Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 30-01-2013) 15-02-2013, n. 7529

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con sentenza dei 3.7.12 il G.U.P. del Tribunale di Napoli – su concorde richiesta delle parti – applicava a S.G., imputato di due delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, la pena di anni cinque di reclusione oltre la multa e le pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente per anni due.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato deducendo la violazione dell’art. 129 c.p.p. risultando palese che l’imputato non ha commesso il reato di cui in contestazione.
3. Propone ricorso anche il P.G. presso la Corte di Appello di Napoli deducendo l’omessa condanna alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici.
4. Il P.G. presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità per genericità del ricorso della difesa ed accogliersi il ricorso del P.G. annullando senza rinvio la sentenza gravata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione accessoria dell’interdizione perpetua dai pp.uu. emettendosi te statuizione conseguenti.
5. Il ricorso della difesa è manifestamente inammissibile per assoluta genericità della doglianza che omette di esporre te ragioni per te quali il giudice abbia omesso di ravvisare l’evidente sussistenza dell’estraneità dell’imputato ai fatto ascrittigli, pur dopo l’accordo intervenuto sull’applicazione della pena, avendo – peraltro – la sentenza gravata specificamente escluso la ricorrenza della ipotesi ex art. 129 c.p.p. richiamandosi al contenuto della ordinanza custodiale n. 666/11.
6. Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli è fondato per quanto di ragione.
7. L’art. 445 c.p.p., comma 1, (nella sua nuova formulazione, dettata dalla L. n. 134 del 2003) limita espressamente la inapplicabilità delle pene accessorie e delle misure di sicurezza e l’esonero dal pagamento delle spese processuali ai casi in cui la pena "patteggiata" non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria. Ne deriva con tutta evidenza la possibilità per il Giudice di applicare pene accessorie e misure di sicurezza nei casi in cui la pena irrogata oltrepassi i limiti sopra indicati.
8. Ed ai fini dell’irrogazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici deve tenersi conto – in caso quale quello di specie di riconosciuta continuazione tra più reati – della determinazione in concreto della pena, quale individuata per il reato più grave, oltre che della diminuente per il rito speciale (Sez. 6, Sentenza n. 22508 del 24/05/2011 Rv. 250500 Imputato: D.).
9. Nella specie è stata determinata per il reato più grave la pena base di anni sei e mesi sei di reclusione oltre la multa ed è stata applicata la diminuzione di un terzo per il rito pervenendosi, quindi, alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione; pena che comporta ai sensi dell’art. 29 c.p. la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
10. Come da orientamento consolidato (Sez. 6, Sentenza n. 9007 del 31/01/2007 Rv. 235988 Imputato: P.G. in proc. K.) – l’omessa statuizione di tale pena accessoria costituisce un errore di diritto correttamente rilevabile in questa sede di legittimità, con la conseguenza che, come, peraltro, già affermato da questa Corte, stante il carattere obbligatorio "ex lege" della detta pena accessoria, si prescinde dalla volontà delle parti in tema di accordo sulla pena, sicchè, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione di detta pena, quest’ultima va applicata direttamente in questa sede, senza il ricorso alla pronuncia di annullamento con rinvio per provvedere all’uopo.
11. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso dell’imputato consegue la condanna del predetto al pagamento delle spese processuali ed alla somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del P.G. annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente all’omessa applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici nei confronti dello S.G. pena che applica nella misura di anni cinque.
Dichiara inammissibile il ricorso dello S. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013

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