Cons. Stato Sez. IV, Sent., 24-01-2011, n. 489

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n.1409/2006 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania accoglieva il ricorso proposto dal Capitano di Fregata R.M. avverso il messaggio ministeriale del 12 marzo 2004 con cui si negava al predetto di aver maturato il diritto alla pensione.

L’Amministrazione faceva appello avverso tale sentenza e questa Sezione con decisione n.1078 del 2008, in accoglimento del proposto gravame dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della relativa controversia.

L’interessato ha quindi proposto avverso tale decisione d’appello ricorso per revocazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art.81 del r.d. n.642/ 1907 e dell’art.395 c.p.c. e questa Sezione ha assunto in data 30 giugno 2009 la decisione n.5394/2009 recante il seguente tenore:

a) ha accolto la domanda rescindente, affermando la giurisdizione del giudice amministrativo;

b) per la parte rescissoria ha disposto incombenti istruttori.

In particolare, con riferimento alla questione sostanziale relativa al contestato possesso da parte del ricorrente degli anni utili per conseguire la pensione di anzianità ex lege n.449/97, requisito che il predetto Ufficiale assume di possedere in ragione dell’avvenuto riscatto degli anni di studio universitario, la Sezione ha disposto l’acquisizione della relativa documentazione costituita dal bando di concorso in base al quale l’interessato è stato inquadrato nei ruoli della marina militare.

A tale incombenti il Ministero della Difesa – DIRPERS- ha dato esecuzione in data 22 ottobre 2009.

All’udienza del 21 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Tanto premesso, in questa sede la Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità o meno del provvedimento con cui l’Amministrazione della Difesa ha rilevato l’insussistenza del diritto a pensione per assenza in capo al ricorrente dell’anzianità di servizio utile ai fini della maturazione di detto diritto patrimoniale.

Il diniego opposto dal Ministero, alla luce degli esiti dell’istruttoria disposta in via interlocutoria dalla stessa Sezione è da ritenersi correttamente adottato.

Il sig. R.M. ha sostenuto di aver maturato il diritto a pensione computando nel periodo utile a tale scopo (i 37 anni di servizio richiesti dalla legge n.449/97) gli anni relativi al corso degli studi universitari che però l’Amministrazione ritiene non siano conteggiabili, giacché il diploma di laurea non ha costituito il requisito necessario ed unico per l’accesso al ruolo speciale del Corpo di commissariamento militare marittimo di appartenenza dell’Ufficiale.

Ebbene, alla luce della produzione documentale depositata in esecuzione dei disposti incombenti istruttori, è smentita la tesi difensiva del sig M., evidenziando la correttezza del diniego opposto dall’Amministrazione.

Invero, il bando di concorso di accesso ai ruoli di appartenenza dell’ufficiale, come qui prodotto in copia, disciplina i requisiti di partecipazione al concorso per l’inquadramento nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato militare marittimo all’art.2, prevedendo un duplice, alternativo requisito:

al comma 1, quello di essere ufficiali subalterni di complemento che non avessero superato il 28° anno di età, avessero ultimato il servizio di leva e riportato qualifiche non inferiori a " nella media";

al comma 2, quello di essere Ufficiali di complemento in possesso del diploma di laure ivi specificato e avessero almeno tre mesi di servizio di prima nomina:

Ora, da quanto documentato dall’Amministrazione, il sig. R.M. ha partecipato alla procedura selettiva in questione ai sensi e per gli effetti della previsione di bando di cui al primo comma del citato art.2, lì dove non era richiesto il possesso del diploma di laurea (essendo sufficiente il diploma di scuola media superiore).

Questo sta a significare che il predetto Ufficiale non può invocare la computabilità nella base pensionabile degli anni del corso di laurea, per il semplice fatto che il conseguimento del diploma può essere valutato a favore del richiedente soltanto quando esso costituisca "condicio sine qua non" per la sua nomina in servizio permanente effettivo; e non è questo il caso dell’interessato.

Al riguardo, a fugare qualsiasi residuo dubbio in ordine alla non fondatezza della pretesa fatta valere dal ricorrente, si osserva come il suindicato Ufficiale, da quanto all’uopo fatto constatare dall’Amministrazione, ha riscattato gli anni relativi al corso di studi universitari ai soli fini della corresponsione dell’indennità di buonuscita.

In forza delle suestese considerazioni il ricorso per revocazione qui all’esame, per la parte rescissoria, è infondato e va, perciò, respinto.

Sussistono, peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione come in epigrafe proposto, per la parte rescissoria, lo rigetta.

Spese e competenze del presente giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Armando Pozzi, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

Dante D’Alessio, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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