Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 01-08-2012, n. 13836

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

1. O.C., + ALTRI OMESSI hanno chiesto, con ricorso del 14 luglio 2008 alla Corte di appello di Venezia l’equa riparazione, ex L. n. 89 del 2001, del danno conseguente alla durata non ragionevole della procedura iniziata davanti alla sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti con ricorso del 17 marzo 1997 e definita con sentenza del 14 novembre 2007.

2. La Corte di appello ha riconosciuto la durata eccessiva della procedura stimandola in 7 anni e 7 mesi e ha liquidato l’indennizzo del danno non patrimoniale in complessivi Euro 3.800 applicando il parametro di 500 Euro per ogni anno di durata eccessiva della procedura, in presenza di "domanda proposta assieme a moltissimi colleghi con un ricorso collettivo che di per sè determina un notevole affievolimento della partecipazione emotiva del singolo, per il vincolo di solidarietà tra i litisconsorti e affidato a tesi giuridiche da tempo respinte dalla giurisprudenza, con conseguenti ricadute sulle aspettative delle parti".

3. Ricorrono per cassazione O.C., + ALTRI OMESSI affidandosi a tre motivi di ricorso: a) motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria circa fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; b) violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della C.E.D.U. nonchè dei parametri adottati dalla Corte Europea in materia di danno non patrimoniale, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; c) violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 93 c.p.c, dell’art. 75 disp. att. c.p.c., del R.D.L. n. 1578 del 1933, artt. 57, 59, 60 e 64, convertito in L. n. 36 del 1934, del D.M. 8 aprile 2004, n. 127 e difetto di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. I ricorrenti depositano inoltre memoria difensiva.

4. Si difende con controricorso il Ministero.

5. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Ritenuto che:

6. Con i primi due motivi si contesta la decisione impugnata che ha liquidato in 500 Euro annui l’equa riparazione spettante, limitandola ai soli anni di durata eccessiva del giudizio, in considerazione del carattere collettivo del ricorso nel giudizio presupposto e del suo presumibile rigetto perchè basato su tesi giuridiche da tempo respinte dalla giurisprudenza.

7. Il ricorso è fondato. Infatti, come ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ. sezione 1, n. 19979 del 16 settembre 2009 e da ultimo Cass. civ. sez 6-1 n. 6655 del 2 maggio 2012), è irrilevante che la domanda nel giudizio presupposto sia proposta da una pluralità di attori, considerato che la forma collettiva e indifferenziata non equivale a trasferire sul gruppo situazioni di angoscia o patema d’animo, riferibili invece, specificamente, a ciascun singolo consorte in lite. Nè costituisce utile ragione, per ridurre sensibilmente l’importo dell’indennizzo la fondatezza o meno delle tesi giuridiche portate a sostegno della domanda nel giudizio presupposto, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni coinvolte nel processo dei soggetti che agiscono per ottenere l’equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, indipendentemente dal fatto che essi siano risultati vittoriosi o soccombenti, ad eccezione del caso in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio in difetto di una condizione soggettiva di incertezza (cfr.

Cass. civ. sezione 6-1 n. 28592 del 23 dicembre 2011 secondo cui dell’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve dare prova puntuale l’Amministrazione).

8. La determinazione dell’indennizzo secondo il criterio seguito dalla Corte di appello di Venezia si pone quindi infondatamente in contrasto con la giurisprudenza della Corte E.D.U. (cfr. Cass. civ. sezione 1, n. 14753 del 18 giugno 2011) e con quella di questa Corte che, per i giudizi amministrativi ultradecennali, ritiene corrispondente a giustizia una liquidazione ridotta dell’indennizzo pari a 500 Euro per ogni anno di durata del procedimento e in ogni caso non inferiore a 6.250 Euro complessivi.

9. Nella specie l’applicazione di tale criterio comporta una liquidazione dell’indennizzo complessivo per il danno non patrimoniale pari a 6.250 Euro e al pagamento di tale somma, in favore di ciascuno dei ricorrenti, con interessi legali dalla domanda, va condannato il Ministero potendo la controversia essere decisa nel merito con la semplice applicazione dei criteri sopra esposti.

10. La rideterminazione dell’indennità comporta l’assorbimento del terzo motivo di ricorso, dovendosi provvedere anche alla riliquidazione delle spese del giudizio di merito oltre che alla condanna del Ministero al pagamento delle spese per il giudizio di cassazione.

11. In considerazione della forte sperequazione fra la somma richiesta con il ricorso introduttivo e quella riconosciuta a titolo di equa riparazione, si ritiene di compensare per metà le spese del giudizio di merito da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, dell’indennizzo ex L. n. 89 del 2001 liquidato in Euro 6.250 con interessi dalla domanda. Condanna il Ministero al pagamento della metà delle spese del giudizio di merito liquidate, per tale quota, in complessivi 934,5 Euro, di cui Euro 639,5 per diritti, 245 per onorari e 50 per spese, in favore dei procuratori antistatari, e del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi 965 Euro, di cui 100 Euro per spese, sempre con distrazione a favore degli avv.ti Salvatore e Umberto Coronas dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2012

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