Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 31-07-2012, n. 13622

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

R.G.C., segretario comunale dal settembre 1967, aveva proposto il 15 aprile 2005, avanti al Tribunale di Roma, ricorso nei confronti della propria datrice di lavoro Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) per ottenere all’annullamento della delibera datata 11 dicembre 2000 n. 294 (notificatagli solo in data 21 settembre 2004) con la quale l’AGES aveva disposto la sua destituzione dal servizio, con cancellazione dall’albo dei segretari comunali, in conseguenza di una sentenza di condanna penale a suo carico per reati contro la pubblica amministrazione ritenuta erroneamente passata in giudicato, ma in realtà annullata dalla Corte di cassazione con sentenza 26 maggio 2004 n. 944, con la formula "perchè il fatto non sussiste"; b) la dichiarazione di illegittimità di tutto il procedimento disciplinare concluso con la destituzione; c) la dichiarazione del suo status di segretario generale titolare del Comune di Latina e la reintegrazione con efficacia ex tunc dal 20 febbraio 1993 nelle relative funzioni, con condanna dell’AGES al pagamento delle retribuzioni dalla suddetta data, da determinare in corso di giudizio mediante CTU sulla base di parametri retributivi indicati in ricorso; d) la condanna dell’AGES al risarcimento dei danni da mobbing, da perdita di chances nonchè del danno biologico ed esistenziale; e) la dichiarazione di illegittimità della sospensione cautelare dal servizio dal 20 febbraio 1993; f) la condanna dell’AGES al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; g) la dichiarazione del suo diritto a percepire per intero l’assegno alimentare nel periodo di sospensione.

Il giudice di primo grado, con sentenza del 18 luglio 2006, aveva 1) dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a) in ordine alla domanda relativa all’assegno alimentare, in quanto devoluta alle commissioni tributarie e b) in ordine a tutte le altre domande relative al periodo di rapporto antecedente il 1 luglio 1998, perchè appartenenti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

2) dichiarato l’illegittimità della destituzione con cancellazione dall’albo, adottata con delibera n. 294/00; 3) dichiarato nulla la domanda relativa alla condanna al pagamento delle retribuzioni per il periodo successivo al 30 giugno 1998 e dei contributi previdenziali e rigettato le altre domande.

Su appello del R., la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 14 ottobre 2009 ha: a) dichiarato precluso l’appello per ciò che riguarda la misura dell’assegno alimentare e ha confermato il difetto di giurisdizione dell’AGO in ordine alle domande relative al periodo di rapporto di lavoro antecedente il 1 luglio 1998; e, per le domande relative al periodo successivo, dal 1 luglio 1998, ha b) dichiarato il diritto dell’appellante alla reiscrizione all’albo dei segretari comunali; c) condannato l’AGES a pagare al R. le differenze tra la retribuzione spettantegli (parametrata alla qualifica di segretario generale di classe 1/a) e l’assegno alimentare concretamente corrisposto fino al 31.3.99 nonchè la retribuzione intera per il periodo successivo fino all’8 giugno 2006, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo; d) ha condannato l’AGES al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi alle somme suddette; e) ha confermato nel resto la impugnata sentenza.

Avverso tale sentenza, R.G.C. propone ora rituale ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi.

La causa è pervenuta a queste sezioni unite dalla sezione lavoro della Corte in relazione al primo motivo di ricorso, che investe il tema della giurisdizione.

L’Agenzia intimata non si è costituita in questa sede.

Motivi della decisione

1 – Col primo motivo di ricorso R.G.C. deduce la violazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17 modificato dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7.

In proposito, richiamando la norma indicata sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di impiego alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 dell’ultimo D.Lgs. citato, il ricorrente sostiene che nel caso in esame ricorrerebbe una delle ipotesi di comportamento inadempiente di tipo permanente della pubblica amministrazione nei confronti di un proprio dipendente che, essendosi protratto oltre il termine del 30 giugno 1998, implicherebbe, secondo la giurisprudenza di queste sezioni unite, la giurisdizione del giudice ordinario.

2 – Col secondo motivo di ricorso, la sentenza della Corte territoriale viene censurata per "violazione dell’art. 61 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5", per omessa motivazione sull’istanza di ammissione di una consulenza tecnica per la determinazione del quantum delle differenze retributive alle quali condannare l’AGES. 3 – Col terzo motivo, il ricorrente denuncia l’omessa motivazione della sentenza in ordine alla domanda di rivalutazione monetaria delle somme riconosciutegli, richiesta ritualmente proposta già col ricorso introduttivo del giudizio.

4 – L’ultimo motivo lamenta infine l’omessa motivazione della sentenza in ordine alla domanda risarcitorìa (ribadita in appello) da perdita di chances, e per danno biologico, morale e esistenziale, della quale la Corte avrebbe omesso ogni esame.

Il primo motivo, diretto (nonostante il non corretto richiamo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, anzichè del n. 1) alla affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, è fondato, nei termini di seguito specificati.

Questa Corte ha anche di recente ricordato (Cass. S.U. n. 3183/2012 e 4942/2012) come con la contrattualizzazione del lavoro pubblico operata già col D.Lgs. n. 29 del 1993, larga parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto transitare alla giurisdizione del giudice ordinario e che per consentire un armonico passaggio dalla giurisdizione amministrativa esclusiva, il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17 e il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7 hanno dettato una disciplina transitoria con cui hanno devoluto al giudice ordinario le controversie "relative a questioni attinenti al periodo del lavoro successivo al 30 giugno 1998", conservando al giudice amministrativo quelle precedenti, con l’avvertenza che le stesse avrebbero dovuto essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre del 2000.

E’ stato altresì rilevato che la norma ha palesato ben presto la necessità di un’interpretazione non meramente letterale che avrebbe potuto, in determinati casi, condurre a soluzioni irragionevoli.

Si è al riguardo fatto l’esempio di un contratto collettivo che sul finire dell’anno 2000 avesse riconosciuto la spettanza di benefici per il lavoro prestato negli anni 1994/97 da certe categorie di pubblici dipendenti.

Avendo esclusivamente riguardo al dato relativo agli anni cui si riferisce (retroattivamente) la maturazione del diritto, si sarebbe arrivati alla paradossale conseguenza che a fronte di un eventuale rifiuto dell’Amministrazione di riconoscere i predetti benefici, i dipendenti non avrebbero potuto nemmeno agire in giudizio perchè già decaduti ai sensi della cennata disposizione transitoria.

Questa Corte ha pertanto da tempo precisato che qualora la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa dipenda da un contratto collettivo, un provvedimento od una norma successiva, è a questi ultimi che bisognava fare riferimento per individuare il giudice munito di giurisdizione sulla causa (v., fra le tante, C,. Cass. nn. 21745 del 2009, 9509 del 2011 e 14829 del 2011).

In tal modo si è inteso valorizzare il momento in cui il dipendente si è trovato nella condizione di potere o dovere promuovere la lite, spostando così l’attenzione più sulla tutela dovuta ed esigibile che sulla collocazione temporale degli elementi a base della domanda.

Nell’ottica di questa consolidata giurisprudenza di queste sezioni unite, è stato altresì precisato, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella in esame, che, allorchè con l’azione giudiziaria sia stata richiesta l’eliminazione delle conseguenze negative della sospensione dal servizio, non più giustificata poichè il procedimento penale che l’aveva motivata era terminato con l’assoluzione, si configura una domanda di restitutio in integrum fondata sul presupposto del sopravvenuto avverarsi della condizione, cui era subordinata la ricostruzione della posizione giuridica ed economica del dipendente, con la conseguenza che è proprio alla data di conclusione del procedimento penale che occorre riferirsi per determinare la giurisdizione, atteso che solo in tale momento può dirsi realizzata la fattispecie costitutiva della pretesa dedotta in giudizio (cfr., al riguardo, Cass., sez, un., n. 6418 del 2008 e n. 14895 del 2010).

In base a tali principi, essendo accertato, nel caso in esame, che il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione del R. è intervenuta in epoca successiva al 30 giugno 1998, va dichiarata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda formulata nei confronti dell’AGES. L’esame degli altri motivi di ricorso viene rimesso alla sezione lavoro della Corte.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario anche in ordine alle domande relative al periodo anteriore al primo luglio 1998 e rimette gli atti, quanto agli altri motivi, alla sezione lavoro della Corte.

Cosi deciso in Roma, il 10 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012

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