Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-01-2013) 12-02-2013, n. 6853

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 5.4.2012 il Tribunale di sorveglianza di Palermo rigettava il reclamo interposto da T.G., in espiazione pena per reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza, il 20.2.2012, aveva rigettato la sua istanza di liberazione anticipata relativamente al periodo 13.12.2000/30.5.2001 (periodo in cui fu sottoposto a custodia cautelare in carcere), sul presupposto che il periodo in valutazione era inferiore ad un semestre ed era distanziato dal successivo periodo detentivo da un lasso temporale pari a circa sette anni (avendo iniziato il T. l’esecuzione della condanna definitiva per il medesimo reato, il 13.5.2008).

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa deducendo due profili di violazione:

2.1 erronea applicazione dell’art. 54 OP, in quanto il Tribunale a quo non avrebbe preso in considerazione il presupposto principale per la concessione del beneficio , ovverosia la regolarità della condotta tenuta dal prevenuto ed il percorso rieducativo intrapreso fin dal 2008, attraverso gli studi universitari, lo sport, la risocializzazione e la rivisitazione critica delle condotte criminose. Il fattore lontananza nel tempo del periodo da esaminare non sarebbe affatto preclusivo della concessione di quanto è stato richiesto, stante l’assenza di disposizioni normative disciplinanti l’aspetto temporale. Quanto poi alla brevità del periodo in esame, veniva opposto che il computo del semestre può avvenire anche cumulando periodi di detenzione separati da intervallo temporale, purchè si tratti di frazioni di semestre che si prestino ad un efficace apprezzamento dell’opera di rieducazione.

2.2 mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla verifica della sussistenza delle condizioni indicate dall’art. 54 OP, così come indicate dalla difesa. Non sarebbe stata fornita alcuna motivazione, in ordine alla non condivisibilità delle argomentazioni portate dagli scritti difensivi.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e come tale va respinto.

E’ infatti principio ripetutamente affermato da questa Corte quello secondo cui, ai fini della applicazione del beneficio della liberazione anticipata, non è necessaria la continuità del periodo di detenzione da valutare, giacchè il computo del semestre di pena scontata, agli effetti della detrazione prevista dalla L. n. 354 del 1975, art. 54, può avvenire anche cumulando periodi di detenzione separati da un intervallo temporale, a condizione però che si tratti di frazioni di semestre che si prestino ragionevolmente ad un efficace apprezzamento della partecipazione all’opera di rieducazione (Sez. 1^, 4.2.1999, n. 1019), non essendo ammessa alcuna forma di automatismo. E’ stato aggiunto infatti che non si può procedere a sommatorie di singoli periodi di detenzione fra loro cronologicamente distanti, poichè in tale caso non è consentito di verificare la partecipazione del detenuto al trattamento rieducativo, ma soltanto di verificare la regolarità della condotta carceraria. A tale orientamento questa Corte ha dato continuità (Sez. 1^, 6.5.2008, n. 21689) e non vi sono ragioni per allontanarsi da tale approdo interpretativo; il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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