire.

2.3. inosservanza ed erronea applicazione della norma penale di cui agli artt. 323 e 356 c.p. non risultando esplicitate le ragioni e gli elementi in base ai quali ritenere l’esclusione degli elementi del fatto tipico delle norme richiamate.

3. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità delle doglianze.

4. E’ orientamento consolidato quello secondo il quale il criterio di valutazione per ti giudice dell’udienza preliminare è l’inutilità del dibattimento rispetto ad elementi probatori insuscettibili di successiva evoluzione in senso favorevole all’accusa (Sez. 6, Sentenza n. 33921 del 17/07/2012 Rv. 253127 Imputato: P.C. in proc. Rolla). E’ del tutto evidente che lo scrutinio "del merito" demandato al giudice della udienza preliminare, volgendosi a soddisfare un ruolo processuale – tale essendo, infatti, la natura dell’epilogo decisorio (sentenza che, per l’appunto, si definisce di "non luogo a procedere" ovvero decreto che dispone il giudizio) che contrassegna l’esito cui l’udienza preliminare tende – non può non raccordarsi anche alla implausibilità di connotazioni evolutive del materiale di prova raccolto, giacchè – ove così non fosse – si postulerebbe un provvedimento di rinvio a giudizio dallo scontato esito sfavorevole per t’accusa, in evidente antinomia con i criteri di economicità processuale imposti dall’art. 111 Cost..

5. Il G.U.P. del Tribunale di Campobasso è pervenuto alla sentenza gravata assumendo, in ordine alla contestata turbativa, la irrilevanza della nomina della S. quale presidente di commissione, peraltro giudicata una soluzione possibile e non abnorme; l’assenza di addebiti agli altri due componenti della medesima commissione che pur avevano partecipato alle relative deliberazioni; l’assenza di elementi che inducessero la strumentale esclusione delle 28 ditte che avevano partecipato alla procedura di affidamento. Quanto all’ipotesi di tentativo in abuso d’ufficio, ritenuta la incensurabilità in sè della scelta dell’appalto- concorso, ne rilevava l’eventuale valenza sintomatica solo nella ricorrenza di altri elementi, nella specie insussistenti in quanto nessun collegamento risultava tra i pp.uu. e la ATI che si tendeva a favorire con la procedura, terminata con l’esclusione della stessa A.T.I. per la segnalazione delle carenze progettuali effettuata dalla stessa commissione.

6. A fronte del giudizio espresso dalla sentenza liberatoria, il P.M. ricorrente richiama del tutto genericamente la violazione della regola di giudizio in sede di udienza preliminare, allegando un preteso giudizio di responsabilità che sarebbe stato svolto impropriamente dal Giudice dell’udienza preliminare.

7. Il ragionamento del provvedimento impugnato, invece, si è correttamente posto nell’alveo richiamato appuntando la sua attenzione sulla condotta ascritta in relazione al tentato abuso di ufficio, incentrata sulla illecita strumentanti della nomina della S., costituente a sua volta – il nucleo costitutivo della condotta di turbativa di asta ricondotta, pertanto, ai pubblici amministratori, rispetto alle cui decisioni – in ipotesi illecite – è stato ipotizzato il concorso del titolare della ditta in ipotesi favorita.

8. La sentenza in linea con l’orientamento di legittimità ha debitamente focalizzato la sua attenzione sugli elementi strutturali delle accuse ipotizzate valutandone il fondamento alla stregua del materiale offerto dall’accusa ed escludendone evoluzione dibattimentale favorevole per l’accusa stessa. Lo svolgimento del ragionamento della sentenza, quindi, non è intaccato dalle censure mosse dal ricorrente sotto il pur molteplice profilo dedotto. La dedotta assenza di motivazione in ordine all’omessa considerazione della valenza sintomatica della nomina della S. è palesemente destituita di fondamento, nè il P.M. si perita di contrastare i giudizi espressi dalla sentenza in ordine sia alla possibilità normativa della nomina sia alla dissonante mancanza di addebiti nei confronti degli altri componenti della commissione aggiudicatrice; lo stesso profilo è del tutto genericamente dedotto con riferimento agli elementi probatori che sarebbero stati offerti dalle informazioni testimoniali "qualificate"; come pure analoga genericità si rinviene nella evocazione dei profili normativi posti a base dell’ipotesi di abuso. Quanto ai profili di contraddittorietà e illogicità essi si risolvono nella contrapposizione di una diversa valutazione in fatto, improponibile in questa sede.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013

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