Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-01-2013) 14-02-2013, n. 7351

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Il Tribunale per i minorenni di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di A.M., diretta all’applicazione della continuazione tra quattro reati di ricettazione commessi in (OMISSIS); tre reati di furto aggravato e uno di rapina aggravata commessi in (OMISSIS); due reati di evasione commessi in (OMISSIS). Pur suddivisi in gruppi, in relazione a ciascuno dei quali sussiste identità di oggettività giuridica e di luogo di commissione, i reati non evidenziano alcuna preordinazione di fondo, ma dimostrano soltanto che l’ A. ha fatto proprio uno stile di vita delinquenziale. In particolare, non ha ideato, sia pure a grandi linee, fin dal maggio 2003, i reati che avrebbe posto in essere negli anni successivi.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso A.M., deducendo:

– violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale per i minorenni si è limitato a dare una motivazione unitaria, senza operare alcuna, pur breve, distinzione tra i tre gruppi di reati per i quali è stato chiesto il riconoscimento della continuazione. Non ha spiegato le ragioni della non configurabilità della continuazione, non ha affrontato le tre distinte richieste per gruppi omogenei, non ha fatto riferimento agli elementi emersi dalle numerose sentenze. Si rileva, inoltre, che la notifica al difensore del ricorrente è stata effettuata a mezzo fax senza che nell’ordinanza vi sia stata autorizzazione in tal senso e che il procedimento di esecuzione non ha visto la partecipazione del pubblico ministero all’udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.

Deve anzitutto dichiararsi l’infondatezza dei motivi inerenti a vizi procedurali. La notifica a mezzo fax, e quindi più in generale con mezzi tecnici idonei, in favore dei difensori è prevista dall’art. 148 c.p.p., comma 2 bis, che non pone il requisito di un provvedimento ad hoc del giudice, previsto invece nel diverso schema delineato dall’art. 150 c.p.p..

Questa Corte ha già statuito la legittimità della notificazione di atti al difensore mediante l’uso del fax anche in assenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice, che rileva solo quando il destinatario indichi le ragioni della mancata ricezione dell’atto – Sez. 3, n. 6395 del 28/1/2010 (dep. 17/2/2010), Zahir, Rv. 246256;

cfr., poi, per l’affermazione che l’uso di mezzi tecnici idonei per le notificazioni o gli avvisi ai difensori è stato previsto quale sistema ordinario generalizzato, alternativo all’impiego dell’ufficiale giudiziario, Sez. U, n. 28451 del 28/4/2011 (dep. 19/7/2011), Pedicone, Rv. 250121 -.

Si consideri, poi, che la mancata partecipazione del pubblico ministero all’udienza del procedimento di esecuzione è causa di una nullità d’ordine generale a regime intermedio, che non è più deducibile per la parte che all’udienza è stata presente, dato che non ha adempiuto l’onere di eccepirla già in quel momento, secondo la previsione di cui all’art. 182 c.p.p., che indica lo sbarramento temporale di deducibilità per la parte che assiste all’atto nel momento che precede il compimento dell’atto medesimo o in quello immediatamente successivo, per l’ipotesi in cui non sia possibile proporre l’eccezione in via preventiva.

E’ invece fondato il motivo che prospetta un difetto di motivazione dell’ordinanza.

Il Tribunale per i minorenni ha omesso una valutazione specifica degli aspetti rilevanti; ha fatto affermazioni di principio, in linea generale valide, ma ha trascurato di dare conto, con la necessaria concretezza, delle ragioni della decisione.

Il ricorrente ha proposto le istanze di riconoscimento della continuazione in relazione a tre gruppi di reati, al cui interno è possibile apprezzare omogeneità di fattispecie, identità di beni giuridici violati e una non rilevante distanza temporale tra i momenti di commissione.

Il Tribunale per i minorenni avrebbe dovuto procedere ad un esame più approfondito della questioni, calibrando le concrete valutazioni su ciascun gruppo di reati oggetto delle plurime istanze, alla luce del principio di diritto, secondo cui "l’identità del disegno criminoso è apprezzabile sulla base degli elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, anche (soltanto) attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti elementi purchè significativi (Sez. 1, n. 44862 del 5/11/2008 – dep. 2/12/2008, Lombardo, Rv. 242098).

L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata per consentire un nuovo esame, da condursi in modo più aderente al principio di diritto appena indicato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale per i minorenni di Napoli.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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