Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-01-2013) 12-02-2013, n. 6854

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 22.5.2012 il gip del Tribunale militare di Napoli dichiarava non luogo a procedere nei confronti di G.F. S. in ordine ai reati a lui ascritti di ingiuria ad inferiore e di truffa aggravata a danno dello Stato. Per quanto concerne quest’ultimo reato va detto che al prevenuto -colonnello pilota della Guardia di Finanza e comandante del gruppo Aeronavale di Taranto – era stato contestato di aver omesso di comunicare al servizio amministrativo di avere perso la qualifica di istruttore pilota, così inducendo in errore l’amministrazione che continuava a corrispondergli, negli anni da 2007 al 2011, l’indennità "istruzionale", per un ammontare complessivo di Euro 25.660, con l’aggravante del grado rivestito.

Ad opinione del gip, non sussistevano i presupposti per ravvisare il reato di truffa aggravata, poichè la mancata corresponsione dell’indennità menzionata avrebbe dovuto seguire ad un formale provvedimento di sospensione, revoca e decadenza dalla qualifica corrispondente, laddove l’Amministrazione non aveva inteso adottare alcuno di detti provvedimenti, continuando così ad erogare l’indennità. Si sarebbe trattato di inerzia dell’amministrazione che avrebbe dovuto dichiarare la decadenza del G. dalla qualifica di istruttore pilota, cosicchè l’imputato avrebbe in sostanza tenuto una condotta di attesa in ordine a determinazioni di competenza esclusiva degli organi preposti. L’amministrazione era a conoscenza che il G. non aveva fatto un numero di ore di volo sufficiente per mantenere la qualifica, quindi nessun atteggiamento malizioso sarebbe addebitabile al medesimo che restò in attesa delle determinazioni di competenza dell’amministrazione, non incombendo su di lui alcun onere di informazione.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, per dedurre violazione di legge ed in particolare dell’art. 425 cod. proc. pen.: non sarebbe stato applicato correttamente il parametro normativo di riferimento, non versandosi in una situazione di obiettiva evidenza dell’insussistenza del reato; infatti dagli elementi probatori raccolti non sarebbe emerso, contrariamente a quanto affermato nella sentenza, che l’amministrazione militare competente all’erogazione dell’indennità in questione, fosse consapevole del fatto che erano venuti meno i requisiti in capo al G. per la corresponsione dell’indennità, tanto è vero che l’amministrazione sospese i pagamenti solo a seguito del palesarsi della reale situazione segnalata attraverso una denuncia all’AG. Per converso il G. era pienamente consapevole di percepire indebitamente gli emolumenti aggiuntivi, ma si astenne dal comunicarlo all’amministrazione. Si tratterebbe quindi di silenzio maliziosamente serbato.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La questione di diritto che deve affrontare e risolvere questa Corte è se le regole di giudizio prescritte per l’epilogo decisorio dell’udienza preliminare, presupponenti valutazioni prognostiche di sostenibilità dell’accusa in giudizio in base agli elementi acquisiti, siano state o meno osservate dal gup. In proposito va detto che i criteri di valutazione offerti dall’art. 425 cod. proc. pen., comma 3, riveduti ed ampliati dalla I. 479/1999, impongono al giudice di adottare la sentenza di non luogo a procedere quando le fonti escludano probabilità di prova di responsabilità in giudizio, ovverosia quando gli elementi siano comunque non idonei a sostenere l’accusa in dibattimento. Pertanto, soltanto una prognosi dell’inutilità del giudizio attinente alla sua evoluzione, in senso favorevole all’accusa, del materiale probatorio raccolto può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere. In altre parole occorre dimostrare che i risultati provvisoriamente offerti dalle indagini non abbiano, con ragionevole previsione, alcuna suscettibilità di sviluppo e convergenza verso un accertamento di responsabilità (Sez. 5^. 15.4.2009, n. 22864, 3.2.2010, n. 10811).

Ebbene, nel presente caso, come opinato anche dal Procuratore Generale Militare, devesi concludere che il gup ha sicuramente travalicato il suo ambito di cognizione, giungendo precipitosamente alla conclusione che fu l’inerzia dell’amministrazione nel dichiarare la decadenza del G. dalla qualifica di istruttore pilota all’origine dell’indebita erogazione dell’indennità, con esclusione che in capo all’imputato vi fosse alcun onere di informazione. Tale valutazione risulta del tutto inadeguata nella sede in cui è stata assunta, profilandosi ipotesi tutta da verificare che l’imputato non fosse gravato da alcun obbligo nei confronti dell’Amministrazione che per ben sei anni gli corrispose un’indennità pacificamente non dovuta ed imponendosi quindi un serio confronto con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui configura artifizio o raggiro il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze possano essere conosciute dalla controparte con ordinaria diligenza.

La valutazione operata non è quindi corretta, non essendo stato dimostrato se non con intempestiva e forzata opzione valutativa, che l’accusa non avrebbe potuto ottenere una affermazione di responsabilità nel caso in cui il processo fosse stato celebrato. Ne devono seguire l’annullamento della sentenza – limitatamente al reato di truffa – ed il rinvio per nuovo giudizio al gup del Tribunale militare di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa e rinvia per nuovo giudizio al riguardo al gup Tribunale Militare di Napoli.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2013
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