Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 30-01-2013) 15-02-2013, n. 7527

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 11.4.2012 la Corte di Appello di L’AQUILA dichiarava inammissibile l’atto di appello proposto dall’imputato D. B.B. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo – sez. distaccata di Atri con la quale il predetto era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 392 c.p. e condannato a pena di giustizia.

2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore deducendo l’erroneità della declaratoria in ragione dei vari profili del gravame non considerati dalla Corte territoriale e dia la violazione del principio del contraddittorio essendo stata l’ordinanza emessa de plano.

3. Il P.G. ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso risultando correttamente pronunziata l’inammissibilità dell’appello mancando in esso la correlazione con la ratio deciderteli della sentenza.

4. Il ricorso è infondato.

5. Innanzitutto, la dichiarazione di inammissibilità dell’appello non richiede l’osservanza delle forme prescritte dall’art. 127 cod. proc. pen., in quanto la disciplina ivi stabilita non è espressamente richiamata dalla norma generale di cui all’art. 591 c.p.p., comma 2, la quale si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia "anche d’ufficio" (Sez. 6, Sentenza n. 48752 del 22/11/2011 Rv. 251565 Imputato: Maddaluno.) 6. Quanto al merito della decisione gravata, l’art. 581 c.p.p. esige che siano indicati non solo i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione e le relative richieste – nella specie l’assoluzione -, ma anche "i motivi con l’indicazione specifica della ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta", motivi che, nella specie, sono stati pretermessi – da un lato – con la mera riproposizione dell’assunto secondo il quale l’imputato non era il proprietario dell’immobile, circostanza non posta a base dell’affermazione di responsabilità e – dall’altro – con il generico assunto di erronea valutazione dei passaggi temporali degli accadimenti.

7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013

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