Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 01-08-2012, n. 13800

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Svolgimento del processo
C.S.A. propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, avverso la sentenza del TSAP che ha dichiarato inammissibile, per tardiva notifica alla controinteressata I. s.r.l., il ricorso proposto per l’annullamento della Delib. n. 300 del 2007, con cui la Giunta Provinciale di Cuneo aveva espresso un giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto idroelettrico presentato dalla stessa I. su terreni di proprietà della ricorrente. Il TSAP ha inoltre rigettato i primo, secondo, terzo e quarto atto per motivi aggiunti proposti dalla stessa ricorrente ed ha accolto il quinto solo relativamente alla motivazione della proroga del termine d’inizio lavori per la realizzazione della centrale idroelettrica di cui si tratta.
Resistono con controricorsi l’I. s.r.l., la Provincia di Cuneo e l’Autorità di Bacino del Fiume Po, unitamente all’Agenzia Interregionale per il Fiume Po – AIPo, tutte e tre proponendo altresì ricorsi incidentali.
L’I. ha depositato memoria.
L’Ente di Gestione delle aree protette della fascia fluviale del Po Tratto Torinese – Parco del Po tratto Torinese, la Regione Piemonte ed il Comune di Casalgrasso non si sono costituiti.
Motivi della decisione
1.- I ricorsi incidentali, proposti nell’ambito del ricorso principale R.G. n. 28077 del 2011, vanno trattati unitamente a quest’ultimo.
2.- Con il primo motivo la ricorrente principale si duole della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, assumendo il difetto di autonomia della impugnazione della VIA per interessi non ambientali.
2.1.- Il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse. Se, infatti, si accogliesse la tesi della ricorrente riguardo alla mancanza di autonomia della VIA, il ricorso andrebbe comunque dichiarato inammissibile perchè rivolto contro un atto infraprocedimentale.
3.- Con il secondo motivo la ricorrente si duole, sotto il profilo della violazione di legge, de fatto che il TSAP abbia in sostanza affermato che il procedimento unico di cui al D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12 è derogabile dall’Amministrazione e che l’autorizzazione unica alla gestione di una centrale idroelettrica non è comprensiva della concessione di derivazione d’acqua.
3.1.- Anche il secondo motivo è inammissibile, sia perchè del mancato rispetto del modulo procedimentale, se vincolato, potrebbe eventualmente dolersi solo l’interessato sia perchè il TSAP ha affermato, senza censure sul punto, che la pluralità di procedure attivate, al posto dell’unica, non toglie alcuna garanzia di difesa alle ragioni di tutti i soggetti coinvolti e d’altro canto la ricorrente non indica quale sarebbe il pregiudizio da essa subito.
4.- Con il terzo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente principale si duole innanzitutto del rigetto della questione principale proposta, riguardante la necessità che il proponente abbia la disponibilità dell’area su cui realizzare la centrale idroelettrica, e la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nel fatto dell’espropriazione di un’area, per consentire ad un privato di costruire una centrale idroelettrica, quando il proprietario della stessa abbia manifestato nel corso del procedimento l’intenzione di realizzare sulla medesima area un impianto sostanzialmente identico.
4.1.- Il terzo motivo, per tale aspetto, è infondato, atteso che in base a nessuna norma di legge la disponibilità dell’area costituisce condizione necessaria per il rilascio di una concessione di derivazione, tantopiù che – come la stessa ricorrente ricorda (pag.
22 del ricorso) – le centrali idroelettiche sono qualificate dal D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12 come opere private di pubblica utilità, con ciò abilitandosi il soggetto autorizzato all’espropriazione dei terreni necessari ad ospitare l’impianto assentito.
5.- Sempre con il terzo motivo la ricorrente assume che, in concreto, la decisione di espropriare i terreni nonostante essa proprietaria avesse dichiarato di voler costruire un impianto identico a quello autorizzato sarebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa.
5.1.- Anche sotto tale profilo il mezzo è infondato, atteso che – ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 9, comma 2 – a parità di altre condizioni, vale il criterio della priorità di presentazione, senza alcun riferimento alla proprietà dei terreni.
6.- Con il quarto motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la contestazione in ordine all’omessa considerazione dei vari scritti difensivi.
6.1.- Il quarto motivo è inammissibile, non essendo riportato il contenuto delle "osservazioni" esposte nei menzionati scritti.
7.- Con il quinto motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente si duole della sentenza nella parte in cui ha rigettato le sue censure avverso l’autorizzazione perchè alcune amministrazioni non avevano espresso il loro parere in sede di conferenza e perchè le amministrazioni preposte alla tutela della salute e della incolumità pubblica non erano state invitate.
7.1.- Il quinto motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. La circostanza che il parere debba essere espresso in sede di conferenza di servizi è apoditticamente affermata e comunque appare assorbente il rilievo che eventualmente possa dolersi di irregolarità nella formulazione dei pareri l’interessato e non certo il controinteressato. Del pari, è apodittica, e non supportata da alcuna norma, l’affermazione secondo la quale la Provincia avrebbe dovuto invitare alla Conferenza anche l’ASL, l’ARPA, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo dei Vigili del Fuoco.
8.- Con il sesto motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non ha accolto l’eccepita illegittimità del decreto di esproprio per l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità conseguente alla sua mancata comunicazione personale ad essa ricorrente.
8.1.- Il sesto motivo è infondato, dovendo condividersi l’affermazione del TSAP secondo cui l’omessa comunicazione personale dell’autorizzazione unica (…) è surrogata dalla piena conoscenza della determinazione dirigenziale della Provincia di Cuneo n. 333/2009, determinatasi almeno dalla data di notificazione del terzo atto per motivi aggiunti, con il quale è stata impugnata la suddetta determinazione dirigenziale.
9.- Con il settimo motivo, sempre sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente, affidandosi in particolare al tenore testuale dell’autorizzazione, reitera la tesi secondo cui la riconosciuta illegittimità della proroga del termine di inizio lavori determinerebbe la decadenza dell’autorizzazione unica e quindi della dichiarazione di pubblica utilità nonchè dell’intero procedimento espropriativo.
9.1.- Il mezzo, in quanto inteso a valorizzare il tenore testuale dell’autorizzazione, secondo cui anche l’inosservanza del termine di inizio dei lavori comporterebbe la decadenza dell’autorizzazione, è inammissibile in quanto incentrato su una circostanza che la ricorrente non assume di avere sottoposto al giudice di merito.
Per il resto il mezzo è infondato, apparendo condivisibile il ragionamento del giudice di merito secondo cui tanto la vecchia quanto la più recente disciplina sulle espropriazioni non attribuisce particolare valore al termine di inizio dei lavori.
10.- Con il proprio ricorso incidentale l’I. si duole, sotto il profilo della violazione di legge, del fatto che il giudice abbia trascurato l’eccezione di inammissibilità della impugnativa della determinazione 4/11/08 n. 634, proposta dalla ricorrente con il primo atto per motivi aggiunti, che presentava gli stessi vizi del ricorso principale.
10.- Il mezzo è inammissibile per difetto di interesse, essendo stato rigettato il primo atto per motivi aggiunti.
11.- La Provincia di Cuneo, con un motivo, si duole, sotto il profilo della violazione di legge, dell’accoglimento parziale del quinto atto per motivi aggiunti, assumendo in particolare l’inapplicabilità, all’autorizzazione unica, del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 15 relativo al mancato inizio dei lavori entro un anno dal rilascio della concessione edilizia.
11.1.- Il mezzo è infondato. A prescindere dalla applicabilità del suddetto art. 15, la proroga è stata in definitiva censurata dal TSAP in quanto non adeguatamente motivata, in conformità ai principi generali in tema di motivazione dell’atto amministrativo.
12.- L’Autorità di Bacino del Fiume Po e l’AIPo. con due motivi espressamente qualificati come condizionati, si dolgono, sotto i profili della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e, in via subordinata, del vizio di motivazione, della mancata considerazione della propria eccezione di difetto di legittimazione passiva.
12.1.- I due motivi di ricorso incidentale risultano assorbiti.
13.- Il ricorso principale della C. e quelli incidentali della I. e della Provincia di Cuneo vanno quindi rigettati, mentre quello incidentale della Autorità di Bacino del Fiume Po e dell’AIPo è assorbito.
Appare equo disporre la compensazione delle spese tra tutte le parti costituite in ragione della difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso principale e gli incidentali di I. s.r.l. e della Provincia di Cuneo, assorbito il ricorso incidentale della Autorità di Bacino del Fiume Po e dell’AIPo; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 10 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2012

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