Cons. Stato Sez. IV, Sent., 24-01-2011, n. 498

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Il Tenente Colonnello M. – Ufficiale medico dell’Esercito Italiano – a seguito del giudizio di avanzamento al grado superiore per l’anno 2004, è stato giudicato idoneo con il punteggio di merito finale di punti 27,45/30, inserito nella graduatoria al 94° posto, ma non iscritto nel relativo quadro di avanzamento, essendo soltanto 11 i posti da conferire.
L’interessato ha quindi impugnato gli atti della procedura di avanzamento innanzi al Tar Campania – Napoli, il quale con sentenza n. 5268/2007 ha accolto il gravame.
Avverso la predetta sentenza l’amministrazione ha interposto appello, che è stato accolto da questa Sezione con sentenza n. 809/2009.
Per la revocazione di quest’ultima l’ufficiale in questione ha proposto il presente ricorso, con il quale, dopo una pedissequa trascrizione di taluni passi delle due sentenze, di primo e secondo grado, deduce i seguenti motivi di revocazione:
– A) a pag. 5 della decisione di appello in parola si afferma che l’ufficiale appellato, pur avendo ricevuto espressioni di "compiacimento ed apprezzamento", non avrebbe ottenuto tuttavia alcun elogio nel grado posseduto, come gli altri iscritti in quadro ed anche quando ha ottenuto giudizi apicali, questi sono stati accompagnati da rilievi. Tale affermazione sarebbe il frutto di evidente travisamento, in quanto l’appellato aveva conseguito, con il grado di T. Col., ben due elogi: il primo, a firma del Capo di Stato Maggiore II Comando Forze di Difesa, Col. S.A., nel 2002, per aver organizzato un Seminario di medicina preventiva; il secondo, a firma del Capo di Stato Maggiore dello stesso Comando Forze di Difesa, Brigadier generale E. A., nel 2003, per aver organizzato, in collaborazione con docenti universitari, in prossimità dell impegno in Iraq, una conferenza su "Le più comuni malattie infettive nelle aree extraeuropee" ed aver realizzato poi un "Manuale di pronto soccorso".
– B) quanto ai "rilievi", che secondo la sentenza revocanda avrebbero accompagnato i giudizi apicali, si fa rilevare che il Ten. Col. M. non ha mai ricevuto alcun rilievo;
– C) sempre nella stessa pag. 5 della decisione n. 809/2009 il Collegio afferma che, per quanto attiene alla categoria benemerenze di guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, la commissione di avanzamento, in sede di predisposizione delle schede valutative, avrebbe preso in considerazione casi di mancato conseguimento della qualifica massima nei gradi di ufficiale subalterno e di capitano sia nei riguardi del ricorrente che dei pari grado; anche tale circostanza, a detta del ricorrente, sarebbe insussistente, tenuto conto che, mentre nelle schede di valutazione di A., R., C., T., L., per il mancato conseguimento in parola è stata resa una sorta di giustificazione, così non è stato per il dott. M., al quale, nel grado di tenente colonnello, sono state attribuite per ben sei volte, dal 1995 al 2003, espressioni aggiuntive di apprezzamento e/o compiacimento;
– D) a pag. 6 della decisione si afferma che per la valutazione della categoria delle doti intellettuali e di cultura, ai titoli di laurea attinenti ai fini istituzionali posseduti dal ricorrente ed ai titoli di specializzazione, farebbe riscontro analogo livello di cultura conseguito dai pari grado iscritti in quadro i quali possono vantare inoltre una maggiore presenza nei corsi di perfezionamento: ciò che escluderebbe, secondo il Collegio giudicante, l’emersione "ictu oculi" di una evidente difformità di metro valutativo nei giudizi rassegnati dalla commissione di avanzamento. Sul punto, il ricorrente rileva come non sia vero che nel corso per Tenenti medici in s.p.e. egli sarebbe stato superato da tutti gli altri iscritti, in quanto, anzitutto, solo D. e D.F. erano del medesimo corso e nella graduatoria finale egli è stato preceduto solo da D.; inoltre non corrisponde al vero neppure l’affermazione circa la frequenza nei corsi di perfezionamento, considerato che egli ha conseguito ben due specializzazioni postlauream: in "Chirurgia oncologica" ed in "Medicina legale e delle assicurazioni" ed ha inoltre frequentato il "2° Corso di perfezionamento in gestione della organizzazione in sanità" presso la Scuola di Direzione aziendale dell’Università Bocconi, oltre ad essere autore di ben 49 pubblicazioni scientifiche; per contro, il pari grado T. non ha conseguito alcuna specializzazione postlauream e D.F. solo una.
– E) la stessa decisione assume, ancora, che gli altri parigrado iscritti in quadro, specialmente nel grado di tenente colonnello, avrebbero svolto incarichi di grande prestigio ed elevato impegno, con arricchimento professionale per le esperienze operative internazionali effettuate, senza tuttavia considerare che gli elogi e gli encomi, che gli altri concorrenti hanno ricevuto nel grado di tenente colonnello, sono stati ottenuti dal ricorrente svolgendo l’incarico di Colonnello;
– F) del pari, la sentenza di questa Sezione avrebbe omesso di considerare che anche il ricorrente ha arricchito la sua professionalità attraverso impegnative esperienze operative internazionali svolte con incarichi apicali di Capo nucleo sanità in Albania nel 1993 e Direttore dell’ospedale da campo a Durazzo nel 1999.
A conclusione dell’esposizione lo stesso ufficiale osserva come gli errori di fatto sopra elencati dimostrerebbero l’erroneità "in fatto, oltre che in diritto", della convinzione che la CSA abbia svolto una comparazione ragionevole tra i candidati, per effetto della quale si giustificherebbe la differenza di punteggio tra il ricorrente e gli altri pari grado iscritti.
Gli errori nella rappresentazione dei fatti di causa avrebbero dunque comportato che il Collegio di secondo grado, a differenza del Tar Campania, abbia ritenuto la valutazione della CSA supportata quantomeno da ragionevolezza, non configurandosi così il vizio di eccesso di potere.
Il ricorso per revocazione si conclude lamentando l’inammissibilità dell’atto d’appello dell’amministrazione, per mancata notifica ai contro interessati.
Alla camera di consiglio del 21 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1 – Per giudicare anzitutto l’ammissibilità della proposta revocazione occorre sintetizzare i principi processuali e sostanziali coinvolti dalla controversia, per come elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio: principi che tendono ad evitare che il rimedio revocatorio, da mezzo di impugnazione eccezionale, giustificato da ipotesi anch’esse eccezionali, possa trasformarsi surrettiziamente ed abusivamente in un terzo grado di giudizio.
2 – L’orientamento costante di questo Consiglio è nel senso, infatti, che la "svista" che autorizza e legittima la proposizione – ai sensi dell’art. 395, n. 4 c.p.c. – del rimedio, tendenzialmente eccezionale anche nei casi di c.d. revocazione ordinaria (cfr. Cass., n. 1957/1983), della revocazione, è rappresentata o dalla mancata esatta percezione di atti di causa, ovvero dall’omessa statuizione su una censura o su una eccezione ritualmente introdotta nel dibattito processuale.
Secondo, infatti, il principio enunciato dall’Adunanza Plenaria con la nota decisione 22 gennaio 1997, n. 3, pacificamente seguito dalla giurisprudenza successiva e ribadito anche di recente (Cons. St., sez. IV, 8 giugno 2009, n. 3499; sez. IV, 23 settembre 2008, n. 4607; sez. IV, 19 ottobre 2006, n. 6218; Sez. IV, 16 maggio 2006, n. 2781), non v’è dubbio che l’errore di fatto revocatorio debba cadere su atti o documenti processuali.
Conseguentemente, non sussiste vizio revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa – che si sostanzia nella supposizione dell’esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero nella supposizione dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita – ha costituito un punto controverso e, comunque, ha formato oggetto di decisione nella sentenza revocanda, ossia è il frutto dell’apprezzamento, della valutazione e dell’interpretazione del giudice delle risultanze processuali (cfr, ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 5 giugno 2006, n. 3343; Cass. Civ., Sez. II, n. 2214 del 12 marzo 1999).
3 – Anche recentemente questo Consiglio ha avuto modo di riaffermare che:
" secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (ex plurimis, C.d.S., sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 708; 17 dicembre 2008, n. 6279; C.d.S., sez. IV, 23 settembre 2008, n. 4607; 16 settembre 2008, n. 4361; 20 luglio 2007, n. 4097; e meno recentemente, 25 agosto 2003, n. 4814; 25 luglio 2003, n. 4246; 21 giugno 2001, n. 3327; 15 luglio 1999, n. 1243; C.G.A., 29 dicembre 2000, n. 530), l’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi dell’art. 81 n. 4 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642 e dell’art. 395 n. 4 C.P.C., deve rispondere a tre distinti requisiti, consistenti: a) nel derivare da una pura e semplice errata od emessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere esistente un fatto documentalmente escluso o inesistente un fatto documentalmente provato; b) nell’attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c), infine, nell’essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando cioè un rapporto di causalità tra l’erronea supposizione e la pronuncia stessa.
L’errore di fatto revocatorio si configura, quindi, come un abbaglio dei sensi, per effetto del quale si determina un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra risultante dagli atti e documenti di causa; esso può essere apprezzato solo quando risulti da atti o documenti ritualmente acquisiti agli atti del giudizio, con esclusione, quindi, delle produzioni inammissibili.
È stato pertanto ritenuto inammissibile il rimedio della revocazione per un errore di percezione rispetto ad atti o documenti non prodotti ovvero per un errore di fatto la cui dimostrazione avviene mediante deposito di un documento prodotto per la prima volta in sede di revocazione" (sez. V, 16 novembre 2010, n. 8061; cfr., analogamente, sez. IV, 13 ottobre 2010, n. 7487).
4 – Per contro, sono vizi logici e dunque errori di diritto quelli consistenti nell’erronea interpretazione e valutazione dei fatti o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione (sez. V, 21 ottobre 2010, n. 7599).
5 – Neppure va dimenticato che l’errore di fatto deve essere elemento determinante della decisione, la quale "è l’effetto" del primo. Di conseguenza, l’errore revocatorio può ammissibilmente essere invocato solo quando vi sia un rapporto di causalità necessaria fra l’erronea od omessa percezione fattuale e documentale e la pronuncia in concreto adottata dal Giudice. Con l’ulteriore conseguenza della non rilevanza dell’errore quando la sentenza si fondi su fatti, seppur erronei, che non siano decisivi in se stessi ai fini del decidere, ma debbano essere valutati in un più ampio e complesso quadro probatorio (Cass., n. n. 6367/1996; n. 6656/1997; n. 8118/1998).
Tali precisazioni circa i limiti rigorosi dell’azione per revocazione sono indispensabili per evitare, come già sottolineato, che tale, ripetesi eccezionale, istituto processuale possa, nei fatti, dilatare a dismisura e ad arbitrio delle parti il giudizio di merito, attraverso un uso distorto ed abusivo che trasformi la revocazione in un ulteriore grado di giudizio.
6 – Quanto al procedimento di avanzamento degli ufficiali delle FF. AA., la Sezione ha avuto modo di chiarire che le caratteristiche e i contenuti del procedimento d’avanzamento a scelta sono ispirate ai principi di indivisibilità, complessità, non frammentarietà.
E’, infatti, opinione consolidata quella per cui il sistema della promozione a scelta degli ufficiali delle Forze armate si caratterizzato non già per la comparazione fra gli scrutinandi, ma per la loro valutazione in assoluto, talché l’iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli in base a parametri legislativi chiari e predeterminati, in relazione ai quali tale sistema non è mai apparso, di per sé, in contrasto con i parametri costituzionali, volti ad assicurare l’imparzialità ed il buon andamento e non comporta neppure una sottrazione delle valutazioni operate dalle Commissioni di Avanzamento al sindacato giurisdizionale.
7 – Il giudizio di queste ultime, infatti, è la risultanza di una valutazione complessiva, nella quale assumono "indivisibile rilievo" gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell’ufficiale, cosicché non è possibile scindere i singoli elementi per poi assumere che uno di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo.
In particolare, è stato più volte evidenziato, per un verso, che l’apprezzamento dei titoli dei partecipanti non ha specifica autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso di titoli diversi, valutati come equivalenti dalla Commissione di avanzamento, e, per altro verso, che lo scrutinio di avanzamento non può comportare una ponderazione aritmetica delle complessive qualità dei candidati, ovvero la atomistica considerazione di singoli elementi di valutazione che isolatamente possano, da soli, sorreggere il giudizio complessivo (tra le tante, C.d.S. sez. IV, 26 gennaio 2009, n. 398; id., 24 luglio 2003, n. 4236; id, 30 luglio 2002, n. 4074; id., 11 giugno 2002, n. 3251; id., 24 marzo 1998, n. 495; id., 10 marzo 1998, n. 397; id., 24 marzo 1997, n. 282).
Corollario del predetto principio di indivisibilità e complessità è che la mancanza di un titolo da parte di uno dei valutandi, messa a confronto con il possesso dello stesso tipo di titolo da parte di altro scrutinando, non abbia rilevanza di per sé ai fini del giudizio sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso relativo, ben potendo essere controbilanciata da altri titoli ritenuti equivalenti o superiori dalla Commissione (cfr. Cons. St., sez., IV, 24//04/2009, n. 2594; id., n. 6327/04; n. 101/83; n. 1012/91; n. 70/93; n. 690/95 e n. 523/96).
8 – Per converso, una molteplicità di elementi isolati concorre a configurare la figura complessiva dell’ufficiale, essendo indubitabile che la sommatoria di singole e specifiche positività porta inevitabilmente ad una positività complessiva e globale. Sicché, non può artatamente frammentarsi quella poliedricità e molteplicità di elementi positivi per invocare la loro irrilevanza in quanto isolatamente considerati (Cons. St., 25/6/2010, n. 4132).
9 – Ponendo in correlazione i sopra ricordati principi in tema di revocazione e di procedimento di avanzamento, consegue che la mancata valutazione di uno o più elementi valutativi tratti dai libretti personali degli ufficiali scrutinandi non possa costituire automaticamente motivo di revocazione. Se così fosse, oltretutto, si costringerebbe il giudice ad una valutazione ed esposizione analitica e parossistica (e quasi sempre inutile, per quanto sopra ricordato) dei molteplici profili di asserita illegittimità che caratterizzano questo tipo di contenzioso, spesso introdotto da ricorsi che si addentrano in un’esposizione storica degli sterminati aspetti della vita professionale dell’ufficiale ad iniziare dal suo ingresso nella carriera militare.
Con la conseguenza, che basterebbe la formalistica e pretestuosa censura di omessa considerazione, da parte del Giudice, di uno solo o di pochi dei numerosissimi titoli vantati ed indicati dal ricorrente per rimettere in discussione l’impianto motivazionale della decisione sostanzialmente corretta.
Una siffatta conclusione, oltretutto, si porrebbe in antitesi con il generale e fondamentale principio di sinteticità di cui all’articolo 3, comma 2, c.p.a..
10 – Alla luce dei sopra ricordati principi il ricorso per revocazione in oggetto è palesemente inammissibile.
In particolare, sono inammissibili i motivi di revocazione esposti in punto di fatto alle lettere A) e B), in quanto tendenti ad enfatizzare singoli e di per sé non significativi – quantitativamente e qualitativamente – elementi di valutazione, presi in considerazione nell’ambito di una generale considerazione dei molteplici profili della carriera dei vari ufficiali.
Parimenti inammissibili i motivi di presunta erroneità percettiva che si traducono, in realtà, in profili di erroneità valutativa, come tali non evocabili quali cause di revocazione, come elencati nelle lettere C), D), E), F) della parte espositiva in fatto.
12 – Quanto all’altro profilo di revocazione, costituito dalla mancata pronuncia di inammissibilità dell’appello per mancata notifica ai controinteressati in primo grado, esso – a prescindere da ogni questione di ritualità ed ammissibilità del motivo – è privo di qualsiasi fondamento giuridico, in quanto l’appello non doveva essere notificato agli altri ufficiali evocati nel giudizio di primo grado, i quali, in quanto controinteressati in primo grado, erano cointeressati dell’amministrazione appellante.
Infatti, quando in primo grado il ricorrente sia risultato vincitore ed uno dei soccombenti (sia esso l’Amministrazione od uno dei controinteressati) proponga appello, gli altri "soccombenti" in primo grado non sono parti necessarie del giudizio di appello, sì che lo stesso non va loro notificato a pena di inammissibilità, né nei loro confronti va disposta l’integrazione del contraddittorio (Cons. Stato, ad. plen., 24 marzo 2004, n. 7; da ultimo, Cons. St., sez. IV, 26 gennaio 2009, n. 415; sez. VI, 9 febbraio 2007, n. 531).
12 – In conclusione, il ricorso per revocazione in esame va dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto,
lo dichiara inammissibile e, per l’effetto, conferma integralmente la sentenza di questa Sezione n. 00809/2009.
Spese a carico di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 5000,00 (cinquemila/00), oltre IVA e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Armando Pozzi, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
Dante D’Alessio, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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