Cons. Stato Sez. IV, Sent., 24-01-2011, n. 502

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Ten. Col. A.G. partecipava alla procedura selettiva del giudizio di avanzamento a scelta al grado di colonnello per l’anno 2009 e all’esito della detta procedura veniva giudicato sì idoneo, ma collocato in posizione non utile nel quadro di avanzamento per il predetto anno.

L’interessato impugnava innanzi al TAR per il Lazio tale giudizio e chiedeva nel contempo, ai sensi dell’art.25 della legge n.241 del 1990, l’accertamento del diritto ad accedere, mediante visione ed estrazione copia, alla documentazione riguardante il giudizio di avanzamento, come da istanza datata 5 novembre 2009.

L’adito Tar, con sentenza n.18480/2010 resa in forma semplificata, definiva la pretesa avanzata ai sensi del citato art.25 della legge sul procedimento amministrativo, rigettando il relativo ricorso.

Il Ten. Col. G. ha impugnato tale sentenza, ritenendola errata sia in ordine alle statuizioni di ordine sostanziale in essa contenute, sia relativamente all’avvenuta condanna dell’appellante alle spese di giudizio.

In particolare, a sostegno del gravame qui proposto l’interessato ha dedotto, con due mezzi di gravame, le censure di violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 22, 23 e 24 della legge n.241/90, illogicità della motivazione, errori nei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, illogicità manifesta.

Parte appellante sostiene l’illegittimità della condotta tenuta dall’Amministrazione, perché ha consentito solo in parte l’accesso ai documenti richiesti e ha ingiustamente differito e limitato l’accesso per la restante parte sul rilievo della momentanea indisponibilità della documentazione.

Lo stesso appellante peraltro fa presente che in data 7 luglio 2010, sia pure con ritardo, l’Amministrazione ha consentito il completo accesso agli atti.

Alla camera di consiglio del 21 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Tanto premesso, in via pregiudiziale il Collegio deve rilevare, secondo quanto espressamente ammesso dallo stesso appellante (vedi pag. 8 del gravame) l’avvenuta cessazione della materia del contendere, in ragione del consentito ed avvenuto accesso in data 7 luglio 2010 – e cioè precedentemente alla proposizione del presente gravame (notificato il 23 luglio 2010) – agli atti e documenti chiesti in visione ed in copia, in modo completo, in adesione integrale alla richiesta formulata.

Stante l’avvenuto espletamento in maniera satisfattiva del diritto di accesso in favore del Ten. Col. G., non resta al Collegio che dare atto della improcedibilità dell’appello in parte qua, appunto per sopravvenuta carenza di interesse, risultando la decisione di merito del tutto superata dall’evento del compiuto esercizio, in epoca precedente al proposto ricorso, del diritto di cui si discute.

Merita, invece, accoglimento l’impugnativa proposta avverso la statuizione pure assunta dal giudice di primo grado di condannare alle spese del giudizio di prime cure l’allora ricorrente A.G..

Invero, ove si proceda ad un giudizio per così dire prognostico in ordine alla fondatezza sostanziale della pretesa a veder soddisfatta la richiesta di accesso per cui è causa, va rilevato come del tutto incongrua si appalesa la motivazione resa a suo tempo a sostegno del diniego opposto all’interessato, lì dove l’Amministrazione ha fatto semplicisticamente presente che l’accesso non era possibile "in quanto la documentazione si trova presso la commissione superiore di avanzamento".

Non v’è chi non veda come la circostanza opposta non vale a giustificare legittimamente il diniego in questione, non potendosi, in particolare, evincere una indisponibilità della documentazione momentaneamente detenuta da un organo che siede comunque presso il Ministero della Difesa.

Il provvedimento di reiezione dell’accesso si appalesava dunque illegittimo ed errata è stata la sentenza di primo grado, che non ha rilevato l’illegittimità della determinazione ministeriale.

Di conseguenza la statuizione del TAR di porre a carico della parte ricorrente le spese del giudizio si rivela ingiusta e perciò stesso va riformata.

Sussistono, peraltro, giusti motivi, attesa la particolarità della fattispecie all’esame, per compensare tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per il resto lo accoglie; per l’effetto, riforma la sentenza del TAR per il Lazio – Roma – n.18480/2010 nella parte in cui ha condannato il Ten. Col. A.G. alla rifusione delle spese (liquidate nella misura di euro 1.000,00).

Compensa le spese e competenze del doppio grado del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Armando Pozzi, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

Dante D’Alessio, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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