Cons. Stato Sez. IV, Sent., 24-01-2011, n. 504

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. G.P. impugnava innanzi al TAR per il Lazio il provvedimento datato 17 maggio 2010 con cui il Ministero della Difesa disponeva la sua esclusione dalla selezione riservata per l’ammissione al 16 corso biennale per allievi marescialli Ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, in ragione della constatata presenza di "alterazione acquisita della cute (tatuaggio) braccio destro che per dimensioni determina rilevante alterazione dell’apparato cutaneo e della funzione fisiognomica (art.19 D.T. 5/12/2005)".

L’adito TAR, dopo aver disposto, con ordinanza n.1062/2010 incombenti istruttori, con sentenza n.32768/2010, resa in forma semplificata, rigettava il proposto ricorso, ritenendo infondate le censure ivi dedotte.

L’interessato, ha impugnato tale sentenza, chiedendone la riforma alla stregua delle argomentazioni racchiuse in un unico articolato motivo, sostenendo, in particolare la erroneità delle statuizioni assunte dal primo giudice sotto molteplici aspetti.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, che ha contestato la fondatezza del proposto gravame.

Tanto premesso, l’appello deve considerarsi infondato; e perciò stesso va respinto.

Il Collegio non può qui non richiamare i precedenti principi espressi sul punto dalla giurisprudenza della Sezione (cfr n.4929 del 20 aprile 2010), dai quali non si ha motivo di discostarsi, per le ragioni che si vanno di seguito sinteticamente ad esporre.

Dunque, è stata rilevata dalla Commissione medica preposta alla selezione la presenza, sul deltoide del braccio destro dell’appellante, di un tatuaggio di significativa dimensione (cm.16×10), ritenuta dall’Organo medico causa di non idoneità fisica, rientrando, in particolare, siffatta anomalia cutanea tra le alterazioni di cui all’art.19 della direttiva tecnica della Sanità militare del 5/12/2005, di per sé ostativa al reclutamento nel corpo militare del candidato.

Ora, il giudizio reso dalla commissione medica è un apprezzamento tecnicoscientifico che non appare affetto da vizi di logicità e/o irrazionalità e che quindi ben può giustificare la non idoneità del soggetto.

Nella specie, non si tratta di un mero riferimento alla "affezione" rientrabile tra quelle elencate dal citato art.19 della Direttiva tecnica, venendo in rilievo la verifica da parte dell’organo medico della effettiva entità dell’alterazione cutanea e tanto anche in relazione alla sua localizzazione.

Dalla documentazione versata in atti risulta che è stato compiuto l’accertamento medico in questione; e una siffatta indagine ha certamente comportato un apprezzamento sanitario di tipo negativo in ordine alla rilevanza della decorazione riscontrata sulla cute, per le dimensioni del disegno prodotto sul deltoide, unitamente ad un giudizio di disvalore del tatuaggio in questione quale segno non consono al prestigio dell’istituzione militare.

Se così è, nella specie, il drago raffigurato sul braccio destro, con la tecnica del tatuaggio, costituisce causa di non idoneità fisica ai sensi dell’art.19 già citato e si pone in linea con la previsione di esclusione prevista dal bando di concorso.

Vale anche osservare che la fisiognomica del corpo del ricorrente è alterata in maniera rilevante, non valendo opporre che il tatuaggio non è visibile una volta indossata la camicia della divisa anche nella sua versione a mezze maniche, una volta rammentato che i Carabinieri sono potenzialmente destinati anche in servizi durante i quali devono o possono indossare la canottiera (servizio in mare o simili). D’altro canto un braccio tatuato in modo così eclatante rappresenta uno strumento di identificazione del militare, che, in quanto destinato a combattere la criminalità, sarebbe posto in maggiore pericolo nell’eventuale svolgimento della sua attività istituzionale: il che rappresenta una delle ragioni per cui il travisamento evidente della fisiognomica del corpo è considerato nelle direttive un elemento ostativo all’arruolamento.

Per le suesposte considerazioni la determinazione di esclusione dalla procedura selettiva per cui è causa appare essere stata adottata in corretta applicazione della normativa regolante il concorso, come giustamente rilevato dal giudice di primo grado, le cui statuizioni meritano di essere confermate.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese e competenze del presente grado di giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Armando Pozzi, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

Dante D’Alessio, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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