T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 22-01-2011, n. 92

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente si duole della mancata ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – sessione 2008, sostenuto presso la Corte d’Appello di Torino.

Censura, in particolare, la valutazione espressa nei suoi confronti dalla sottocommissione competente per la valutazione delle prove scritte, nella parte in cui ha ritenuto sufficiente, ai fini della motivazione delle insufficienze attribuitegli, l’impiego del solo voto numerico, non accompagnato da giudizi analitici, né da annotazioni o segni grafici idonei a esplicitare le ragioni delle valutazioni negative formulate, anche avuto riguardo alla mancata previa esplicitazione di criteri di valutazione precisi ed omogenei, in grado di orientare in maniera oggettiva l’operato delle varie commissioni e/o sottocommissioni investite della valutazione.

Ha chiesto, pertanto, a questo Tribunale Amministrativo Regionale l’annullamento degli atti in epigrafe indicati per i seguenti motivi di gravame:

1. Violazione, erronea interpretazione di legge e mancanza di adeguata motivazione (ex art. 21octies legge 241/90), relativamente ai seguenti disposti di legge: artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, artt. 1 e 3 della legge 241/1990 e artt. 9 e 10 D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220).

2. Eccesso di potere (ex art. 21octies legge 241/90) per: mancanza di idonei parametri di riferimento che consentano di assicurare ad ogni cittadino eguale trattamento, mancanza della motivazione o comunque insufficienza e contraddittorietà della medesima, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione del procedimento amministrativo, carenza di istruttoria, incongruità e travisamento dei fatti.

Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, ha dedotto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto la reiezione.

In prossimità dell’udienza pubblica del 15 dicembre 2010, fissata per la trattazione del merito, il ricorrente, con memoria, ha ribadito le argomentazioni difensive svolte nell’atto introduttivo.

All’esito dell’udienza pubblica su indicata la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso non merita accoglimento.

Osserva, invero, il Collegio che i giudizi espressi dalle Commissioni esaminatrici hanno carattere tecnicodiscrezionale e devono ritenersi insindacabili in sede di legittimità, salvi i limiti propri della manifesta contraddittorietà, illogicità o irrazionalità ("ex plurimis", C.d.S., IV, 22 settembre 2005, n. 4989; 30 giugno 2005, n. 3552; 17 dicembre 2003, n. 8320), che non sono stati, peraltro, dedotti nel caso in esame.

Quanto alla ritenuta insufficienza del voto numerico a rendere edotto il candidato circa i motivi posti a base della valutazione di inidoneità delle sue prove, va, invece, rilevato che alla stregua dell’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, in particolare della Sezione IV e in parte della Sezione V, al quale questo giudice aderisce, "i provvedimenti della commissione esaminatrice – che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non ammettono all’esame orale il partecipante agli esami per l’abilitazione all’esame di avvocato – vanno di per sé considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa (o comunque dalla competente Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia) predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione" (cfr. ex plurimis C.d.S., IV, 4 maggio 2010, n. 2557; 18 febbraio 2010, n. 953; 22 dicembre 2009, n. 8628; 6 febbraio 2007, n. 607; 22 giugno 2006, n. 3924); "né può sostenersi che la circostanza che sugli elaborati di un concorso pubblico non sia stato apposto alcun segno grafico di correzione sia elemento significativo da cui desumere la carenza di motivazione, sia perché essa non può significare che la prova non sia stata oggetto di correzione, sia perché la necessaria correlazione con i predeterminati criteri di valutazione è comunque garantita dalla graduazione ed omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione tra specifici ed obiettivi elementi di fatto, criteri di massima prestabiliti e conseguente attribuzione del voto" (cfr. C.d.S., IV, n. 953/2010, cit.; n. 8628/2009, cit.; 28 luglio 2008, n. 3710; 4 ottobre 2006, n. 5894; C.d.S., V, 20 giugno 2006, n. 3670).

La stessa Corte Costituzionale, con sentenza 30 gennaio 2009 n. 20, ha del resto affermato che "nella più recente evoluzione della giurisprudenza del Consiglio di Stato, tale tesi si è ormai consolidata, privando la tesi minoritaria, ancora adottata in alcune isolate pronunce, di ogni concreta possibilità di definitiva affermazione giurisprudenziale", dovendosi, quindi, prendere atto della circostanza che "la soluzione interpretativa offerta in giurisprudenza costituisce ormai un vero e proprio diritto vivente".

L’art. 17bis del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, è, inoltre, esplicito nel prevedere unicamente l’attribuzione di un voto numerico in sede di valutazione delle prove scritte dell’esame di abilitazione di cui si discorre e la prospettata illegittimità di tale norma è stata ritenuta non fondata dal giudice delle leggi, seppur con riferimento agli specifici parametri invocati dall’organo remittente.

Nel caso di specie, consta, peraltro, che, contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, la valutazione degli elaborati scritti sia stata informata a ben precisi criteri, dettati allo scopo precipuo di "garantire una uniformità di valutazione su tutto il territorio dello Stato".

Conformemente a quanto previsto dall’art. 22, comma 9, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, la commissione centrale per l’esame di avvocato – sessione 2008, istituita presso i Ministero della Giustizia, ha, infatti, definito i criteri in questione come segue:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico delle argomentazioni, capacità di sintesi e intuizione giuridica;

b) conoscenza della lingua italiana sotto il profilo dell’uso delle forme grammaticali logiche di sintassi e di ortografia e padronanza del lessico italiano e forense;

c) dimostrazione della concreta capacità di risolvere problemi giuridici utilizzando giurisprudenza e dottrina al servizio della propria preparazione giuridica;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà collegando anche al diritto costituzionale e al diritto comunitario la soluzione dei casi che oggi vengono prospettati in una dimensione anche europea;

e) coerente formulazione e logica motivazione delle conclusioni tratte, anche se difformi dall’indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario comune e prevalente.

Ha, inoltre, precisato che nella valutazione degli elaborati "si dovrà sempre considerare che obiettivo della valutazione stessa è… la verifica della sussistenza dell’idoneità del candidato all’esercizio della professione".

Tali criteri, comunicati dal Presidente della Commissione Centrale, con nota in data 18 dicembre 2008, a tutti i Presidenti delle Sottocommissioni, unitamente a quelli definiti, in via generale, dal citato art. 22, comma 9, del R.D.L. n. 1578/1933, consentono, dunque, di ritenere sufficientemente delimitata la discrezionalità valutativa delle varie sottocommissioni e in grado di assolvere a quelle esigenze di oggettività, omogeneità ed imparzialità di giudizio che il ricorrente, in base a mere affermazioni apodittiche, assume, invece, disattese.

La sussistenza di criteri di valutazione definiti in via preventiva e puntuale avvalora, peraltro, ulteriormente la tesi della ritenuta sufficienza motivazionale dell’espressione di un voto numerico a sostegno delle decisioni assunte dalla sottocommissione preposta alla valutazione degli elaborati scritti dell’esame cui ha partecipato il ricorrente, configurandosi come formula sintetica ma eloquente del sottostante giudizio tecnicodiscrezionale, senza che vi sia alcuna esigenza logicogiuridica di una qualche motivazione integrativa recante ulteriori spiegazioni.

In base alle considerazioni innanzi esposte il ricorso va, quindi, respinto, in quanto infondato.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti, attesa l’esistenza di un seppur minoritario orientamento giurisprudenziale di segno opposto a quello cui questo giudice ha inteso aderire.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Paolo Giovanni Nicolò Lotti, Consigliere

Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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