Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 01-08-2012, n. 13829

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Svolgimento del processo

che:

1. A.I.V. ha chiesto, con ricorso del 10 gennaio 2008 alla Corte di appello di Venezia l’equa riparazione, ex L. n. 89 del 2001, del danno conseguente alla durata non ragionevole della procedura iniziata davanti al T.A.R. del Lazio con ricorso del dicembre 1994 e ancora in corso al momento della proposizione del ricorso.

2. La Corte di appello ha ritenuto prescritto ogni diritto antecedente al 10 gennaio 1978 e ha liquidato l’equa riparazione per il periodo successivo in 4.470,00 sulla base di un indennizzo annuo di 400,00 Euro per ogni anno di durata eccessiva del procedimento. Ha ritenuto adeguato tale parametro in considerazione della natura collettiva del ricorso.

3. Ricorre per cassazione A.I.V. affidandosi a un unico motivo di ricorso: violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 dell’art. 6 della C.E.D.U., dell’art. 3 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

4. Non svolge difese il Ministero.

5. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

che:

6. Con l’unico motivo di ricorso si contesta la decisione impugnata che ha ridotto a 400,00 Euro annui l’equa riparazione in considerazione del carattere collettivo del ricorso nel giudizio presupposto.

7. Il ricorso è fondato. Infatti, come ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ. sezione 1, n. 19979 del 16 settembre 2009 e da ultimo Cass. civ. sez 6-1 n. 6655 del 2 maggio 2012), è irrilevante che la domanda nel giudizio presupposto sia proposta da una pluralità di attori, considerato che la forma collettiva e indifferenziata non equivale a trasferire sul gruppo situazioni di angoscia o patema d’animo, riferibili invece, specificamente, a ciascun singolo consorte in lite.

8. La determinazione dell’indennizzo secondo il criterio seguito dalla Corte di appello di Venezia si pone quindi infondatamente in contrasto con la giurisprudenza della Corte E.D.U. (cfr. Cass. civ. sezione 1 n. 14753 del 18 giugno 2011) e con quella di questa Corte che, per i giudizi amministrativi ultradecennali, ritiene corrispondente a giustizia una liquidazione ridotta dell’indennizzo pari a 500 euro per ogni anno di durata del procedimento e in ogni caso non inferiore a 6.250,00 Euro complessivi.

9. Nella specie l’applicazione di tale criterio comporta una liquidazione dell’indennizzo complessivo per il danno non patrimoniale pari a 6.250,00 Euro e al pagamento di tale somma, con interessi legali dalla domanda, va condannato il Ministero potendo la controversia essere decisa nel merito con la semplice applicazione dei criteri sopra esposti.

10. In considerazione della forte sperequazione fra la somma richiesta con il ricorso introduttivo e quella riconosciuta a titolo di equa riparazione, si ritiene di compensare per metà le spese del giudizio di merito da distrarre in favore dei procuratori antistatari.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento, in favore del ricorrente, dell’indennizzo ex L. n. 89 del 2001 liquidato in Euro 6.250,00 con interessi dalla domanda. Condanna il Ministero al pagamento della metà delle spese del giudizio di merito liquidate, per tale quota, in Euro 595,00, di cui 300,00 Euro per diritti, 245,00 per onorari e 50,00 per spese, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, e del giudizio di cassazione, liquidate in 965,00 Euro di cui 100,00 Euro per spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2012

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