Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 31-07-2012, n. 13618

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Svolgimento del processo
Con atto notificato il 25 marzo 1994 la s.r.l. A. S., concessionaria dal 1982 di una zona demaniale nel porto di N., citò davanti al Tribunale di quella città il C. A. del porto di N., chiedendo che fosse condannato: – alla restituzione della somma di lire 227.261.394, oltre agli interessi, versata a titolo di canoni nonostante l’inutilizzabilità del bene, del quale il Sindaco, quale Commissario straordinario di Governo, aveva disposto nel 1983 l’occupazione di urgenza a fini di espropriazione per pubblica utilità; – al ripristino di fabbricati, la cui statica era stata compromessa da lavori eseguiti nel 1991 dal Consorzio N. 10, su concessione dello stesso Commissario, per la realizzazione di un collettore fognario; – al risarcimento dei danni.
Il convenuto si costituì in giudizio, eccependo pregiudizialmente la propria carenza di legittimazione passiva e il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Questa seconda eccezione fu accolta dal Tribunale, con sentenza n. 1583/2005.
Impugnata dalla s.r.l. A. S., la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di N., che con sentenza n. 2055/2011 ha rigettato il gravame.
La s.r.l. A. S. ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. L’Autorità portuale di N. (già C. A. del porto di N.) si è costituita con controricorso e ha presentato una memoria.
Motivi della decisione
Con il motivo addotto a sostegno del ricorso la s.r.l. A. S. lamenta che la Corte d’appello ha erroneamente disconosciuto che la cognizione della causa compete a giudice ordinario, a norma della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5, in quanto si verte esclusivamente sul diritto alla ripetizione delle somme pagate come canone di concessione, nonostante l’impossibilità di fruizione del bene.
La doglianza è fondata.
Il giudice a quo ha basato la decisione sul rilievo che all’amministrazione del demanio marittimo compete un potere discrezionale per la determinazione del corrispettivo della concessione e che la controversia non ha carattere esclusivamente patrimoniale, ma coinvolge la verifica dell’intero rapporto.
Nè l’uno nè l’altro di tali assunti è condivisibile. La domanda della s.r.l. A. S. non attiene in alcun modo alla quantificazione del canone, compiuta dal C. A. del porto di N., poichè concerne invece l’effettività dell’obbligo del relativo pagamento, in presenza di un impedimento, per fatto di una diversa amministrazione, all’utilizzazione del bene. Non è stato quindi posto in discussione l’"intero rapporto", ma soltanto un suo aspetto prettamente patrimoniale. Nè d’altra parte sono state mosse contestazioni di sorta in ordine all’esercizio di poteri autoritativi da parte dell’ente concedente. Si verte dunque nella materia che forma oggetto della clausola di salvezza della giurisdizione ordinaria, contenuta nella disposizione di cui la ricorrente ha denunciato la violazione, vigente all’epoca di inizio della causa e riprodotta sostanzialmente nel codice del processo amministrativo approvato con il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133.
Nella sentenza impugnata non si fa cenno delle ulteriori domande di riduzione in pristino e di risarcimento proposte dall’attrice, le quali comunque rientrano anch’esse nella giurisdizione del giudice ordinario, poichè riguardano eventi esterni ai rapporto concessorio:
si tratta dei danni che la s.r.l. A. S. assume di aver subito a causa di lavori compiuti nell’area in questione da un’amministrazione diversa dalla concedente.
In accoglimento del ricorso, pertanto, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa, in applicazione dell’art. 383 cod. proc. civ., al Tribunale di N., cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al Tribunale di N., cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012

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