Cons. Stato Sez. IV, Sent., 24-01-2011, n. 499

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Con bando pubblicato sulla G.U. n.77 del 3/7/2009 il Ministero della Difesa – Direzione Generale degli Armamenti Terrestri (DGAT) indiceva una gara a procedura ristretta in ambito U.E. n.092/09/0055 (1234567) per la fornitura, suddivisa in 7 lotti, di container mobili speciali, di vario tipo e con diversa destinazione, con aggiudicazione al prezzo più basso.
In particolare, la provvista dei beni riguardava: lotto 1 per la fornitura di n.6 cucine in 2 container; lotto 2 per la fornitura di n.2 container panificio; lotto 3 per la fornitura di n.16 frigo; lotto 4 per la fornitura di n.10 lavanderie; lotto 5 per la fornitura di n. 20 container servizi igienici; lotto 6 per la fornitura di n.2 container docce; lotto 7 per la fornitura di n.2 container dissalatori.
Alla gara partecipavano: per il lotto 1 diciassette operatori economici, tra cui l’attuale appellante e la controinteressata C.; per il lotto 2 quattordici ditte (tra cui sempre le attuali contendenti); per il lotto 5 sedici concorrenti, comprese le società che qui controvertono; e per il lotto 6 sedici imprese tra cui, sempre, M.S. e C..
Si svolgeva la gara e la stessa, relativamente ai lotti che qui interessano (1, 2, 4, e 6) veniva sospesa per effettuare l’individuazione delle offerte anormalmente basse, con una aggiudicazione provvisoria dei lotti.
La M.S., dopo aver presentato istanza di accesso agli atti, faceva pervenire all’Amministrazione procedente un atto di significazione e diffida, nel quale si rilevava, tra l’altro, la mancanza in capo alla concorrente C. (aggiudicataria dei lotti 1,2, 4, e 6 e seconda classificata per il lotto 5) la mancanza della certificazione di qualità quale requisito di ammissione alla gara.
Intanto, dopo che era stata effettuata la verifica delle anomalie prevista dall’art.86 comma 1 del dlgs n.163/2006, avveniva l’aggiudicazione definitiva dei lotti secondo la graduatoria che risultava essere, per i lotti che qui interessano, la seguente:
lotto 1: aggiudicataria C., seconda classificata M.S.;
lotto 2: aggiudicataria C., seconda classificata M.S.;
lotto 5: aggiudicataria C., seconda classificata M.S.:
lotto 6: aggiudicataria C.M.F, seconda classificata M.S..
La Società ora appellante impugnava innanzi al Tar per il Lazio i provvedimenti emessi dal Ministero della difesa 29/12/2009 di aggiudicazione definitiva dei lotti testé indicati, nonché i verbali e/o i procedimenti di gara, deducendo vari profili di illegittimità degli atti relativi all’espletata procedura di gara, e lamentando in particolare, la mancata esclusione dalla procedura concorsuale della concorrente C., per l’assenza in capo a questa Società del requisito di ammissione alla gara di cui al punto III.2.1 del bando, costituito dalla produzione da parte delle ditte interessate di apposita certificazione di qualità (ISO 9001 2000/2008) specificatamente riferita all’attività di "progettazione, sviluppo, realizzazione e assistenza per specifici materiali in fornitura".
L’adito TAR con sentenza.3483 dell’8 marzo 2010, resa in forma semplificata, accoglieva solo entro certi limiti la proposta impugnativa.
Più in dettaglio, il giudice di primo grado così statuiva:
dichiarava la mancanza di interesse sostanziale e processuale all’annullamento dell’aggiudicazione dei lotti 1,5 e 6, atteso che, secondo il Tar, la ricorrente si sarebbe classificata terza (in tutti e tre i lotti);
dichiarava fondato il ricorso con riferimento al lotto n.2, per il quale risulta aggiudicataria la C. lì dove rilevava la sussistenza del vizio di perplessità costituito dal fatto che la certificazione di qualità prodotta dall’aggiudicataria ("fabbricazione di carpenteria metallica media leggera su specifica del cliente") non era congrua rispetto a quanto richiesto dal bando;
annullava l’aggiudicazione del lotto in questione, disponendo la rinnovazione del procedimento a partire dall’ultimo atto valido, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione;
respingeva la domanda risarcitoria di reintegrazione in forma specifica e anche quella di risarcimento patrimoniale.
La M.S., con l’appello all’esame ha impugnato tale sentenza, con la richiesta di riforma parziale della medesima, per i capi ad essa sfavorevoli, deducendo a sostegno del proposto gravame, i seguenti motivi:
omessa e/o erronea e/o contraddittoria motivazione anche per l’erronea valutazione di un punto decisivo della controversia, avendo errato nel valutare l’interesse della richiedente;
erronea e/o insufficiente motivazione, omessa e/o erronea e/o contraddittoria valutazione su altro punto decisivo della controversia, ovvero il diritto alla reintegrazione in forma specifica.
Il Ministero della Difesa, costituitosi in giudizio per resistere all’appello, ha proposto avverso la sentenza 3483/2010 appello incidentale in relazione all’accoglimento del gravame di primo grado in ordine al lotto 2.
Secondo l’Amministrazione l’originario ricorso della M. avrebbe dovuto essere dichiarato totalmente inammissibile, giacché anche questa Società era priva di certificazione di qualità coincidente con quanto letteralmente richiesto dal bando, con la conseguenza che in ragione del mancato possesso del requisito previsto dalla lex specialis, la M. andava estromessa dalla gara. In ogni caso il seggio di gara avrebbe utilizzato, quanto alla valutazione delle certificazioni di qualità, un criterio di adeguatezza sostanziale che farebbe salvo e legittimo l’operato della Commissione di gara.
Si è poi costituita in giudizio la controinteressata Società C., che ha proposto, con un solo atto, appello incidentale, definito dalla stessa sia proprio che improprio.
A sostegno di tale impugnativa sono stati dedotti i seguenti mezzi:
a) erroneità della sentenza nella parte in cui dichiara che il certificato di qualità di C. s.r.l. non è equiparabile a quello prescritto dal bando di gara;
b) erroneità della sentenza nella parte in cui dichiara non ammissibile la censura prospettata rispetto al certificato di qualità di M.S. s.p.a perché non proposta con ricorso incidentale;
c) (per tuziorismo nel ricorso incidentale improprio): erroneità della sentenza per violazione del diritto di difesa, per non aver dato a C. la possibilità di proporre ricorso incidentale, avendo pronunciato subito con sentenza con rito abbreviato.
Le parti hanno ulteriormente ribadito le loro tesi a mezzo di apposite memorie difensive.
La Sezione con ordinanza n.1935 del 27 aprile 2010 ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza qui impugnata presentata dalla M.S. s.p.a.
All’udienza del 21 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il Collegio (diversamente da quanto statuito dalla Sezione in sede cautelare sulla scorta della sommaria delibazione ivi resa) che l’appello sia fondato e vada accolto nei sensi e per gli effetti che si vanno ad illustrare.
Il giudice di primo grado ha rilevato (erroneamente), con riferimento alla graduatoria stilata all’esito della gara, relativamente ai lotti 1), 5) e 6), l’insussistenza in capo a M.S. di un interesse attuale e concreto all’impugnazione dei provvedimenti di aggiudicazione dei lotti stessi in favore dell’aggiudicataria C., in ragione del non utile posizionamento dell’appellante nella graduatoria.
La statuizione resa dal TAR non si appalesa corretta, per essere il frutto di un erronea valutazione dei fatti e degli atti che hanno caratterizzato lo svolgimento e gli esiti della gara in questione.
Invero, sul punto, il decisum di prime cure ha preso in considerazione la posizione della società appellante come risultante nella graduatoria provvisoria per i lotti 1, 5 e 6 stilata al momento della sospensione delle operazioni di gara per l’effettuazione della verifica delle anomalie che effettivamente vedeva la M.S. come terza classificata.
Senonché all’esito dell’operazione di cui all’art. 86, comma 1 del dlgs n.163/2006, veniva stilata ed approvata la graduatoria definitiva sulla scorta della quale la M. risultava classificata al secondo posto per i lotti 1,2, 5 e 6, pervenendo la società a tale utile posizione (in quanto posta immediatamente a ridosso dell’aggiudicataria C.) a seguito dell’operazione di verifica delle anomalie che hanno visto eliminata la Società P.S., concorrente che si frapponeva tra le attuali Società contendenti.
Il finale ed esatto posizionamento della M. al secondo posto è rilevabile, per tabulas, dal contenuto degli atti relativi alla descrizione e approvazione della procedura di gara e al riguardo è ragionevole ritenere, come puntualmente dedotto in gravame che il convincimento del Tar circa il non utile posizionamento della M. (quale terza classificata) sia il frutto di un travisamento della lettura dei dati documentali, di guisa che, conseguentemente, la statuizione del primo giudice – circa una carenza di interesse concreto ed attuale, in capo all’allora ricorrente, alle relative impugnative per "non trarne alcuna utilità dall’impugnativa dei provvedimenti di aggiudicazione dei lotti 1,5 e 6"- va disattesa e riformata.
Ora, una volta ammessa la legittimazione sostanziale e processuale all’impugnativa dei lotti in questione, il Collegio deve necessariamente farsi carico di esaminare, in ragione dell’effetto devolutivo dell’appello alla integrale cognizione della controversia (come articolata in primo e secondo grado) le questioni giuridiche di fondo sollevate dalla Società interessata in prime cure e qui riproposte (vedi pagg.10 e 11 dell’appello).
In particolare, vanno vagliati i profili di illegittimità, aventi carattere assorbente in ordine alla definizione della intera controversia, dedotti dalla M.S. a carico dei provvedimenti di aggiudicazione adottati in favore di C. e degli atti di gara col motivo di violazione e falsa applicazione del bando di gara e dell’art.42 dlgs n.163/2006 e di eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto.
Con tali censure la parte interessata rileva la carenza del requisito di partecipazione alla gara dell’aggiudicataria C. relativamente alla certificazione di qualità richiesta dal bando di gara, nonché la illogicità della valutazione della Commissione di gara con l’avvenuto riscontro positivo della certificazione in proposito prodotta da C.., di talché la palese illegittimità di un siffatto operato inficerebbe conseguentemente l’avvenuta aggiudicazione della gara per i lotti in questione.
I vizi di legittimità denunciati a carico degli atti di gara sono fondati.
Il bando di gara disciplinante la gara a procedura ristretta oggetto del contendere, al punto III 2.4 sulle condizioni di partecipazione alla gara, ha previsto, quale requisito di ammissione, l’essere le società costruttrici "riconosciute in certificazione di qualità, in corso di validità ISO 9001;2000/2008… relativamente alla progettazione, realizzazione, e assistenza per specifici materiali di fornitura", lì dove la gara ha ad oggetto, nel suo complesso, la fornitura dei prodotti descritti nella sezione II del bando, ovvero container mobili speciali, così come specificatamente descritti nell’allegato B al bando, recante informazioni sui lotti.
E’ accaduto che la Commissione giudicatrice della gara, come si rileva dall’esame del verbale di valutazione delle domande di partecipazione datato 24/9/2009, relativamente ai lotti 1, 2,5 e 6, con riferimento alla posizione della M. e della C., ha ritenuto le due società avessero entrambe "presentato una documentazione completa", "dimostrato di possedere le capacità tecnica ed economica per partecipare ai lotti in gara in questione", oltreché dato atto, per la C., di aver "presentato il certificato di qualità UNI EN ISO 9001.2000".
Successivamente, dopo l’operata ammissione delle ditte alla gara e l’avvenuto espletamento della già ricordata operazione di verifica delle offerte anomale, la stessa Commissione ha proceduto, come da verbali nn.1136 del 22/10/2009 e 1204 del 23/12/2009, alla valutazione delle offerte economiche, risultando aggiudicataria la C. con offerte recanti il prezzo più basso.
Ora il modus operandi del Seggio di gara non appare corretto, in relazione alla fase di valutazione delle domande di partecipazione ai fini dell’ammissibilità alla gara delle ditte, non rispondendo, in particolare la documentazione prodotta dalla C. s.r.l. alla normativa prevista dal bando di gara.
Invero, avuto riguardo alla certificazione di qualità prodotta da tale Società, la stessa riguarda, quale campo applicativo, la "fabbricazione di carpenteria metallica media leggera su specifica del cliente"; ed è del tutto evidente che una siffatta "abilitazione" è piuttosto lontana dall’attestazione di qualità richiesta dal bando di gara a titolo di requisito di partecipazione, la quale fa riferimento alla "progettazione, sviluppo, realizzazione ed assistenza per specifici materiali di fornitura", quali sono, detti materiali dei container mobili attrezzati.
In tal modo, come correttamente osservato dal primo giudice, nella parte in cui ha accolto il ricorso M., l’Organo preposto alla gara ha proceduto a valutare come idonea la domanda di partecipazione della C. pur in presenza di un certificato di qualità che non corrisponde al requisito di ammissibilità e di capacità tecnica richiesto dalla lex specialis, in quanto la fabbricazione di carpenteria metallica su specifica del cliente esclude di per sé, soprattutto la progettazione e le particolari attrezzature da sistemare nei container per farli divenire degli shelters.
Ora, vero è che neanche la certificazione di qualità della M.S. risulta perfettamente sovrapponibile alla dizione richiesta dal bando di gara, ma altrettanto indubbia è la circostanza che la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica prodotta dall’attuale appellante, sulla scorta di quanto recato dalla certificazione di qualità e dal certificato CCIA (progettazione e produzione di containers e shelters e di costruzioni metalliche prefabbricate e manufatti di carpenteria per impieghi civili, industriali e militari) oltreché pressoché identica al dato letterale del bando, certamente rientra nell’ambito applicativo richiesto (progettazione e costruzione di container, sussistendo anche la manutenzione, assimilabile all’assistenza). E, in ogni caso, appare pienamente rispondente alle esigenze tecnicologistiche dell’Amministrazione militare procedente, per soddisfare le quali è stata disposta la gara in questione.
D’altra parte, se la ratio delle previsioni del bando volte ad assicurare il possesso delle condizioni di partecipazione è quella di far sì che, preliminarmente alla valutazione di ordine economico delle offerte, occorre valutare (onde assicurare il superiore interesse pubblico alla scelta soggettivamente ed oggettivamente ottimale dell’aggiudicatario della fornitura del bene e/o servizio oggetto di gara) il possesso delle capacità tecniche del soggetto concorrente, nella specie il vaglio della condizione di partecipazione è avvenuto con modalità non consone alle prescrizioni del bando e comunque del tutto illogiche, senza che si sia dato adeguata contezza del perché di un siffatto anomalo operare.
In particolare, è mancata un’attività istruttoria volta ad evidenziare l’insufficienza ex se del requisito della certificazione di qualità prodotta dal soggetto risultato poi aggiudicatario dei lotti in questione e la non corrispondenza di detta documentazione con le disposizioni del bando stesso, per cui bisogna conseguentemente dare atto che nella specie risultano sussumibili in capo agli atti qui in contestazione i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere dedotti dalla Società interessata con riferimento alla procedura di gara e ai provvedimenti di aggiudicazione dei lotti 1,5 e 6.
Tanto questo è vero che, successivamente all’aggiudicazione, la C. si è dovuta "piegare" a chiedere in comodato temporaneo shelters del tipo di quelli che servivano al Ministero della difesa per poterli copiare "alla giapponese", non essendo evidentemente in grado di realizzare prodotti idonei alle necessità della Amministrazione senza vederne qualcuno!
A questo punto occorre procedere alla disamina degli appelli incidentali proposti ex adverso dall’Amministrazione della Difesa e dalla controinteressata C. che attaccano sul punto la sentenza n.3483/2010 del Tar Lazio.
In particolare le parti resistenti (il Ministero della Difesa e la società aggiudicataria, questa seconda, specificatamente con il primo motivo d’impugnazione) criticano la sentenza nella parte in cui essa afferma che il certificato di qualità di C. s.r.l. non è equiparabile a quello prescritto nel bando di gara.
Ora, per quanto attiene il giudizio di non equiparabilità stricto iure della certificazione di qualità prodotta da C. con le prescrizioni del bando formulato dal primo giudice, si richiama quanto detto sin qui in sede di disamina dell’appello principale e che è valso, specularmente, a far ritenere fondate dal TAR le censure all’uopo formulate da M.S. nel primo grado, confermate ed estese in questo grado del giudizio, anche per i lotii nei quali il TAR medesimo aveva erroneamente riscontrato il difetto di interesse.
Più in particolare, poi, le parti, appellanti incidentali sul punto, sostengono la tesi della legittimità dell’operato del seggio di gara, che, in ordine alla valutazione della produzione documentale richiesta come requisito di partecipazione, avrebbe utilizzato, in luogo del criterio formale di identità letterale tra i due certificati (quello della C. e quello richiesto dal bando) un parametro di c.d. adeguatezza sostanziale tra l’oggetto dell’appalto e l’attività svolta dalla società e tanto al fine di assicurare la massima partecipazione alla gara.
I rilievi posti a base delle impugnative incidentali non meritano positiva considerazione per almeno tre ordini di ragioni, naturalmente calibrate sulla situazione di specie della C. (le cui "doti partecipative di qualità erano estremamente lontane da quelel pretese dalla legge di gara):
a) nelle procedure di affidamento di appalti pubblici la Commissione di gara è strettamente vincolata al rispetto delle prescrizioni, anche formali del bando onde assicurare quelle esigenze di certezza e celerità delle procedure medesime ma anche l’imprescindibile condizione di imparzialità dell’azione amministrativa attraverso, appunto, la parità di trattamento tra tutti i partecipanti (cfr, ex multis, Cons Stato Sez. V 25/1/2003 n.357) e tale principio trova eccezione solo in presenza di prescrizioni manifestamente illogiche, ma non è questo il caso che qui ricorre;
b) in concreto, la Commissione ha fatto uso di un criterio, quello di tipo contenutistico e/o di adeguatezza sostanziale, che, non solo costituisce una deviazione in corso d’opera dal percorso previsto ed indicato dal bando per assicurare la par condicio in ordine alla degli aspiranti concorrenti alla gara, ma ha anche usato questo c.d. criterio sostanzialistico in modo del tutto illogico, rispetto all situazione di C.; comunque l’abbandono, di fatto del parametro normativo recato dalla lex specialis non può ritenersi, di regola, ammissibile;
c) in ogni caso, nei verbali descrittivi delle operazioni di gara non v’è traccia delle ragioni che avrebbero consigliato di preferire al criterio di ammissibilità e di verifica della validità tecnica dei soggetti partecipanti previsto dal bando quello della equivalenza sostanziale; e sì che una qualche traccia motivazionale avrebbe dovuto essere particolarmente necessaria per una situazione in cui l’obiettivo sostanzialistico è stato calato anche in favore di una società che gli shelters non li avrebbe mai potuti autonomamente costruire, essendo del tutto estranei alle proprie "corde" produttive (come è risultato provato ex post).
Quanto al secondo motivo dell’appello incidentale di C., a mezzo del quale viene rilevata l’erroneità della sentenza de qua nella parte relativa alla dichiarazione di non ammissibilità della censura prospettata nei confronti della certificazione di qualità di M.S. s.p.a. perché non proposta con ricorso incidentale, il mezzo non vale ad invalidare le statuizioni rese dal giudice di primo grado, atteso che, in primo luogo, non è idoneo a mettere in non cale il fondante e prioritario rilievo formulato dal Tar (e che qui si conferma) dell’illogico, non consentito utilizzo del criterio sostanzialistico di valutazione dell’idoneità della produzione documentale in parola dei partecipanti utilizzato dalla Commissione, specie con riguardo alla stessa C.,. In ogni caso, e questa è la riflessione principale, bene il TAR ha rilevato che non si potesse con una semplice difesa per memoria condurre una considerazione di "attacco" all’ammissione di controparte, che doveva essere esposta con un ricorso incidentale fin dal primo grado, non avendo il giudice amministrativo, di norma, poteri di disapplicazione degli atti amministrativi.
Rimane da esaminare il terzo motivo dell’appello incidentale della società privata.
C. lamenta una pretesa violazione del diritto di difesa per non esserle stata concessa, attraverso la conversione in camera di consiglio del giudizio cautelare in giudizio di merito, a mezzo di decisione c.d."breve", la possibilità di proporre ricorso incidentale.
Il mezzo è inammissibile.
In primo luogo, ai fini della configurazione di una eventuale lesione del diritto di difesa la C. avrebbe dovuto tutt’al più, e non l’ha fatto, denunciare l’eventuale mancato avviso ai difensori presenti in camera di consiglio, in sede di discussione dell’istanza cautelare, dell’intendimento di definire la causa con il rito della sentenza in forma semplificata; giacché è solo con riferimento a quell’adempimento procedurale che si potrebbe ravvisare, in ipotesi di non avvenuta comunicazione alla parti presenti, la predetta violazione del diritto di difesa.
In ogni caso, come precisato da questo Consiglio di Stato (cfr. Sez. IV, 7/9/2006 n.5196; Sez. V 13/2/2009 n.862), il mezzo non si identifica in una mera controimpugnazione su capi dipendenti o connessi con quelli contrastati principaliter, ma costituisce una doglianza autonoma ed indipendente; e, se così è, la relativa impugnativa è soggetta ai termini ordinari per il gravame previsti dall’art.28 della legge n.1034 del 1971 come dimidiati dall’art.23 bis della stessa legge n.1034/71 (si fa riferimento alle norme ante nuovo P.A. che andavano applicate all’epoca del ricorso di primo grado) che nella specie non risultano rispettati.
Conclusivamente, i due appelli incidentali,, in quanto infondati, vanno respinti.
Tornando all’appello principale di M.S., non risultando pienamente satisfattiva, come dedotto da M.S., la dichiarazione di illegittimità degli atti e provvedimenti di gara impugnati, va accolta, in quanto fondata, la pretesa risarcitoria di tipo patrimoniale pure formulata, sia pure in via subordinata nel proposto gravame, nei sensi e termini che qui appresso si va a precisare.
Il Collegio sceglie la forma del risarcimento per equivalente perché il contratto è stato "purtroppo" firmato da tempo ed in avanzato corso di esecuzione.
Nella illegittimità degli atti testé accertata è ravvisabile un comportamento colposo da parte dell’Amministrazione procedente, costitutivo di responsabilità ex art.2043 codice civile a sua volta causativa di danni suscettibili di risarcimento in ragione delle conseguenze patrimoniali negative subite a causa di detto comportamento colposo.
In particolare, nella specie, va riconosciuto, nell’ambito del giudizio previsto dagli artt.34 e 35 del dlgs n.80 del 31 marzo 1998 n.80, in favore della M.S. il risarcimento del danno economico subito, che – non più opportuna, come si diceva, la possibilità della reintegrazione in forma specifica essendo la fornitura ormai iniziata, – va liquidato con riferimento all’equivalente monetario (cfr. Cons. Stato, Ad. pl. 21/11/2008 n.12).
Più specificatamente, il pregiudizio economico (da risarcirsi) causato all’appellante principale, nella sua quantificazione, viene liquidato in via equitativa nella seguente entità:
a) con riferimento al danno emergente e al lucro cessante nella misura del 5% dell’offerta economica prodotta da M.S. per ciascuno dei lotti per cui è causa, come risultante dai verbali di gara (lotto 1: euro 732.000.00; lotto 5: euro 878.960,00, lotto 6: euro 94.734);
b) in relazione alla perdita di opportunità, nella misura del 1 % delle suindicate offerte economiche (ciascuna per ogni lotto in questione).
Lo stesso vale per il lotto 2, essendo necessario anche per esso provvedere ade nucleare le medesime percentuali, non essendo spiegabile la ragione del mancato riconoscimento, da parte del TAR, almeno del danno per equivalente alla società a torto pretermessa (e per giunta vincente del ricorso di prime cure su tale lotto).
Il Ministero della Difesa, dunque, è condannato a risarcire alla Società appellante principale i danni patrimoniali subiti nella misura complessiva del 6% delle offerte economiche prodotte, come sopra meglio accennato.
Le spese e competenze del presente grado del giudizio seguono la regola della so soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, così dispone:
accoglie, per quanto di ragione, l’appello proposto da M.S. s.p.a e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, accoglie in parte qua il ricorso di primo grado e annulla gli atti della procedura di gara per cui è causa, ivi compresi i provvedimenti di aggiudicazione dei lotti 1, 5 e 6;
accoglie la pretesa risarcitoria, per equivalente fatta valere dall’appellante principale e, per l’effetto, condanna il Ministero della Difesa a risarcire i danni alla M.S. S.r.l. nei termini di cui in motivazione, con riferimento sia ai tre lotti su indicati sia al lotto 2;
rigetta gli appelli incidentali proposti rispettivamente dal Ministero della Difesa e da C. S.r.l..
Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 7.000,00 (settemila/00) oltre IVA e CPA, di cui euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) a carico del Ministero della Difesa e gli altri euro 3.500.00 (tremilacinquecento/00) a carico della C. S.r.l..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Armando Pozzi, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Dante D’Alessio, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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